Cons. Stato, Sez. Terza, sentenza n. 1327/16 del 25/02/2016.
Revoca carta di soggiorno con respingimento alla frontiera, a causa di condanna in tribunale per rapina e altro.
Il TAR respinge il ricorso perchè, sebbene in appello lo straniero vada assolto con formula piena, il respingimento è atto dovuto (a fronte di una revoca, la Polizia di frontiera non può che respingere).
Il Consiglio di Stato ribalta la decisione, evidenziando che la normativa pone in capo alla Questura l’obbligo di valutare la possibilità di rilasciare un permesso ordinario, in luogo della carta revocata, cosa che non è stata fatta. Ne consegue che il respingimento non aveva un legittimo presupposto.