Cons. Stato, Sez. Terza, sentenza n. 3326/16 del 28/01/2016
Diniego rinnovo permesso per lavoro subordinato.
Mancato l’invio del preavviso di rigetto.
Si asserisce l’assenza di un reddito.
Il ricorrente dimostra che il rapporto di lavoro sussiste, ma che vi sono state irregolarità contributive del datore, poi sanate.
Tuttavia, il TAR rigetta, perchè ritiene di non poter considerare come lecito un reddito in nero.
Il Consiglio di Stato annulla, ricordando come secondo Cass. Civ., sez. Lav. n. 22559/10, i redditi da lavoro anche in nero sono leciti (trattasi di mera irregolarità contributiva, che non esclude logicamente l’esistenza di un rapporto di lavoro, in caso contrario non si potrebbe certo dire che fossero dovuti dei contributi).