Cons. Stato, Sez. Terza, sentenza n. 644/16 del 04/02/2016.
Silenzio su domanda cittadinanza italiana.
Il ricorso al TAR viene dichiarato inammissibile perchè inviato a mezzo posta. Spese compensate.
Il Consiglio di Stato riforma la sentenza di primo grado:
– l’art. 156 del codice di procedura civile prevede che la nullità di un atto debba essere prevista per legge e che, anche in tal caso, non rileva se l’atto raggiunge il suo scopo
– nessuna norma prevede che il deposito del ricorso al TAR a mezzo posta sia affetto da nullità
– comunque l’Amministrazione ha poi concesso la cittadinanza
– il TAR avrebbe dovuto quindi istruire la causa e, una volta riconosciuta la cessazione della materia del contendere, condannare il Ministero alle spese di lite, perchè è oggettivo che la domanda sia stata decisa ben oltre i termini di legge (all’epoca, due anni).