LEGGE 15 febbraio 1963, n. 281
Vigente al: 3-6-2013
CAPO I.
DEFINIZIONI E NOMENCLATURA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
((1. La presente legge si applica ai prodotti di origine vegetale,
animale e minerale, nonche’ ai prodotti chimico-industriali isolati o tra loro convenientemente mescolati, destinati all’alimentazione degli animali allevati.
2. Le definizioni dei mangimi sono quelle che figurano
nell’allegato I alla presente legge.
3. Sono “prodotti di origine minerale” i singoli sali minerali e le
loro associazioni destinati all’alimentazione degli animali allevati.
4. Sono “additivi” le sostanze le quali possono, se incorporate nei
mangimi, influenzare favorevolmente le caratteristiche degli stessi e le produzioni animali.
5. Sono considerati additivi anche le sostanze pigmentanti, nonche’
le sostanze coloranti ammesse per la denaturazione e il riconoscimento delle sostanze alimentari.
6. Sono “integratori per mangimi” le preparazioni contenenti,
sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido, singolarmente o associati tra di essi, vitamine, antibiotici e residuati della loro preparazione, sali di elementi oligodinamici ed altri costituenti ad azione biologica e comunque destinati ad essere aggiunti a mangimi allo scopo di potenziarne il valore nutritivo, o di stimolare determinate funzioni produttive ed energetiche degli animali.
7. Sono “integratori medicati per mangimi” le preparazioni
contenenti, sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido, i principi attivi ammessi, e destinate a sopperire a particolari esigenze dello stato di salute degli animali per mezzo di trattamenti collettivi per via alimentare.
8. Il Ministro della sanita’, di concerto con i Ministri
dell’agricoltura e delle foreste e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il parere della commissione di cui all’art.
9, stabilisce con proprio decreto:
a) quali siano i principi attivi che sono consentiti nella
preparazione degli integratori e degli integratori medicati per mangimi;
b) la concentrazione massima di ciascuno di detti principi attivi
consentita negli integratori e negli integratori medicati per mangimi;
c) la’ dose minima e, quando occorra, quella massima di ciascuno
di detti principi attivi consentita nel mangime contenente integratori o integratori medicati, in relazione all’impiego per le varie specie animali;
d) le dosi e le modalita’ di impiego degli integratori medicati
per mangimi destinati ai trattamenti collettivi per via alimentare e le condizioni cui debbono essere subordinati la produzione, la vendita e l’impiego degli stessi e dei mangimi con essi preparati;
e) quali siano gli additivi, i prodotti minerali e
chimico-industriali consentiti nell’alimentazione animale, le rispettive caratteristiche, nonche’, quando occorrano, le norme di impiego e di confezionamento e le dichiarazioni da fornirsi agli acquirenti;
f) le quantita’ massime di sostanze e prodotti indesiderabili
tollerate negli alimenti per uso zootecnico, stabilendo, se necessario, norme in materia di utilizzazione, di confezionamento e di dichiarazioni da fornire per detti alimenti)).
Art. 2.
((1. Le materie prime per mangimi sono elencate e denominate in
base ai criteri ed alle disposizioni stabiliti alle parti ” A” e ” B” dell’allegato II.
2. Le materie prime per mangimi di cui all’elenco riportato
nell’allegato II parte ” A” capo II, possono essere immesse in circolazione unicamente sotto le denominazioni indicate nell’elenco stesso e a condizione che dette materie prime corrispondano alle descrizioni in esso specificate.
3. Con decreto del Ministero per le politiche agricole di concerto
con il Ministero della sanita’, e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la commissione tecnica di cui all’articolo 9 puo’ essere integrato l’elenco dell’allegato II parte ” A” capo II a condizione che le denominazioni o i nomi di uso corrente utilizzati siano diversi da quelli riportati nel predetto elenco e non inducano in errore l’acquirente circa l’effettiva identitadel prodotto che gli viene offerto. La commissione e’ integrata da tre componenti scelti dalle regioni maggiormente rappresentative a livello nazionale sotto il profilo delle produzioni zootecniche. Le spese relative al trattamento economico e di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.
4. I prodotti costituiti da due o piu’ sottoprodotti dello stesso
cereale possono considerarsi un’unica materia prima per mangimi. Se considerati tali, essi vanno posti in commercio sotto la denominazione del sottoprodotto di minor valore commerciale.))
Art. 3.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N. 152))
CAPO II.
AUTORIZZAZIONI ED IMPORTAZIONI
Art. 4.
Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto
terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, ((materie prime per mangimi)) di origine animale deve chiedere l’autorizzazione al prefetto della provincia che la concede a tempo indeterminato, previo accertamento, da parte di una commissione provinciale composta del veterinario provinciale, del capo dello ispettorato provinciale dell’agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.
L’autorizzazione di cui al comma precedente non e’ richiesta per la
produzione a scopo di vendita o per la preparazione per conto terzi, o comunque, per la distribuzione per il consumo, del siero di latte, del latticello e del latte scremato allo stato naturale.
L’autorizzazione e’ soggetta, al pagamento, per ogni anno solare, o
sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 5.000 da corrispondere in modo ordinario.
Il prefetto cura la trascrizione delle licenze su apposito registro
ed entro dieci giorni dalla data del rilascio trasmette copia delle stesse ai Ministeri della industria, e commercio, dell’agricoltura e delle foreste, e della sanita’.
Art. 5.
Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto
terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi composti, completi o complementari, senza integratori o integratori medicati deve chiedere l’autorizzazione al prefetto della provincia che la concede a tempo indeterminato, previo accertamento da parte di una commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, del capo dell’ispettorato provinciale dell’agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.
L’autorizzazione e’ soggetta al pagamento, per ogni anno solare o
sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario.
Il prefetto cura la trascrizione delle licenze su apposito registro
ed entro dieci giorni dalla data del rilascio trasmette copia delle stesse ai Ministeri della industria e commercio, dell’agricoltura e delle foreste, e della sanita’.
Ove nella produzione dei mangimi composti e dei mangimi composti
concentrati siano impiegati ((materie prime per mangimi)) di origine animale di produzione nazionale, questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi del precedente articolo 4, o, qualora siano importati, devono risultare privi di agenti patogeni. (2)
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152 ha disposto (con l’art. 2) che
all’art. 5, comma quarto, della presente legge le parole: “mangimi composti o mangimi composti concentrati” sono sostituite dalle seguenti: “mangimi composti, completi o complementari, senza integratori o integratori medicati”.
Art. 6.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 1999, N. 123))
Art. 7.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 1999, N. 123))
Art. 8.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 1999, N. 123))
Art. 9.
Presso il Ministero della sanita’ e’ istituita una commissione tecnica composta di:
due rappresentanti del Ministero della sanita’, di cui uno con funzioni di presidente;
due rappresentanti dell’Istituto superiore di sanita’;
due rappresentanti del Ministero dell’agricoltura e delle foreste;
un rappresentante del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
una rappresentante del Ministero delle finanze appartenente al laboratorio chimico centrale delle dogane;
un rappresentante degli istituti di sperimentazione zootecnica designato dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste;
un rappresentante degli istituti zooprofilattici;
due rappresentanti delle organizzazioni dei produttori ed importatori di integratori e di mangimi integrati;
tre rappresentanti della cooperazione, designati dalle associazioni nazionali di tutela e di vigilanza delle cooperative piu’ rappresentative;
quattro rappresentanti degli allevatori, di cui due rappresentanti dei coltivatori diretti ed uno rappresentante dei mezzadri, designati dalle associazioni nazionali di categoria piu’ rappresentative. ((9))
La commissione di cui sopra e’ nominata dal Ministro per la sanita’, dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.
La commissione esprime il proprio parere nei casi previsti dalla legge o quando sia richiesto dalle amministrazioni interessate.
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 ha disposto (con l’art. 2, comma 2, lettera e)) che sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato «Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita’ animale», le funzioni in atto esercitate dalla Commissione tecnica mangimi, di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 10.
Ferme restando le attribuzioni del Ministero del commercio con
l’estero per quanto riguarda l’osservanza delle vigenti norme sui divieti di carattere economico, e’ vietata l’importazione di prodotti disciplinati dalla presente legge non aventi requisiti, composizione e confezionamento dalla stessa stabiliti.
I ((materie prime per mangimi)) di origine animale saranno ammessi
all’importazione sempre che dai certificati di origine e sanita’, rilasciati dai veterinari a cio’ autorizzati dai paesi di provenienza, risulti che i mangimi stessi abbiano subito un idoneo trattamento di sterilizzazione, e siano all’atto dell’importazione privi di agenti patogeni.
In deroga a quanto disposto nei successivi articoli 11, 14 e 16 per
i prodotti ivi contemplati importati dall’estero potranno essere indicati anziche’ il nome o la ragione sociale e la sede della ditta produttrice o confezionatrice, quelli della ditta importatrice.
Le indicazioni e le dichiarazioni che a norma della presente legge
devono accompagnare i suddetti prodotti di provenienza estera devono essere scritte anche in lingua italiana ed i pesi, dove siano espressi, devono essere indicati con il sistema metrico decimale.
E’ consentita per l’esportazione la fabbricazione dei prodotti
contemplati dalla presente legge aventi requisiti diversi da quelli stabiliti dalla legge stessa. Detti prodotti devono essere inviati direttamente dalle fabbriche alle stazioni di confine o ai porti di imbarco o agli aeroporti.
Prima ancora di iniziare la fabbricazione le imprese produttrici
devono dare comunicazione della quantita’ e della qualita’ dei prodotti destinati all’estero al Ministero dell’agricoltura e delle foreste per i ((materie prime per mangimi)), i ((materie prime per mangimi)) integrati, i mangimi composti, i mangimi composti concentrati, i mangimi composti integrati, i mangimi composti integrati medicati, i nuclei ed i nuclei medicati, al Ministero della sanita’ per gli integratori e per gli integratori indicati per mangimi, e al Ministero delle finanze in tutti i casi.
CAPO III.
COMMERCIO DEI MANGIMI
Art. 11.
((1. Le materie prime per mangimi, i mangimi composti e le materie
prime per mangimi o i mangimi composti contenenti premiscele, premiscele medicate o additivi, possono essere immesse in circolazione nella Comunita’ soltanto se sono riportate, entro un apposito riquadro, le rispettive indicazioni di cui all’allegato III,lettere A , B , C, che devono essere ben visibili, chiaramente leggibili, indelebili ed espresse in una o piu’ lingue ufficiali della Comunita’, fermo che per la circolazione all’interno del territorio nazionale dette indicazioni devono essere redatte anche in lingua italiana.
2. Qualora una partita di materia prima per mangimi sia frazionata
durante la circolazione, le indicazioni di cui al comma 1, accompagnate da un riferimento alla partita iniziale, devono essere riportate sull’imballaggio, sul recipiente o sul documento di accompagnamento di ciascuna frazione della partita.
3. In caso di intervenuta modifica della composizione di una
materia prima per mangimi immessa in circolazione, le indicazioni di cui al comma 1 devono essere modificate di conseguenza sotto la responsabilita’ del detentore di cui all’articolo 2, lettera b), della direttiva 96/25/CE.
4. Fatto salvo quanto disciplinato dal capo II del decreto
legislativo 23 novembre 1998, n. 460, qualora per una materia prima proveniente da un Paese terzo immessa per la prima volta in circolazione nella Comunita’ non sia stato possibile fornire le garanzie sulla composizione indicata all’allegato III, lettera A), punti 3) e 4) e nell’allegato II, parte A, capo I, punto IV,lettere b) e c), per la mancanza di mezzi atti ad assicurare le analisi necessarie nel Paese interessato, l’Ispettorato centrale repressione frodi operante presso il Ministero per le politiche agricole, consente che siano forniti dal responsabile di cui all’allegato III, lettera A), punto 7), dati provvisori sulla composizione a condizione che:
a) lo stesso Ispettorato centrale sia informato dall’importatore
24 ore prima dell’arrivo della materia prima al punto di entrata;
b) le indicazioni definitive sulla composizione siano fornite
all’acquirente e all’Ispettorato entro dieci giorni lavorativi dalla data di arrivo della merce nel territorio nazionale;
c) le indicazioni sulla composizione riportate sui documenti
siano accompagnate dalle seguenti diciture in grassetto: ”dati provvisori concernenti (numero di riferimento del campione da analizzare) che devono essere soggetti al controllo da parte di (denominazione e indirizzo del laboratorio incaricato alle analisi) anteriormente al (data)”;
d) il Ministero per le politiche agricole informa la Commissione
europea sulle circostanze in base alle quali e’ stata applicata la deroga di cui al presente comma 4.
5. Le materie prime per mangimi contenenti una percentuale di
sostanze o prodotti indesiderabili superiorea quella autorizzata in base alla vigente normativa possono essere immesse in circolazione unicamente per essere lavorate presso stabilimenti che producono mangimi composti e che sono riconosciuti ed iscritti in un elenco nazionale a norma delle disposizioni vigenti.
6. Per le materie prime per mangimi di origine animale di
produzione nazionale devono essere indicati gli estremi della autorizzazione nonche’, se del caso, il numero ufficiale di riconoscimento previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modifiche.
7. In aggiunta alle indicazioni obbligatorie di cui al presente
articolo ed all’allegato III sono ammesse le indicazioni facoltative di cui all’allegato IV della presente legge.
8. Sono ammesse, inoltre, ulteriori informazioni,purche’ separate
da quelle obbligatorie e da quelle di cui al comma 7, con le modalita’ riportate in allegato IV.))
Art. 12.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N. 152 ((6))
————
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 360, ha disposto (con l’art. 1, comma
1) che “Il termine “materie prime per mangimi” sostituisce il termine “mangimi semplici” di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, al decreto legislativo 27 marzo 1997, n. 45, e successive modificazioni, e di cui alle disposizioni adottate in base ai citati atti normativi”.
Art. 13.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N. 152))
Art. 14.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N. 152 ((6))
————
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 360, ha disposto (con l’art. 1, comma
1) che “Il termine “materie prime per mangimi” sostituisce il termine “mangimi semplici” di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, al decreto legislativo 27 marzo 1997, n. 45, e successive modificazioni, e di cui alle disposizioni adottate in base ai citati atti normativi”.
Art. 15.
((Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o
prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, integratori o integratori medicati per mangimi deve dichiarare, oltre la denominazione di “integratore per mangimi” o di “integratore medicato per mangimi” ed il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o importatrice:
a) l’indicazione qualitativa e quantitativa dei principi attivi
contenuti per chilogrammo di integratore o di integratore medicato per mangimi;
b) una breve istruzione sull’uso del prodotto con l’indicazione
delle dosi di impiego e di somministrazione;
c) la data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di
validita’ per l’uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo;
d) la data ed il numero di registrazione di cui allo articolo 8;
e) per gli integratori e gli integratori medicati per mangimi
fabbricati per conto terzi, anche il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta che ha ottenuto la registrazione di cui all’articolo 8.
I fabbricanti di integratori e di integratori medicati per i
mangimi sono tenuti, a richiesta degli acquirenti produttori di nuclei e di nuclei medicati, a dichiarare per iscritto le sostanze aggiunte quali supporto all’integratore o all’integratore medicato per mangimi)).
Art. 16.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N. 152))
Art. 17.
((1. E’ vietato vendere, porre in vendita, mettere altrimenti in
commercio o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contemplati dalla presente legge:
a) che non siano di qualita’ sana leale e mercantile, che
presentino pericoli per la salute degli animali o delle persone o che siano presentati in modo da indurre in errore l’acquirente;
b) non rispondenti ai requisiti elencati nell’allegato V alla
presente legge;
c) scaduti, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo.
2. Ai fini della tutela del patrimonio zootecnico nazionale e’
vietato agli allevatori di detenere e somministrare agli animali quelle sostanze capaci di provocare modificazioni al naturale svolgersi delle funzioni fisiologiche e che saranno indicate con proprio decreto dal Ministro della sanita’, di concerto con i Ministri dell’agricoltura e delle foreste e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il parere della commissione di cui all’art. 9. Agli stessi allevatori e’ altresi’ vietato detenere e somministrare agli animali i principi attivi di cui alla lettera a) del comma 8 dell’art. 1, se non sotto forma di integratori, di integratori medicati per mangimi, di mangimi contenenti integratori e integratori medicati.
3. E’ altresi’ vietato detenere i principi attivi di cui alla
lettera a) del comma 8 dell’art. 1 ai fabbricanti di mangimi, se non sotto forma di integratori e di integratori medicati per mangimi, di mangimi contententi integratori e integratori medicati.
4. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai fabbricanti di
mangimi che siano autorizzati alla preparazione di integratori o di integratori medicati per mangimi)).
Art. 18.
((1. Le denominazioni, dichiarazioni o indicazioni, previste dalla
presente legge e dai suoi allegati e decreti di applicazione, debbono essere fornite dal venditore .all’acquirente per iscritto in lingua italiana, o risultare dalle fatture.
2. Per i prodotti consegnati alla rinfusa le denominazioni, le
dichiarazioni e le indicazioni di cui al comma 1 devono essere apposte sul documento che li accompagna.
3. Quando le merci siano poste in vendita confezionate in sacchi,
casse, barattoli o simili, le denominazioni, le dichiarazioni e le indicazioni devono essere invece apposte, in modo chiaro, leggibile ed indelebile, sugli imballaggi, recipienti o confezioni, oppure sui cartellini incollati sugli stessi o assicurati agli imballaggi, recipienti o confezioni da sigilli o, per i sacchi chiusi a macchina, dalla cucitura di chiusura.
4. Gli imballaggi, recipienti o confezioni devono essere a chiusura
ermetica o sigillati in modo tale che, in seguito all’apertura, il sigillo sia reso inservibile. I sigilli devono recare impresso il nome o la sigla della ditta fabbricante o confezionatrice o importatrice.
5. I mangimi, ad eccezione di quelli semplici, gli integratori e
gli integratori medicati per mangimi devono essere posti in commercio soltanto in imballaggi o recipienti o confezioni, fatte salve le deroghe previste nell’allegato VI alla presente legge.
6. E’ peraltro ammessa la diretta consegna agli allevatori di tutti
i mangimi di cui al comma 5 a mezzo di carri silos formati da una o piu’ celle ermeticamente chiuse e sigillate. In tal caso ad ogni cella dovra’ essere apposto un cartellino, assicurato da un sigillo recante impresso il nome o la sigla della ditta produttrice, con le denominazioni, le dichiarazioni e indicazioni prescritte per il mangime contenuto. Tali denominazioni, dichiarazioni o indicazioni dovranno essere riportate anche su un documento che dovra’ scortare la merce qualora si tratti di mangimi contenenti integratori medicati.
7. Al momento dello scarico dei suddetti mangimi, trasportati a
mezzo di carri silos, il vettore e il destinatario, ove quest’ultimo ne faccia richiesta, provvederanno al prelevamento in contraddittorio di quattro campioni per ogni mangime cosi’ consegnato, apponendo a ciascuno di essi sigilli di entrambe le parti, e facendo specifica menzione dell’avvenuto campionamento nel succitato documento di trasporto. Uno dei quattro campioni deve essere ritirato dal vettore e gli altri conservati dal ricevitore della merce.
8. In caso di sopralluoghi, o di richieste di intervento, ai sensi
dell’art. 107 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, gli addetti alla vigilanza dovranno campionare l’eventuale mangime reperito alla rinfusa presso il destinatario, ritirando anche due dei campioni prelevati in contraddittorio dalle parti. Ove all’analisi risulti qualche irregolarita’, l’esame di controllo deve essere ripetuto sui campioni, prelevati dalle parti, e ritirati presso il destinatario.
9. Nei locali di vendita al minuto e’ consentito detenere non piu’
di un imballaggio aperto, di peso non superiore ai cento chili, di ciascuna qualita’ di mangimi anche se contenenti integratori o integratori medicati.
10. Nel caso di cui al comma 9 e qualora i mangimi siano posti in
vendita alla rinfusa, nei locali di vendita deve essere esposto un quadro con la denominazione delle merci e le relative dichiarazioni o indicazioni.
11. Devono considerarsi posti in commercio tutti i prodotti
contemplati dalla presente legge che si trovano in magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto.
12. Per i prodotti di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente
legge preparati per conto terzi o su formula del committente e destinati ad essere posti in commercio, e’ consentito indicare sugli imballaggi, recipienti o confezioni o sui cartellini, anziche’ il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o confezionatrice, il nome o la ragione sociale e la sede del committente, nonche’ il numero e la data dell’autorizzazione rilasciata per lo stabilimento in cui i prodotti stessi siano stati preparati. In tal caso gli estremi dell’autorizzazione devono sempre essere riportati sulle fatture e sugli altri documenti commerciali rilasciati dal produttore o confezionatore al committente.
13. Tutte le dichiarazioni, denominazioni o indicazioni prescritte
per i prodotti previsti dalla presente legge comportano la responsabilta’ del produttore, o dell’importatore o del confezionatore o del distributore)).
Art. 19.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N. 152))
CAPO IV
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 20.
((Chiunque produce per farne commercio o per impiegarli nella
produzione di mangimi destinati alla vendita ovvero prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, i prodotti previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 senza le prescritte autorizzazioni, o pone in vendita integratori o integratori medicati per mangimi senza avere ottenuto la registrazione, e’ punito con l’ammenda da lire 200.000 a lire 500.000, senza pregiudizio della pena pecuniaria di cui all’articolo 10 del testo unico approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, sostituito dall’articolo 10 del testo unico approvato con legge 10 marzo 1961, n. 121, per il mancato pagamento delle relative tasse di concessione governativa)).
Art. 21.
Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o
prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge senza le dichiarazioni e le indicazioni prescritte o senza osservare le norme sul confezionamento degli stessi, e’ punito, salvo che il fatto non costituisca piu’ grave reato, con l’ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.
Con la stessa pena e’ punito chi vende, pone in vendita o mette
altrimenti in commercio o, comunque, distribuisce per il consumo, ((materie prime per mangimi)) integrati, ((materie prime per mangimi)) integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati, integratori e integratori medicati per mangimi, in data successiva a quella di scadenza dichiarata a norma degli articoli 15, lettera c) e 16, lettera d), salvo che il fatto non costituisca piu’ grave reato.
Art. 22.
((1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto di terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all’analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in
vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto di terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo prodotti disciplinati dalla presente legge contenenti sostanze di cui e’ vietato l’impiego, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 30.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in
vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto di terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo sostanze vietate o prodotti, con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno sulla composizione, specie e natura della merce, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 66.000 euro.
4. Le sanzioni previste dai commi 2 e 3 si applicano anche
all’allevatore che detiene e somministra i prodotti richiamati ai medesimi commi)).
Art. 23.
((1. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni previste dall’articolo 22, commi 2 e 3, l’autorita’ competente dispone la sospensione dell’attivita’ per un periodo da tre giorni a tre mesi.
2. Se il fatto e’ di particolare gravita’ e da esso e’ derivato
pericolo per la salute umana, l’autorita’ competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell’esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell’esercizio non puo’ ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attivita’ o di un’attivita’ analoga per la durata di cinque anni)).
Art. 23-bis.
((Per la confisca si applicano le norme dell’articolo 240 del
codice penale)).
Art. 24.
((1. I tenori dei componenti da dichiarare a termini della presente
legge, dei suoi allegati e decreti di applicazione, si devono riferire al peso del prodotto tal quale, fatta eccezione per i tenori minimi o massimi eventualmente prescritti che, ove non diversamente disposto, sono riferiti al peso della sostanza secca.
2. Sui tenori da dichiararsi sono ammesse le tolleranze indicate
nell’allegato VII della presente legge.
3. Le tolleranze sui tenori dichiarati per i prodotti minerali, gli
additivi, nonche’ le vitamine, gli antibiotici, i micro elementi minerali e gli altri principi attivi diversi da quelli elencati nell’allegato VII della presente legge, sono stabilite con decreto del Ministro della sanita’, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dell’agricoltura e delle foreste, sentito il parere della commissione di cui all’art. 9)).
Art. 25.
La vigilanza per l’applicazione della presente legge e’ affidata al
Ministero dell’agricoltura e delle foreste, nonche’ ai Ministeri delle finanze, dell’industria e commercio e della sanita’ secondo le rispettive competenze.
Per quanto non e’ espressamente previsto dalla presente legge, si
osservano in quanto applicabili le norme contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonche’ nel relativo regolamento approvato con regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni ed integrazioni.
((Ferme restando le norme di cui all’articolo 5 del citato regio
decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1361, copia di ogni verbale di constatazione, di prelevamento, di contravvenzione e di sequestro, concernente un prodotto fabbricato o confezionato da ditta diversa da quella presso la quale e’ avvenuto il sopralluogo, deve essere trasmessa dal verbalizzante anche al fabbricante o confezionatore del prodotto stesso.
In tal caso l’eventuale campione prelevato e rilasciato al
detentore della merce deve essere da questi tenuto a disposizione del fabbricante o confezionatore della merce stessa)).
CAPO V.
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 26.
Sono abrogati gli articoli 8, 9, 10 e 11 del regio decreto-legge 15
ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonche’ gli articoli 41 e 42 del regolamento di attuazione approvato con regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge. ((1))
—————
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 8 marzo 1968, n. 399 ha disposto (con l’art. 25) che “La
disposizione dell’articolo 26 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, deve essere interpretata nel senso che lo articolo 11 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, numero 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e’ abrogato esclusivamente per quanto si riferisce ai mangimi”.
Art. 27.
Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono
gia’ fabbricanti di ((materie prime per mangimi)) di origine animale, di mangimi composti o di integratori o di mangimi integrati, possono continuare la loro attivita’ in attesa del rilascio delle prescritte autorizzazioni, purche’ presentino apposita domanda entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Ai fabbricanti di cui al comma precedente e’ concesso un termine di
sei mesi dalla data di presentazione della domanda, prevista dal presente articolo, per adeguare i propri stabilimenti ed attrezzature alle norme della presente legge.
Art. 28.
La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 15 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI – RUMOR – BOSCO
– TRABUCCHI – COLOMBO
– PRETI – JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
ALLEGATO I
((DEFINIZIONI
a) Mangimi:
I prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale,
freschi o conservati, nonche’ i derivati della loro trasformazione
industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche,
semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati all’ alimentazione degli animali per via orale.
b) Razione giornaliera:
La quantita’ totale di alimenti, sulla base di un tasso di
umidita’ del 12%, necessaria in media al giorno ad un animale di
una specie, di una categoria di eta’ e di un rendimento determinato, per soddisfare a tutti i suoi bisogni.
c) Materie prime per mangimi:
I diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato
naturale, freschi o conservati, nonche’ i derivati della loro
trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o
inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati ad essere
impiegati per l’alimentazione degli animali per via orale,
direttamente come tali o previa trasformazione, per la
preparazione di mangimi composti oppure come supporto delle premiscele.
d) Mangimi composti:
Le miscele di materie prime per mangimi, comprendenti o no
additivi, destinati all’alimentazione degli animali per via orale, sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari.
e) Mangimi completi:
Le miscele di materie prime per mangimi, che, per la loro composizione, bastano ad assicurare una razione giornaliera.
f) Mangimi complementari:
Le miscele di materie prime per mangimi che contengono tassi
elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione,
assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associati ad altri mangimi.
g) Mangimi minerali:
I mangimi complementari costituiti principalmente da minerali e contenenti almeno il 40% di ceneri gregge.
h) Mangimi melassati:
I mangimi complementari preparati a base di melasso e contenenti almeno il 14% di zuccheri totali espressi in saccarosio.
i) Mangimi d’allattamento;
I mangimi composti somministrati allo stato secco o diluiti in una
determinata quantita’ di liquido, destinati all’alimentazione dei
giovani animali come complemento o in sostituzione del latte materno postcolostrale o destinati a vitelli da macellazione.
l) Mangimi medicati:
Mangimi contenenti premiscele per alimenti medicamentosi.
m) Animali:
Animali appartenenti a specie normalmente allevate e tenute o consumate dall’uomo.
n) Animali familiari:
Gli animali che appartengono a specie normalmente allevate e
tenute, ma non consumate dall’uomo, ad eccezione degli animali da pelliccia.
o) Data di conservazione minima :
La data entro la quale un mangime composto, in condizioni di
conservazione appropriate, mantiene tutte le sue proprieta’ specifiche.
p) Immissione in circolazione ovvero circolazione:
La detenzione di materie prime per mangimi a fini di vendita, ivi
compresa l’offerta, o altre forme di trasferimento a terzi, a
titolo gratuito o oneroso, nonche’ la vendita stessa e le altre forme di trasferimento.)).
ALLEGATO II
((PARTE A
Capo I
OSSERVAZIONI GENERALI
I. NOTE ESPLICATIVE
1. Le materie prime per mangimi sono elencate e denominate nel presente Allegato in base ai seguenti criteri:
a) origine del prodotto/sottoprodotto, ad esempio vegetale, animale, minerale;
b) parte del prodotto/sottoprodotto usata, ad esempio la parte intera, semi, tuberi o ossa;
c) lavorazione alla quale il prodotto/sottoprodotto e’ stato
sottoposto, ad esempio decorticatura, estrazione, riscaldamento
e/o il prodotto/sottoprodotto che ne risulta, ad esempio fiocchi, crusca, polpa, grassi;
d) grado di maturazione del prodotto/sottoprodotto e/o qualita’
del prodotto/sottoprodotto, ad esempio “a basso tenore di
glucosinolato”, “ricco di sostanze grasse”, “a basso tenore di zuccheri”.
2. L’elenco di cui al capo II e’ diviso in 12 capitoli:
a) Cereali, loro prodotti e sottoprodotti;
b) Semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti;
c) Semi di leguminose, loro prodotti e sottoprodotti;
d) Tuberi, radici, loro prodotti e sottoprodotti;
e) Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti;
f) Foraggi, compresi i foraggi grossolani;
g) Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti;
h) Prodotti lattiero-caseari;
i) Prodotti di animali terrestri;
l) Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti;
m) Minerali;
n) Vari.
II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DENOMINAZIONI
a) Quando il nome di una materia prima per mangimi riportata nell’elenco del presente allegato comprende una o piu’ parole fra parentesi, detta parola o dette parole possono essere lasciate o eliminate; ad esempio, l’olio (di semi) di soia puo’ essere definito “olio di semi di soia”, oppure “olio di soia”.
III DISPOSIZIONI RELATIVE AL GLOSSARIO
a) Il glossario seguente illustra i principali procedimenti utilizzati nella preparazione delle materie prime per mangimi citate negli elenchi del presente allegato, parti “A” e “B”. Quando le denominazioni di tali materie prime contengono un termine di uso corrente oppure una denominazione riportata nel presente glossario, il procedimento da utilizzare deve essere conforme alla definizione data.
==================================================================
Procedimento Definizione Termine di uso
corrente/
denominazione
=================================================================== (2) (3) (4) ------------------------------------------------------------------
1 Concentrazione Aumento del tenore di Concentrato
alcune sostanze mediante
eliminazione di acqua o
altri componenti
------------------------------------------------------------------
2 Decorticatura(1) Eliminazione parziale o Decorticato,
totale dell’involucro parzialmente
esterno (tegumento) decorticato
da grani, semi, frutti,
noci ecc.
------------------------------------------------------------------
3 Essiccazione Disidratazione mediante Essiccato
procedimenti artificiali o (naturalmente o
naturali artificialmente)
------------------------------------------------------------------
4 Estrazione Eliminazione, mediante Estratto, farina
solvente organico, di grasso di estrazione
o olio da alcuni materiali (nel caso di
oppure, mediante solvente materiali
acquoso, di zucchero o contenenti oli).
altri componenti idrosolubili. Melasse, polpa.
Se si usa un solvente organico (nel caso di
il prodotto risultante materiali
deve essere tecnicamente contenenti
esente da tale solvente. zucchero o altri
componenti
idrosolubili)
------------------------------------------------------------------
5 Estrusione Pressione, spinta o Estruso
protrusione di materiale
attraverso degli orifizi.Vedi
anche pregenelatinizzazione
------------------------------------------------------------------
6 Fioccatura Laminazione di materiale Fiocchi
trattato con il caldo umido
------------------------------------------------------------------
7 Molitura a Trattamento meccanico dei semi Farina, crusca,
secco per ridurre la dimensione cruschello,
delle particelle ed agevolare farinaccio,
la separazione in frazioni farinella,
di componenti (soprattutto tritello
farina, crusca e tritello)
------------------------------------------------------------------
8 Riscaldamento Termine generale che copre Tostato, cotto,
una serie di trattamenti trattato
termici effettuati in termicamente
condizioni specifiche per
influire sul valore nutritivo
oppure sulla struttura della
sostanza
------------------------------------------------------------------
9 Idrogenazione Trasformazione dei gliceridi Idrogenato,
insaturi in gliceridi saturi parzialmente
(indurimento degli oli idrogenato
e dei grassi)
------------------------------------------------------------------
10 Idrolisi Riduzione in componenti Idrolizzato
chimici semplici mediante
adeguato trattamento con acqua
e eventualmente con enzimi o
acidi/alcali
------------------------------------------------------------------
11 Pressatura Eliminazione, mediante Pressato,
estrazione meccanica (con expeller (2)
pressa a vite o di altro tipo) (per i materiali
e eventualmente calore, di contenenti oli)
grasso o olio da materiali Polpa, residuo
ricchi di oli nonche’ di (per frutta,
succo dalla frutta ecc.) Fettucce
o da altri prodotti vegetali di barbabietole
pressate (per
le barbabietole
da zucchero)
------------------------------------------------------------------
12 Pellettatura Compressione mediante Formellati,
passaggio in filiera pellettato,
in pellet.
------------------------------------------------------------------
13 Pregelatiniz- Modifica dell’amido Pregelatinizzato,
zazione per migliorare notevolmente gonfiato
il suo potere di rigonfiamento
in acqua fredda
------------------------------------------------------------------
14 Raffinazione Eliminazione totale o parziale Raffinato,
di impurita’ in zuccheri, oli, parzialmente
grassi e altri prodotti raffinato
naturali mediante trattamento
chimico/fisico
------------------------------------------------------------------
15 Molitura umida Separazione meccanica dei Germe, glutine,
componenti dell’endosperma/ amido
seme mediante macerazione in
acqua con o senza aggiunta di
anidride solforosa per
l’estrazione dell’amido
------------------------------------------------------------------
16 Macinazione Trasformazione meccanica dei Macinato
semi o di altre materie prime
per mangimi al fine di ridurne
le dimensioni
------------------------------------------------------------------
17 Dezuccheraggio Estrazione totale o parziale Dezuccherato,
dei mono – o disaccaridi dalla parzialmente
melassa e da altre sostanze dezuccherato
contenenti zucchero mediante
processi chimici o fisici
------------------------------------------------------------------
18 Schiacciatura Procedimento meccanico di Schiacciato,
compressione/laminazione di laminato
semi o altre materie prime per mangimi al fine di modificarne
la struttura iniziale
------------------------------------------------------------------
19 Spezzatura Frantumazione meccanica di Spezzato,
semi o di altre materie frantumato
prime per mangimi al fine di
ridurne le dimensioni
------------------------------------------------------------------
(1) Il temine “decorticarura” puo’ essere sostituito a seconda dei
casi da “sbramatura” o da “sbucciatura”. Il termine d’uso
corrente dovrebbe essere “sbramato” o “sbucciato”.
(2) Ove, opportuno, il termine “expeller” puo’ essere sostituito da
“panello”.
IV. DISPOSIZIONI RELATIVE AI TENORI INDICATI O DA DICHIARARE COME
SPECIFICATO NELLE PARTI “A” E “B” DEL PRESENTE ALLEGATO
a) I tenori indicati o da dichiarare si riferiscono al peso tal quale delle materie prime per mangimi, salvo diversamente specificato.
b) Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 17, della legge n.
281 del 1963, paragrafo 1, lettera a) e allegato III parte “A”
punto 012), e a condizione che non sia stato fissato un altro
tenore negli elenchi del presente allegato, parte “A” e parte “B”,
deve essere indicato il tenore di umidita’ della materia prima per
mangimi qualora sia superiore al 14% del suo peso. Questo tenore
deve essere indicato, su richiesta dell’acquirente, per le materie prime il cui tenore di umidita’ non supera detto limite.
c) Fatte salve le disposizioni dell’articolo 17 della legge 281 del 1963, paragrafo 1, lettera a) e a condizione che non sia stato fissato un altro tenore nel presente allegato, parte “A” e parte “B”, deve essere indicato il tenore di ceneri insolubili in acido cloridrico delle materie prime per mangimi qualora sia superiore al 2,2% riferito alla sostanza secca.
V. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AGENTI DENATURANTI E AGLI AGENTI
LEGANTI
a) Se i prodotti indicati nella colonna 2 dell’elenco di materie prime per mangimi della parte “A” o nella colonna 1 della parte “B” del presente Allegato sono utilizzati come denaturanti o leganti di materie prime per mangimi devono essere fornite le seguenti informazioni
1) agenti denaturanti : natura e quantitativo dei prodotti utilizzati;
2) agenti leganti : natura dei prodotti utilizzati.
b) Per gli agenti leganti, il quantitativo utilizzato non puo’ essere superiore al 3% del peso totale.
Capo II
ELENCO NON ESCLUSIVO DELLE PRINCIPALI MATERIE PRIME PER MANGIMI
a) CEREALI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI
===================================================================
Numero Denominazione Descrizione Dichiarazioni
obbligatorie
-------------------------------------------------------------------
(1) (2) (3) (4)
1.01 Avena Grani di Avena sativa L.
e di altre specie coltivate
di avena
-------------------------------------------------------------------
1.02 Fiocchi di Prodotto ottenuto per Amido
avena schiacciamento dell’avena
decorticata trattata a
vapore. Puo contenere una
piccola quantita’ di crusca
di avena.
-------------------------------------------------------------------
1.03 Cruschello Sottoprodotto ottenuto Fibra grezza
di avena durante la trasformazione
dell’avena, preventivamente
pulita e decorticata, in
semola e farina. E’prevalentemente
costituito da crusca di avena
e da parte dell’endosperma
-------------------------------------------------------------------
1.04 Crusca d’avena Sottoprodotto ottenuto Fibra grezza
durante la trasformazione
dell’avena, preventivamente
puliti, in semola. E’
principalmente costituito
da tegumenti esterni e
crusche di avena
-------------------------------------------------------------------
1.04.1 Farina di avena Sottoprodotto ricco di Fibra grezza
da foraggio amido ottenuto dalla Amido
trasfomazione dell’avena,
Avena sativa L. e di
altre specie coltivate di
avena, pulita e decorticata,
in semola o farina
abburattata d’avena.
-------------------------------------------------------------------
1.05 Orzo Grani di Hordeum vulgare L.
-------------------------------------------------------------------
1.06 Farinetta di Sottoprodotto ottenuto Fibra grezza
orzo durante la trasformazione
dell’orzo pulito e decorticato in orzo
mondato, semola o farina
-------------------------------------------------------------------
1.07 Proteina di Sottoprodotto essiccato Proteina
orzo dell’amideria di orzo. grezza
E’ costituito Amido
principalmente da
proteina ottenuta dalla
separazione dell’amido.
-------------------------------------------------------------------
1.07.1 Crusca di orzo Sottoprodotto ottenuto Fibra grezza
dalla macinazione in Ceneri
farina dell’orzo o
dalla preparazione di
orzo decorticato,
Hordeum vulgare L.,
preventivamente pulito.
E’ costituito essenzialmente
di frammenti del tegumento
esterno, da tracce di glume
o da altre parti del seme
private quasi totalmente
della mandorla farinosa.
-------------------------------------------------------------------
1.07.2 Fiocchi d’orzo Prodotto ottenuto dallo Amido
schiacciamento dell’orzo
Hordeum vulgare L.,
decorticato trattato
con il vapore
-------------------------------------------------------------------
1.08 Rotture di Sottoprodotto ottenuto Amido
riso dalla preparazione di riso
pulito o di riso
brillantato, Oryza
sativa L. E’ essenzialmente
costituito da grani piccoli
e/o da grani spezzati
-------------------------------------------------------------------
1.09 Pula vergine Sottoprodotto ottenuto Fibra grezza
di riso dalla prima pulitura del
riso greggio. E’ costituito
da pellicole argentee, da
particelle dello strato
aleuronico, dalla mandorla
farinosa e dai germi.
-------------------------------------------------------------------
1.10 Farinaccio Sottoprodotto ottenuto Fibra grezza
di riso dalla seconda pulitura del
riso greggio. E’
essenzialmente costituito
da particelle di endosperma,
dallo strato aleuronico
e dai germi
-------------------------------------------------------------------
1.11 Crusca di riso Sottoprodotto ottenuto Fibra grezza
con carbonato dalla pulitura del riso Carbonato di
di calcio greggio. E’ essenzialmente calcio
costituito da pellicole
argentee, da particelle
dello strato aleuronico,
dalla mandorla farinosa,
dai germi e da quantita’
variabili di carbonato
di calcio proveniente
dalla lavorazione
-------------------------------------------------------------------
1.11.1 Puletta di riso Sottoprodotto del riso Fibra grezza
in forma di farina Ceneri grezze
grossolana. E’ costituito
da pula e da una piccola
quantita’ di lolla (tenore
massimo di ceneri
insolubili in HCI : 6%
sulla sostanza secca).
-------------------------------------------------------------------
1.12 Farina di Sottoprodotto della Fibra grezza
foraggio a pulitura di riso greggio Carbonato di
base di riso parboiled. E’ essenzialmente calcio
parboiled costituito da pellicole
argentee, da particelle dello
strato aleuronico, dalla
mandorla farinosa, dai germi
e da quantita’ variabili di
carbonato di calcio
proveniente dalla lavorazione
-------------------------------------------------------------------
1.13 Riso da foraggio Prodotto ottenuto dalla Amido
macinato mancinazione di riso da
foraggio, costituito da
grani verdi non maturi o
gessosi, ottenuti per
vagliatura all’atto della
lavorazione del riso
semigreggio o da grani
di riso di normale
costituzione, semigreggio,
macchiato o giallo
-------------------------------------------------------------------
1.14 Panello di Sottoprodotto di oleificio Proteina
germe di riso ottenuto per pressione dei grezza
germi di riso, al quale Sostanze
sono ancora aderenti parti grasse grezze
della mandorla farinosa e Fibra grezza
del tegumento.
-------------------------------------------------------------------
1.15 Farina di Sottoprodotto di oleificio Proteina
estrazione di ottenuto per estrazione dei grezza
germi di riso germi di riso, contenenti
ancora parti della mandorla
farinosa e del tegumento.
-------------------------------------------------------------------
1.16 Amido di riso Amido di riso tecnicamente Amido
puro.
-------------------------------------------------------------------
1.16.1 Riso Riso greggio da cui e’ Amido
semigreggio stata eliminata solo la Fibra grezza
lolla.
-------------------------------------------------------------------
1.16.2 Riso lavorato Riso semigreggio da cui e’ Amido
stato asportato tutto o
parte del pericarpo e del
germe.
-------------------------------------------------------------------
1.16.3 Riso soffiato Prodotto ottenuto da riso Amido
lavorato o da rotture di
riso mediante un
trattamento ad atmosfera
umida, calda e sotto
pressione
-------------------------------------------------------------------
1.16.4 Riso estruso Prodotto ottenuto da Amido
farina di riso con un
processo che ne consente
l’agglomerazione.
-------------------------------------------------------------------
1.16.5 Farina di riso Sottoprodotto del riso Amido
derivante dalla macinazione
del riso lavorato.
-------------------------------------------------------------------
1.16.6 Germe di riso Sottoprodotto del riso Sostanze
costituito dall’embrione. grasse grezze
Fibra grezza
-------------------------------------------------------------------
1.16.7 fiocchi di riso Prodotto ottenuto dallo Amido
schiacciamento di chicchi
interi o di rotture di riso.
Oryza sativa L. trattati
con il vapore.
-------------------------------------------------------------------
1.16.8 Amido di riso Amido di riso praticamente Amido
pregelatinizzato puro, i cui granuli
risultano in gran parte
rotti mediante un appropriato
trattamento termico
-------------------------------------------------------------------
1.16.9 Glutine di riso Sottoprodotto disseccato Proteina
della amideria di riso grezza
costituito essenzialmente
da glutine
-------------------------------------------------------------------
1.17 Miglio Grani di Panicum
miliaceum L.
-------------------------------------------------------------------
1.18 Segale Semi della Segale cereale L.
-------------------------------------------------------------------
1.19 Farinetta di Sottoprodotto ottenuto Amido
segale (1) dalla fabbricazione della
farina di segale,
preventivamente pulita. E’
principalmente costituito
da parti della mandorla
farinosa, da piccoli
frammenti del tegumento
esterno e da pezzetti di
chicchi.
-------------------------------------------------------------------
1.20 Cruschello Sottoprodotto ottenuto Fibra grezza
di segale dalla fabbricazione della
farina di segale,
preventivamente pulita. E’
principalmente costituito
da frammenti dei tegumenti
esterni e da altre parti
del seme privati della
Mandorla farinosa in minor
misura della crusca di segale.
-------------------------------------------------------------------
1.21 Crusca Sottoprodotto ottenuto Fibra grezza
di segale dalla fabbricazione della
farina di segale,
preventivamente pulita. E’
principalmente costituito da
frammenti dei tegumenti
esterni e da altre parti del
seme, liberato quasi
totalmente dalla mandorla
farinosa.
-------------------------------------------------------------------
1.22 Sorgo Semi del Sorghum bicolor (L.)
Moench s.l.
-------------------------------------------------------------------
1.22.1 Farina Sottoprodotto essiccato Proteina
glutinata di della amideria di sorgo, grezza
sorgo Sorgum bicolor L.,
Moench. E’ costituito da
crusche e da una piccola
quantita’ di glutine. I
residui essiccati delle
acque di macerazione e i
germi possono risultare
aggiunti.
-------------------------------------------------------------------
1.23 Frumento Semi del Triticum aestivum (L.),
Triticum durum Desf. e
altre specie coltivate
di frumento.
-------------------------------------------------------------------
1.24 Farinetta di Sottoprodotto ottenuto Amido
frumento (1) dalla fabbricazione della
farina di frumento, partendo
dal grano pulito o dal farro
decorticato. E’ costituito
principalmente da parte
della mandorla farinosa, da
piccoli frammenti del
tegumento esterno e da
pezzetti di chicchi.
-------------------------------------------------------------------
1.25 Cruschello di Sottoprodotto ottenuto Fibra grezza
frumento dalla fabbricazione
della farina di frumento,
partendo dal grano pulito
o dal farro decorticato. E’
costituito principalmente
da frammenti del tegumento
esterno e da parti del seme
private della mandorla
farinosa in minor misura che
la crusca di frumento.
-------------------------------------------------------------------
1.26 Crusca di Sottoprodotto ottenuto Fibra grezza
frumento(2) dalla fabbricazione della
farina, partendo dal grano
pulito o dal farro
decorticato. E’ costituito
essenzialmente da frammenti
del tegumento esterno e da
altre parti del seme private
quasi totalmente della
mandorla farinosa.
-------------------------------------------------------------------
1.27 Germe di Sottoprodotto della Proteina
frumento molitura a secco o grezza
costituito essenzialmene Sostanze
di germi di frumento grasse grezze
schiacciati o no, ai quali
possono aderire ancora
parti della mandorla
farinosa e dei tegumenti.
-------------------------------------------------------------------
1.28 Glutine di Sottoprodotto essiccato Proteina
frumento dell’amideria di frumento. grezza
E’ costituito
essenzialmente dal glutine
ottenuto dalla separazione
dell’amido.
-------------------------------------------------------------------
1.29 Farina Sottoprodotto ottenuto Proteina
glutinata di dalla fabbricazione di grezza
frumento amido e di glutine di Amido
frumento. E’ costituito
da crusca, parzialmente
privata o no del germe, e
da glutine, a cui possono
essere aggiunte modeste
quantita’ di rotture di
frumento provenienti dalla
vagliatura dei chicchi o
modeste quantita’ di residui
dell’idrolisi dell’amido.
-------------------------------------------------------------------
1.30 Amido di Amido di frumento Amido
frumento tecnicamente puro.
-------------------------------------------------------------------
1.31 Amido di Prodotto composto di amido Amido
frumento di frumento, in gran parte
pregelatinizzato pregelatinizzato mediante
trattamento termico.
-------------------------------------------------------------------
1.31.1 Panello di Sottoprodotto di oleificio Proteina
germe di ottenuto per pressione dai grezza
frumento germi di frumento delle Sostanze
specie Triticum aestivum L., grasse grezze
Triticum durum Desf, e da Fibra grezza
altre specie coltivate di
frumento nudo e dal farro
decorticato delle specie
Triticum spelta L., Triticurm
dicoccum Schrank, Triticum
monococcum L., ai quali sono
ancora aderenti parti della
mandorla farinosa e del
tegumento.
-------------------------------------------------------------------
1.31.2 Tritello di Sottoprodotto ottenuto Amido
frumento dalla fabbricazione della Fibra grezza
farina partendo dal frumento
o dal farro decorticato,
preventivamente puliti. E’
costituito essenzialmente,
da piccoli frammenti del
tegumento esterno, da parti
del germe e dello strato
aleuronico e della mandorla farinosa.
-------------------------------------------------------------------
1.31.3 Farinaccio di Sottoprodotto ottenuto Amido
frumento dalla fabbricazione della Fibra grezza
farina partendo dal frumento
o dal farro decorticato
preventivamente puliti. E’
costituito essenzialmente,
da parti della mandorla
farinosa e da piccoli
frammenti del tegumento
esterno in misura maggiore
che nella farinetta.
-------------------------------------------------------------------
1.32 Spelta Grani di spelta Triticum
spelta L., Triticum dicoccum
Schrank, Triticum monococcum.
-------------------------------------------------------------------
1.33 Triticale Grani dell’ibrido Triticum
X Secale.
-------------------------------------------------------------------
1.34 Granturo Semi di Zea mays L.
-------------------------------------------------------------------
1.35 Farinetta di Sottoprodotto ottenuto Fibra grezza
granturco (1) dalla fabbricazione della
farina o della semola di
granturco. E’ principalmente
costituito da frammenti dei
tegumenti esterni e da parti
del chicco, private, in
minor misura rispetto alla
crusca di granturco, della
mandorla farinosa.
-------------------------------------------------------------------
1.36 Crusca di Sottoprodotto ottenuto Fibra grezza
granturco dalla fabbricazione della
farina o della semola di
granturco. E’ essenzialmente
costituito da tegumenti
esterni e da germi di
granturco e, in una certa
misura, da frammenti della
mandorla farinosa.
-------------------------------------------------------------------
1.37 Panello di Sottoprodotto di oleificio Proteina
germe di ottenuto per, pressione dei grezza
granturco germi di granturco, Sostanze
provenienti dalla grasse grezze
lavorazione a secco
o ad umido del cereale,
ai quali possono ancora
aderire parti della mandorla
farinosa e del tegumento.
-------------------------------------------------------------------
1.38 Farina di Sottoprodotto di oleificio Proteina
estrazione ottenuto per estrazione grezza
di germe di dai germi di granturco,
granoturco provenienti dalla
lavorazione a secco o a
umido, ai quali possono
ancora aderire, parti della
mandorla farinosa e del
tegumento.
-------------------------------------------------------------------
1.39 Farina Sottoprodotto dell’amideria Proteina
glutinata di di granturco ottenuto per grezza granturco (3) via umida. E’ costituito Amido
da crusca e glutine, Sostanze
a cui sono aggiunti i gasse grezze,
residui della vagliatura se superiori
del granturco,
in proporzione non al 4,5%
superiore al 15% in peso,
e/o i residui provenienti
dall’acqua di macerazione
del granturco, unilizzata
per la produzione di alcole
o di altri derivati
dell’amido. Il prodotto puo’
inoltre contenere residui
dell’estrazione dell’olio
di germi di granturco,
parimenti ottenuti per
via umida.
-------------------------------------------------------------------
1.40 Glutine di Sottoprodotto essiccato Proteina
granturco dell’amideria di granturco. grezza
E’ costituito essenzialmente
dal glutine ottenuto dalla
separazione dell’amido.
-------------------------------------------------------------------
1.41 Amido di Amido di granturco Amido
granturco tecnicamente puro.
-------------------------------------------------------------------
1.42 Amido di Prodotto costituito da Amido
granturco amido di granturco in gran
pregelatiniz- parte pregelatinizzato
zato (4) mediante trattamento termico.
-------------------------------------------------------------------
1.42.1 Fiocchi di Prodotto ottenuto per Amido
granturco schiacciamento dei semi
di granturco trattati
al vapore.
-------------------------------------------------------------------
1.42.2 Germe di Prodotto ottenuto dalla Proteina
granturco lavorazione a umido grezza
(lavorazione del granturco Sostanze
a umido) (amiderie di granturco) grasse grezze
-------------------------------------------------------------------
1.43 Radichette di Sottoprodotto della Proteina
malto malteria costituito grezza
essenzialmente dalle
radichette essiccate di
cereali germogliati.
-------------------------------------------------------------------
1.44 Borlande Sottoprodotto della Proteina
(trebbie) birreria ottenuto per grezza
essicate di essiccamento dei residui
birreria di cereali sottoposti o
no a maltaggio o di altri
prodotti amilacei.
-------------------------------------------------------------------
1.45 Borlate Sottoprodotto della Proteina
(trebbie) distillazione dell’alcole grezza
essiccate di ottenuto per essiccamento
distilleria (5) dei residui solidi di grani
fermentati.
-------------------------------------------------------------------
1.46 Borlande scure Sottoprodotto della Proteina
di distilleria distilleria ottenuto per grezza
(6) essiccamento dei residui
solidi di grani fermentati
ai quali sono stati aggiunti
sciroppo di borlande o residui
evaporati dell’acqua di
macerazione.
-------------------------------------------------------------------
(1) I prodotti con un tenore di amido superiore al 40%
possono essere definiti “ricchi di amido”;
(2) Se questo prodotto e’ stato sottoposto ad una molitura
piu’ fina, puo’ essere aggiunto il termine “fina” oppure
la denominazione puo’ essere sostituita da una corrispondente;
(3) Tale denominazione puo’ essere sostituita da “gluten feed di
granturco”;
(4) Tale denominazione puo’ essere sostituita da “amido di
granturco estruso”;
(5) Tale denominazione puo’ essere completata dall’indicazione
della specie di cereale;
(6) Tale denominazione puo’ essere sostituita da “borlande
(trebbie) e solubili essiccati di distilleria”. La
denominazione puo’ essere completata dall’indicazione della
specie di cereale.
b) SEMI OLEOSI, FRUTTI OLEOSI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI
===================================================================
Numero Denominazione Descrizione Dichiarazioni
obbligatorie
=================================================================== (1) (2) (3) (4) -----------------------------------------------------------------
2.01 Panello di Sottoprodotto di oleificio Proteina
arachidi ottenuto per pressione dei grezza
parzialmente semi di archide parzialmente Sostanze
decorticate decorticati Arachis hypogaea grasse grezze
L. e altre specie di Fibra grezza
Arachis (tenore massimo di
fibra grezza 16% sulla
sostanza secca).
------------------------------------------------------------------
2.02 Farina di Sottoprodotto di oleificio Proteina
estrazione di ottenuto per estrazione dei grezza
arachidi semi di arachide Fibra grezza
parzialmente parzialmente decorticati
decorticate (tenore massimo di fibra
grezza: 16% sulla sostanza
secca).
------------------------------------------------------------------
2.03 Panello di Sottoprodotto di oleificio Proteina
arachidi ottenuto per pressione dei grezza
decorticate semi di arachide Sostanze
decorticati. grasse grezze
Fibra grezza
------------------------------------------------------------------
2.04 Farina di Sottoprodotto di oleificio Proteina
estrazione di ottenuto per estrazione dai grezza
arachidi semi di arachide Fibra grezza
decorticati decorticati.
------------------------------------------------------------------
2.05 Semi di Semi di colza della specie
colza (1) Brassica napus L. ssp.
oleifera (Metzg.) Sinsk.,
di colza indiana, Brassica
napus L. Var. Glauca (roxb.)
O. E. Schulz oltre che di
ravizzone, Brassica napus ssp.
oleifera (Metzg.) Sinsk
(purezza botanica minima: 94%).
------------------------------------------------------------------
2.06 Panello di Sottoprodotto di oleificio Proteina
colza (1) ottenuto per pressione dei grezza
semi di colza (purezza Sostanze
botanica minima: 94%). grasse grezze
Fibra grezza
------------------------------------------------------------------
2.07 Farina di Sottoprodotto di oleificio Proteina
estrazione di ottenuto per estrazione dai grezza
colza (1) semi di colza (purezza
botanica minima: 94%).
------------------------------------------------------------------
2.08 Corteccia Corteccia rimossa durante Fibra grezza
di colza la decortificazione dei
semi di colza.
------------------------------------------------------------------
2.09 Farina di Sottoprodotto di oleificio Proteina
estrazione di ottenuto per estrazione dai grezza
cartamo, semi di cartamo Carthamus Fibra grezza
parzialmente tinctorius L. parzialmente
decorticato decorticati.
------------------------------------------------------------------
2.10 Panello di Sottoprodotto di oleificio Proteina
copra ottenuto per pressione grezza
delle mandorle essiccate Sostanze
(endosperma) e grasse grezze
dell’involucro (tegumento) Fibra grezza
del seme della palma di
cocco Cocos nucifera L.
------------------------------------------------------------------
2.11 Farina di Sottoprodotto di oleificio Proteina
estrazione ottenuto per estrazione da grezza
di copra mandorle essiccate
(endosperma) e dall’involucro
(tegumento) del seme della
Palma di cocco.
------------------------------------------------------------------
2.12 Panello di Sottoprodotto di oleificio Proteina
palmisti ottenuto per pressione da grezza
palmisti Elaeis guineensis Sostanze
Jacq., Corozo oleifera grasse grezze
(HBK) L. H. Bailey (Elaeis Fibra grezza
melanococca auet.), privati, per quanto
possibile, dell’involucro
legnoso.
------------------------------------------------------------------
2.13 Farina di Sottoprodotto di oleificio Proteina
estrazione di ottenuto per estrazione da grezza
palmisti palmisti privati per quanto Fibra grezza
possibile, dell’involucro
legnoso.
------------------------------------------------------------------
2.14 (Semi di) soia, Semi di soia Glycine max
tostata (L.) Merr. che hanno subito
un appropriato trattamento
termico (attivita’ ureasica
max. 0,4 mg N/g. min)
------------------------------------------------------------------
2.15 Farina di Sottoprodotto di oleificio, Proteina
estrazione (di ottenuto per estrazione dai grezza
semi) di soia, semi di soia, che hanno Fibra grezza
tostata subito un appropriato se superiore
trattamento termico all’8%
(attivita’ ureasica max.
0.4 mg N/g min).
------------------------------------------------------------------
2.16 Farina di Sottoprodotto di oleificio Proteina
estrazione (di ottenuto per estrazione dai grezza
semi) di soia, semi di soia che hanno
decorticata subito un appropriato
e tostata trattamento termico. (Tenore
massimo di fibra grezza sulla
sostanza secca: 8%. Attivita’
ureasica max. 0.5 mg N/g min).
------------------------------------------------------------------
2.16.1 Panello di Sottoprodotto di oleificio Proteina
soia ottenuto per pressione dai grezza
semi di soia, Glycine max Fibra grezza
(L) Merr. Sostanze
grasse grezze
------------------------------------------------------------------
2.17 Concentranto Sottoprodotto ottenuto per Proteina
Proteico estrazzione dai semi di grezza
(di semi) soia decorticati privati
di soia del grasso.
------------------------------------------------------------------
2.18 Olio Olio ottenuto da vegetali. Umidita’, se
vegetale(2) superiore
all’ 1%
------------------------------------------------------------------
2.19 Corteccia Corteccia rimossa durante Fibra grezza
(di semi) la decorticazione dei semi
di soia di soia
------------------------------------------------------------------
2.20 Semi di Semi di cotone Gossypium Proteina
cotone ssp. privati delle fibre. grezza
Fibra grezza
Sostanze
grasse grezze
------------------------------------------------------------------
2.21 Farina di Sottoprodotto di oleificio Proteina
estrazione di ottenuto per estrazione grezza
semi di cotone dai semi di cotone privati Fibra grezza
parzialmente delle fibre e parzialmente
decorticati decorticati (tenore massimo
di fibra grezza del 22.5%
sulla sostanza secca).
------------------------------------------------------------------
2.22 Panello di Sottoprodotto di oleificio Proteina
cotone ottenuto per pressone dei grezza
semi di cotone privati Fibra grezza
delle fibre. Sostanze
grasse grezze
------------------------------------------------------------------
2.23 Panello di neuk Sottoprodotto di oleificio Proteina
ottenuto per pressione, dei grezza
semi di neuk Guizotia Sostanze
abyssinica Lg Cass (ceneri grasse grezze
insolubili in HCl: Fibra grezza
max 3,4%)
------------------------------------------------------------------
2.23.1 Panello di Sottoprodotto di oleificio Proteina
babassu ottenuto per pressione dalle grezza
noci di palma babassu del Fibra grezza
Brasile, Orbignya oleifera Sostanze
Burr. e di altre specie di grasse grezze
Orbignya, private, per
quanto e’ possibile,
del loro involucro legnoso
------------------------------------------------------------------
2.24 Semi di Semi di girasole Helianthus
girasole annuus L.
------------------------------------------------------------------
2.25 Farina di Sottoprodotto di oleificio Proteina
estrazione di ottenuto, per estrazione grezza
girasole dai semi di girasole.
------------------------------------------------------------------
2.26 Farina di Sottoprodotto di oleificio Proteina
estrazione di ottenuto per estrazione grezza
girasole dai semi di girasole Fibra grezza
parzialmente parzialmente decorticati
decorticato (tenore massimo di fibra
grezza sulla sostanza
secca: 27,5%).
------------------------------------------------------------------
2.27 Semi di lino Semi di lino Linum
usitatissimum L.
(purezza botanica minima:
93%).
------------------------------------------------------------------
2.28 Pane di lino Sottoprodotto di oleificio Proteina
ottenuto per pressione dai grezza
semi di lino (purezza Sostanze
botanica minima: 93%). grasse grezze
Fibra grezza
------------------------------------------------------------------
2.29 Farina di Sottoprodotto di oleificio Proteina
estrazione di ottenuto per estrazione grezza
lino dai semi di lino (purezza
botanica minima: 93%).
------------------------------------------------------------------
2.30 Sansa di oliva Sottoprodotto di oleificio Proteina
ottenuto per estrazione dai grezza
frutti dell’olivo Olea Fibra grezza
europaea L., privati, per
quanto possibile, dei
pezzi di noccioli.
------------------------------------------------------------------
2.31 Panello di Sottoprodotto di oleificio Proteina
sesamo ottenuto per pressione dai grezza
semi di sesamo Sesamum Fibra grezza
indicum L.(ceneri insolubili Sostanze
in HCl: max 5%). grasse grezze
------------------------------------------------------------------
2.31.1 Farina di Sottoprodotto di oleificio Proteina
estrazione di ottenuto per estazione dai grezza
sesamo semi di sesamo. Sesamum Fibra grezza
indicum L.
------------------------------------------------------------------
2.32 Farina di Sottoprodotto di oleificio Proteina
estrazione di ottenuto per estazione dai grezza semi di cacao semi essiccati, tostati e Fibra grezza
parzialmente parzialmente decorticati di
decorticati cacao Theobroma cacao L.
------------------------------------------------------------------
2.33 Gusci di cacao Tegumenti dei semi Fibra grezza
essiccati e tostati di
cacao Theobroma cacao L.
------------------------------------------------------------------
2.33.1 Pellicole di Sottoprodotto ottenuto Fibra grezza
caffe’ dalla decorticazione del
caffe’.
-------------------------------------------------------------------
(1) Puo’ essere eventualmente aggiunta l’indicazione “a basso
tenore di glucosinalato”, la cui definizione e’ quella
riportata nella legislazione comunitaria.
(2) La denominazione deve essere completata dall’indicazione della
specie vegetale.
c) SEMI DI LEGUMINOSE, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI
===================================================================
Numero Denominazione Descrizione Dichiarazioni
obbligatorie
=================================================================== (1) (2) (3) (4) -------------------------------------------------------------------
3.01 Ceci Semi di Cicer
arietinum L.
-------------------------------------------------------------------
3.02 Farina di Sottoprodotto, ottenuto, Proteina grezza
estrazione dall’estrazione della
di guar mucillagine dai semi di
Cyamopsis tetragonoloba
L. Taub.
-------------------------------------------------------------------
3.03 Vecciolo o Semi di Ervum ervilia L.
zirlo
-------------------------------------------------------------------
3.04 Cicerchia(1) Semi di Lathyrus sativus L.,
sottoposti ad un adeguato
trattamento termico.
-------------------------------------------------------------------
3.05 Lenticchie Semi della Lens culinaris
a.o. Medik.
-------------------------------------------------------------------
3.06 Lupini dolci Semi della specie Lupinus
ssp. a basso tenore di
sostanze amare
-------------------------------------------------------------------
3.07 Fagioli tostati Semi di Phaseolus o Vigna
ssp. sottoposti ad un
adeguato trattamento termico
per distruggere le lectine
tossiche.
-------------------------------------------------------------------
3.08 Piselli Semi di Pisum ssp.
-------------------------------------------------------------------
3.09 Cruschello di Sottoprodotto ottenuto Proteina grezza
piselli dalla preparazione della Fibra grezza
farina di piselli. E’
costituito essenzialmente
da pezzetti dell’endosperma
e, in minor misura dalla
pellicola dei semi.
-------------------------------------------------------------------
3.10 Crusca di Sottoprodotto ottenuto Fibra grezza
piselli dalla preparazione della
farina di piselli. E’
costituito essenzialmente
dalle pellicole rimosse
durante la decorticazione
e la pulitura dei piselli.
-------------------------------------------------------------------
3.11 Fave e favette Semi della specie Vicia
faba L. ssp. faba var.
equina Pers. e var.
minuta (Alef.) Mansf.
-------------------------------------------------------------------
3.12 Veccia Semi della Vicia
articolata monanthos Desf.
-------------------------------------------------------------------
3.13 Veccia Semi della Vicia sativa L.
var. sativa e altre
varieta’.
-------------------------------------------------------------------
(1) Tale denominazione deve essere completata dall’indicazione
della natura del trattamento termico utilizzato.
d) TUBERI, RADICI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI
===================================================================
Numero Denominazione Descrizione Dichiarazioni
obbligatorie
=================================================================== (1) (2) (3) (4) -------------------------------------------------------------------
4.01 Polpa di Sottoprodotto della Ceneri insolu-
barbabietola fabbricazione dello bili in HCl se
(da zucchero) zucchero costituito superiori al
da fettucce esaurite 3,5% della
e seccate di barba- sostanza secca.
bietola da zucchero Zuccheri totali
Beta vulgaris L. ssp. espressi in
vulgaris var. saccarosio, se
altissima Doell (tenore superiori al
massimo di ceneri 10,5%
insolubili in HCl: 4,5%
sulla sostanza secca).
-------------------------------------------------------------------
4.02 Melasso di Sottoprodotto costituito Zuccheri totali
barbabietola dal residuo sciropposo espressi in
(da zucchero) raccolto durante la saccarosio.
fabbricazione o la Umidita’, se
raffinazione dello superiore al
zucchero di barbabietola. 28%
-------------------------------------------------------------------
4.03 Polpa di Sottoprodotto della Zuccheri totali
barbabietola fabbricazione dello espressi in
(da zucchero) zucchero costituito saccarosio
melassata da polpe essiccate Ceneri insolu-
di barbabietola bili in HCl, se
da zucchero, alle superiori al
quali sono stati 3,5% della
aggiunti melassi sostanza secca.
(tenore massimo di
ceneri insolubili in
HCl: 4,5% sulla
sostanza secca).
-------------------------------------------------------------------
4.04 Borlanda di Sottoprodotto della Proteina grezza
barbabietola fermentazione del Umidita’, se
(da zucchero) melasso di barba- superiore al
bietola per la 35%.
produzione di alcole,
lievito, acido citrico
o altre sostanze
organiche
-------------------------------------------------------------------
4.05 Zucchero Zucchero estratto Saccarosio
(di barbabietola) dalla barbietola da
(1) zucchero.
-------------------------------------------------------------------
4.06 Patata dolce Tuberi di Ipomoea Amido
batatas (L.) Poir,
sotto qualsiasi
presentazione.
-------------------------------------------------------------------
4.07 Manioca Radici di Manhiot Amido
(2) esculenta Crantz, sotto Ceneri insolu-
qualsiasi presentazione bili in HCl
(tenore massimo di se superiore
ceneri insolubili in al 3,5% sulla
HCl: 4,5% sulla sostanza sostanza secca.
sostanza secca).
-------------------------------------------------------------------
4.08 Amido di Amido ottenuto da Amido
manioca radici di manioca, i
pregelatinizzato cui granuli risultano
(3) in gran parte
pregelatinizzati
mediante un appropriato
trattamento termico.
-------------------------------------------------------------------
4.09 Polpa di patate Residuo solido della
fecoleria di patate
Solanum tuberosum L..
-------------------------------------------------------------------
4.09.1 Buccia e polpa Sottoprodotto ottenuto Fibra grezza
di patate dalla produzione di
patate lessate o
surgelate.
-------------------------------------------------------------------
4.10 Fecola di patate Fecola di patate Amido
tecnicamente pura.
-------------------------------------------------------------------
4.11 Proteina di patate Sottoprodotto della Proteina grezza
fecoleria costituito
essenzialmente da
sostanze proteiche
provenienti dalla separazione della
fecola.
-------------------------------------------------------------------
4.12 Fiocchi di Prodotto ottenuto per Amido
patate essiccamento rotativo Fibra grezza
delle patate lavate,
pelate e non pelate e
cotte a vapore.
-------------------------------------------------------------------
4.13 Succo concentrato Residuo della fecoleria Proteina grezza
di patate di patate, da cui e’ Ceneri grezze
stata estratta una
parte delle proteine e
dell’acqua.
-------------------------------------------------------------------
4.14 Fecola di patate Prodono costituito da Amido
gonfiata fecola di patate, in
gran parte
pregelatinizzata.
-------------------------------------------------------------------
(1) Tale denominazione puo’ essere sostituita da “saccarosio”.
(2) Tale denominazione puo’ essere sostituita da “tapioca”.
(3) Tale denominazione puo’ essere sostituita da “amido di
tapioca”.
e) ALTRI SEMI E FRUTTI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI
===================================================================
Numero Denominazione Descrizione Dichiarazioni
obbligatorie
=================================================================== (1) (2) (3) (4) -------------------------------------------------------------------
5.01 Carrube Prodotto ottenuto dallo Fibra grezza
spezzettamento del frutto
secco del carrubo Ceratonia
siliqua L., dal quale sono
stati tolti i semi.
-------------------------------------------------------------------
5.02 Pastazzo di Sottoprodotto ottenuto per
agrumi pressione degli agrumi Fibra grezza
Citrus ssp. durante la
produzione del succo di
agrumi.
-------------------------------------------------------------------
5.03 Residuo di Sottoprodotto ottenuto per Fibra grezza
frutta(1) pressione durante la
fabbricazione di succo di
frutta a granelli o a nocciolo.
-------------------------------------------------------------------
5.03.1 Polpa e residuo Sottoprodotto ottenuto Fibra grezza
di frutta durante la fabbricazione
di confetture e frutta
sciroppata.
-------------------------------------------------------------------
5.04 Polpa di Sottoprodotto ottenuto Fibra grezza
pomodoro per pressione di pomodori
Solanum Lycopersicum Karst,
durante la fabbricazione di
succo di pomodoro.
-------------------------------------------------------------------
5.04.1 Polpa, buccia e Sottoprodotto ottenuto Fibra grezza
semi di dalla lavorazione del
pomodoro pomodoro.
-------------------------------------------------------------------
5.05 Panelli di Sottoprodotto ottenuto Fibra grezza,
vinaccioli durante l’estrazione se superiore
dell’olio dai vinaccioli. al 45%.
-------------------------------------------------------------------
5.06 Polpe di uva Vinacce rapidamente Fibra grezza,
essiccate dopo l’estrazione se superiore
dell’alcole e private per al 25%.
quanto possibile dei raspi
e dei semi.
-------------------------------------------------------------------
5.07 Semi di uva Semi estratti dalle Sostanze grasse
vinacce, non disoleati grezze
Fibra grezza,
se superiore
al 45%.
-------------------------------------------------------------------
5.07.1 Vinaccia Sottoprodotto della Fibra grezza
disalcolata lavorazione dell’uva
Vitis vinifera L.
ottenuto dopo la
disalcolazione della vinaccia.
-------------------------------------------------------------------
(1) Tale denominazione puo’ essere completata dall’indicazione
della specie di frutta.
f) FORAGGI E FORAGGI GROSSOLANI
===================================================================
Numero Denominazione Descrizione Dichiarazioni
obbligatorie
=================================================================== (1) (2) (3) (4) -------------------------------------------------------------------
6.01 Farina di Prodotto ottenuto per Proteina grezza
erba medica(1) essiccamento e macinazione Fibra grezza
di erba medica giovane Ceneri
Medicago sativa L. e insolubili
Medicago varia Martyn. in HCl:
Esso puo’ contenere se superiori
tuttavia fino al 20% di al 3,5% sulla
trifoglio giovane o di sostanza secca.
altre piante da foraggio,
sottoposte ad essiccamento e
macinazione contemporanea-
-mente all’erba medica.
-------------------------------------------------------------------
6.02 Residuo di Sottoprodotto ottenuto Proteina grezza
erba medica durante la produzione del
succo di erba medica
mediante estrazione
meccanica.
-------------------------------------------------------------------
6.03 Concentrato Prodotto ottenuto Carotene
proteico di dall’essiccamento Proteina grezza
erba medica artificiale di frazioni
del succo di erba medica,
che e’ stato centrifugato
e sottoposto a trattamento
termico per precipitare le
proteine.
-------------------------------------------------------------------
6.04 Farina di Prodotto ottenuto Proteina grezza
Trifoglio(1) dall’essiccamento e dalla Fibra grezza
macinazione del trifoglio Ceneri
giovane Trifolium ssp. isolubili
Esso puo’ tuttavia in HC1:
contenere fino al 20% di se superiori
erba medica giovane o di al 3,5% sulla
altre piante da foraggio sostanza secca
sottoposte ad essiccamento
e macinazione contemporaneamente
al trifoglio.
-------------------------------------------------------------------
6.05 Farina di Prodotto ottenuto Proteina grezza
erba(1)(2) dall’essiccamento e dalla Fibra grezza
macinazione di giovani Ceneri
piante da foraggio. isolubili
in HCl:
se superiori
al 3,5% sulla
sostanza secca
-------------------------------------------------------------------
6.06 Paglia di Paglia di cereali.
cereali(3)
-------------------------------------------------------------------
6.07 Paglia di Prodotto ottenuto Sodio, se
cereali mediante un trattamento trattato con
trattata(4) adeguato della paglia di Na0H
cereali.
-------------------------------------------------------------------
(1) Il termine “farina” puo’ essere sostituito da “formellati”,
“pellettati”, “pellets”. Nella denominazione puo’ essere
indicato anche il metodo di essiccazione;
(2) Tale denominazione puo’ essere completata dall’indicazione
della specie di pianta e foraggio;
(3) Nella denominazione deve essere indicata la specie di cereale;
(4) Tale denominazione deve essere completata dall’indicazione
della natura del trattamento chimico effettuato.
g) ALTRI VEGETALI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI
===================================================================
Numero Denominazione Descrizione Dichiarazioni
obbligatorie
=================================================================== (1) (2) (3) (4) -------------------------------------------------------------------
7.01 Melasso di Sottoprodotto costituito Zuccheri
canna (da dal residuo sciropposo totali espressi
zucchero) raccolto nella fabbrica- in saccarosio
-zione o nella raffina- Umidita’, se
-zione dello zucchero di superiore al
canna Saccharum officinarum 30%
L.
-------------------------------------------------------------------
7.02 Borlanda di Sottoprodotto ottenuto Proteina grezza
canna (da per fermentazione dal Umidita’, se
zucchero) melasso di canna da superiore al
zucchero per la produzione 35%
di alcole, lievito, acido
citrico o altre sostanze
organiche.
-------------------------------------------------------------------
7.03 Zucchero Zucchero estratto dalla Saccarosio
(di canna)(1) canna da zucchero
-------------------------------------------------------------------
7.04 Farina di Prodotto ottenuto con Ceneri grezze
alghe marine l’essiccazione e la
frantumazione delle alghe
marine, in particolare delle
alghe brune. Esso puo’
essere stato lavato per
ridurre il tenore di iodio.
-------------------------------------------------------------------
(1) Tale denominazione puo’ essere sostituita da “saccarosio”
h) PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
===================================================================
Numero Denominazione Descrizione Dichiarazioni
obbligatorie
=================================================================== (1) (2) (3) (4) -------------------------------------------------------------------
8.01 Latte scremato Prodotto ottenuto per Proteina grezza
in polvere essiccamento del latte Umidita’, se
dal quale e’ stata superiore al 5%
separata la maggior
parte del grasso.
-------------------------------------------------------------------
8.02 Latticello Prodotto ottenuto per Proteina grezza
in polvere essiccamento del liquido Sostanze grasse
che resta dopo la grezze
zangolatura Lattosio
Umidita’, se
superiore la 6%
-------------------------------------------------------------------
8.02.1 Latticello Prodotto liquido Proteina grezza
ottenuto dalla Sostanze grasse
zangolatura dei grassi grezze
del latte o delle creme Lattosio
di latte
-------------------------------------------------------------------
8.03 Siero di latte Prodotto ottenuto per Proteina grezza
in polvere essiccamento del liquido Lattosio
che resta dalla fabbri- Umidita’, se
-cazione di formaggi, superiore al 8%
“quark” e caseina o da Ceneri grezze
procedimenti analoghi.
-------------------------------------------------------------------
8.03.1 Siero di latte Prodotto liquido ottenuto Proteina grezza
e scotta dalla fabbricazione Lattosio
di formaggi “QUARK”, Ceneri grezze
formaggi a base di siero
di latte, caseina o da
procedimenti analoghi.
-------------------------------------------------------------------
8.03.2 Siero di latte Prodotto ottenuto Proteina grezza
concentrato per concentrazione del Lattosio
siero di latte e della Ceneri grezze
scotta.
-------------------------------------------------------------------
8.04 Siero di latte Prodotto ottenuto per Proteina grezza
in polvere essiccamento del siero Lattosio
parzialmente di latte, dal quale e’ Umidita’, se
delattosato stata estratta una parte superiore all’8%
di lattosio. Ceneri grezze
-------------------------------------------------------------------
8.05 Proteina di Prodotto ottenuto dallo Proteina grezza
siero di latte essiccamento dei composti Umidita’, se in polvere(1) proteici estratti dal superiore all’8%
siero di latte o dal latte
mediante trattamento chimico
o fisico.
-------------------------------------------------------------------
8.06 Caseina in Prodotto ottenuto dal Proteina grezza
polvere latte scremato o dal Umidita’, se
latticello per essicca- superiore
-mento della caseina al 10%
precipitata mediante l’aggiunta di acidi o
di presame.
-------------------------------------------------------------------
8.07 Lattosio in Zucchero separato dal Lattosio
polvere latte o dal siero Umidita’, se
mediante precipitazione superiore al 5%
ed essiccamento.
-------------------------------------------------------------------
(1) Tale denominazione puo’ essere sostituita da “albumina di latte
in polvere”.
i) PRODOTTI DI ANIMALI TERRESTRI
===================================================================
Numero Denominazione Descrizione Dichiarazioni
obbligatorie
=================================================================== (1) (2) (3) (4) -------------------------------------------------------------------
9.01 Farina di Prodotto ottenuto dal Proteina grezza
carne riscaldamento, dall’essic- Sostanze grasse
-camento e dalla macina- grezze
-nazione della totalita’ Ceneri grezze
o di parte di carcasse Umidita’, se
di animali terrestri a superiore
sangue caldo; il grasso all’8%
puo’ essere stato in parte
estratto o separato per via
fisica. Deve risultare
praticamente esente da
zoccoli, corna, setole, pelo
e piume, nonche’ dal contenuto
dell’apparato digerente
(tenore minimo di proteina
grezza: 50% sulla sostanza
secca) (tenore massimo di
fosforo totale: 8%).
-------------------------------------------------------------------
9.02 Farina di Prodotto ottenuto dal Proteina grezza
carne ed riscaldamento, dall’essic- Sostanze grasse
ossa (1) -camento e dalla macina- grezze
-nazione della totalita’ Ceneri grezze
o di parti di carcasse Umidita’, se
di animali terrestri a superiore
sangue caldo; il grasso all’8%
puo’ essere stato in parte
estratto o separato per via
fisica. Il prodotto deve
risultare praticamente
esente da zoccoli, corna,
setole, pelo e piume, nonche’
dal contenuto dell’apparato
digerente.
-------------------------------------------------------------------
9.03 Farina di Prodotto ottenuto dal Proteina grezza
ossa riscaldamento, dall’essic- Ceneri grezze
-camento e dalla macina- Umidita’, se
-nazione fine di ossa superiore
provenienti da animali all’8%
terrestri a sangue caldo
da cui il grasso e’ in
gran parte estratto o
separato per via fisica.
Il prodotto deve
risultare praticamente
esente da zoccoli, corna,
setole, pelo e piume, nonche’
dal contenuto dell’apparato
digerente.
-------------------------------------------------------------------
9.04 Ciccioli Prodotti residui della Proteina grezza
fabbricazione di sego, Sostanze grasse
strutto o di altri grassi grezze
di origine animale Umidita’ se
estratti o separati per superiore all’8%
via fisica.
-------------------------------------------------------------------
9.05 Farina di Prodotto ottenuto dal Proteina grezza
pollame(1) riscaldamento, dall’essic- Sostanze grasse
-camento e dalla macina- grezze
-nazione dei sottopro- Ceneri grezze
dotti del pollame; deve Ceneri insolubili
risultare praticamente in HCl, se
esente da piume. superiori
al 3,3%
Umidita’, se
superiore
all’8%
-------------------------------------------------------------------
9.06 Farina di Prodotto ottenuto Proteina grezza
piume dall’idrolisi, essicca- Ceneri
idrolizzate -mento e macinazione insolubili
delle piume del pollame. in HCl, se
superiori al
3,4%
Umidita’, se
superiore
all’8%
-------------------------------------------------------------------
9.07 Farina di Prodotto ottenuto Proteina grezza
sangue dall’essiccamento del Umidita’, se
sangue di animali da superiore
macello a sangue caldo. all’8%
Tale prodotto deve
risultare praticamente
esente da sostanze
estranee.
-------------------------------------------------------------------
9.08 Grassi Prodotto costituito da Umidita’, se
animali (2) grassi di animali terre- superiore
-stri a sangue caldo. all’8%
-------------------------------------------------------------------
(1) I prodotti contenenti oltre il 13% di grassi sulla sostanza
secca devono essere definiti “ricchi di sostanze grasse”
(2) Tale denominazione puo’ essere completata da un’indicazione
piu’ precisa del tipo di grasso animale in funzione
dell’origine o dal metodo di ottenimento (Sego, strutto, grasso
di ossa ecc.).
l) PESCI, ALTRI ANIMALI MARINI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI
===================================================================
Numero Denominazione Descrizione Dichiarazioni
obbligatorie
=================================================================== (1) (2) (3) (4) -------------------------------------------------------------------
10.01 Farina di Prodotto ottenuto dalla Proteina grezza
pesce(1) lavorazione di pesci Sostanze grasse
interi o loro parti dai grezze
quali puo’ essere stato Ceneri grezze,
rimosso parte dell’olio, se superiori
ma al quale possono essere al 20%
state aggiunte le parti Umidita’, se
solubili del pesce. superiore
all’ 8%
-------------------------------------------------------------------
10.02 Solubili di Prodotto ottenuto durante Proteina grezza
pesce la fabbricazione di farina Sostanze grasse
concentrato di pesce, separato e grezze
stabilizzato mediante Umidita’, se
acidificazione o superiore al 5%
essiccamento.
-------------------------------------------------------------------
10.03 Olio di Olio ottenuto da pesce Umidita’, se
pesce o parti di pesce. superiore all’1%
-------------------------------------------------------------------
10.04 Olio di Olio ottenuto da pesce Indice di iodio
pesce o parti di pesce, Umidita’, se
idrogenato raffinato e sottoposto superiore all’1%
ad idrogenazione.
-------------------------------------------------------------------
(1) I prodotti contenenti oltre il 75% di proteina grezza sulla
sostanza secca possono essere definiti “ad alto tenore
proteico”
m) MINERALI
===================================================================
Numero Denominazione Descrizione Dichiarazioni
obbligatorie
=================================================================== (1) (2) (3) (4) -------------------------------------------------------------------
11.01 Carbonato di Prodotto ottenuto mediante Calcio
calcio(1) macinazione di minerali Ceneri
contenenti carbonato di insolubili in
calcio, quali rocce HCl, se
calcaree, gusci di superiori al 5%
ostriche e di mitili,
oppure mediante precipitazione
da una soluzione acida.
-------------------------------------------------------------------
11.02 Carbonato di Miscuglio naturale di Calcio
calcio e di carbonato di calcio e Magnesio
magnesio magnesio
-------------------------------------------------------------------
11.03 Alghe marine Prodotto di origine Calcio
calcaree naturale ottenuto dalle Ceneri
(maërl) alghe marine calcaree insolubili
macinate o trasformate HCl, se
in granuli superiore al 5%
-------------------------------------------------------------------
11.04 Ossido di Ossido di magnesio Magnesio
magnesio tecnicamente puro (MgO)
-------------------------------------------------------------------
11.05 Magnesio Magnesio solfato(MgSO47H2O) Magnesio
solfato tecnicamente puro Zolfo
-------------------------------------------------------------------
11.06 Fosfato Idrogenortofosfato di Calcio
bicalcico(2) calcio precipitato Fosforo totale
proveniente da ossa
o da fonti inorganiche
(CaHPO4 x H2O)
-------------------------------------------------------------------
11.07 Fosfato Prodotto ottenuto chimica- Fosforo totale
monocalcico- -mente e composto da parti Calcio
bicalcico uguali di fosfato bicalcico
e fosfato monocalcico
[CaHPO4 – Ca(H2PO4) x H2O]
-------------------------------------------------------------------
11.08 Fosfato Prodotto ottenuto dalla Fosforo totale
naturale macinazione di fosfati Calcio
defluorato purificati e debitamente
defluorati.
-------------------------------------------------------------------
11.09 Farina di Ossa sgrassate, degelati- Fosforo totale
ossa -nizzate, sterilizzate e Calcio
degelati- macinate.
-nizzate
-------------------------------------------------------------------
11.10 Fosfato Bis(diidrogeno fosfato) Fosforo totale
monocalcico di calcio tecnicamente Calcio
puro [Ca(H2PO4)2 x H2O].
-------------------------------------------------------------------
11.11 Fosfato di Fosfato di calcio e di Calcio
calcio e di magnesio tecnicamente Magnesio
magnesio puro. Fosforo totale
-------------------------------------------------------------------
11.12 Fosfato Fosfato monoammonico Azoto totale
monoammonico tecnicamente puro Fosforo totale
(NH4H2PO4).
-------------------------------------------------------------------
11.13 Cloruro Cloruro di sodio Sodio
di sodio(1) tecnicamente puro o
prodotto ottenuto dalla
macinazione di fonti naturali
di cloruro di sodio, quali
salgemma e sale marino.
-------------------------------------------------------------------
11.14 Propionato Propionato di magnesio Magnesio
di magnesio tecnicamente puro.
-------------------------------------------------------------------
11.15 Fosfato di Prodotto costituito Fosforo totale
magnesio da dimagnesio fosfato Magnesio
(MgHPO4x H2O)
-------------------------------------------------------------------
11.16 Sodio calcio Prodotto costituito da Fosforo totale
magnesio sodio calcio magnesio Magnesio Calcio
fosfato fosfato Sodio
-------------------------------------------------------------------
11.17 Mono sodio Mono sodio fosfato Fosforo totale
fosfato (NaH2PO – H2O) Sodio
tecnicamente puro
-------------------------------------------------------------------
11.18 Bicarbonato Bicarbonato di sodio Sodio
di sodio (NaHC03) tecnicamente puro
-------------------------------------------------------------------
(1) L’indicazione della provenienza puo’ sostituire la
denominazione o puo’ esservi aggiunta.
(2) Il procedimento di fabbricazione puo’ essere indicato nella
Denominazione.
n) VARI
===================================================================
Numero Denominazione Descrizione Dichiarazioni
obbligatorie
=================================================================== (1) (2) (3) (4) -------------------------------------------------------------------
12.01 Prodotti e Prodotto o sottoprodotto Amido
sottoprodotti ottenuto durante la Zuccheri totali
della panetteria fabbricazione di pane, espressi in
e della prodotti della panetteria saccarosio
fabbricazione fine, biscotti e pasta
di pasta alimentare
alimentare (1)
-------------------------------------------------------------------
12.02 Prodotti e Prodotto o sottoprodotto Zuccheri totali
sottoprodotti di ottenuto a seguito della espressi in
confetteria (1) fabbricazione di dolciumi saccarosio
e cioccolato.
-------------------------------------------------------------------
12.03 Prodotti e Prodotto o sottoprodotto Amido
sottoprodotti ottenuto durante la Zuccheri totali
di pasticceria fabbricazione di espressi in
e gelateria (1) pasticceria, torte saccarosio
o gelati Sostanze grasse
grezze
-------------------------------------------------------------------
12.04 Acidi grassi Sottoprodotto ottenuto Sostanze grasse
per disacidificazione grezze
con alcali o per Umidita’, se
distillazione di oli e superiore
grassi di specie animali o all’1%
vegetali, non specificate.
-------------------------------------------------------------------
12.05 Sali di acidi Prodotto ottenuto per Sostanze grasse
grassi (2) saponificazione degli grezze
acidi grassi con Ca (o Na o K,a
idrossido di calcio, seconda del
di sodio o di potassio caso)
-------------------------------------------------------------------
12.05.1 Prodotti e Prodotto o sottoprodotto Amido
sottoprodotti ottenuto durante la Sostanze grasse
di preparati fabbricazione di prodotti grezze
alimentari alimentari con ingredienti
vegetali e/o lattiero
caseari
-------------------------------------------------------------------
12.05.2 Prodotti Prodotti ritirati dal Fibra grezza
ortofrutticoli mercato e utilizzati in
base alle disposizioni
dell’articolo 23, paragrafo
1 e dell’articolo 30 del
Regolamento CEE n. 2200/96
del Consiglio, del 28/10/96
-------------------------------------------------------------------
12.05.3 Destrosio Prodotto della Glucosio
(glucosio) saccarificaziore dell’amido
o della fecola, costituito
da glucosio puriricato e
cristallizzato, (con o senza
acqua di cristallizzazione)
-------------------------------------------------------------------
12.05.4 Melasso di Sottoprodotto ottenuto da Equivalente in
destrosio processo di destrosio
cristallizzazione del (espresso in
destrosio glucosio)
-------------------------------------------------------------------
12.05.5 Malto Sottoprodotto ottenuto Equivalente in
destrina per idrolisi enzimatica destrosio
di amidi e/o fecole (espresso, in
glucosio)
-------------------------------------------------------------------
12.05.6 Sciroppo di Prodotto ottenuto dalla Equivalente in
glucosio disidratazione dello destrosio
disidratato sciroppo di glucosio (espresso, in
o atomizzato glucosio)
-------------------------------------------------------------------
12.05.7 Sciroppo di Soluzione acquosa Destrosio
glucosio depurata e concentrata
di saccaridi alimentari
ottenuti da amidi e/o fecole
-------------------------------------------------------------------
(1) La denominazione deve essere modificata o completata in modo da
precisare il procedimento agroalimentare da cui proviene la
materia prima per mangimi.
(2) Tale denominazione puo’ essere completata dall’indicazione del
sale.
PARTE B
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DENOMINAZIONE E ALLA DICHIARAZIONE DI
TALUNI TENORI ANALITICI DI MATERIE PRIME PER MANGIMI NON ELENCATE
NELLA PARTE A
1. Per le materie prime per mangimi non elencate nella parte A, appartenenti alle categorie previste nella colonna 1. del seguente elenco, e’ richiesta l’indicazione obbligatoria dei tenori analitici riportati nella colonna 2
2. Tali materie prime per mangimi devono essere denominate conformemente ai criteri enunciati nella parte “A” capo I punto I 1. del presente allegato.
===================================================================
Categorie di materie prime Dichiarazioni obbligatorie
=================================================================== (1) (2) -------------------------------------------------------------------
1. Cereali
-------------------------------------------------------------------
2. Prodotti e sottoprodotti Amido, se superiore al 20%
di cereali Proteina grezza, se
superiore al 10%. Sostanze
grasse grezze, se
superiori al 5% .
Fibra grezza
-------------------------------------------------------------------
3. Semi oleosi, frutti oleosi
-------------------------------------------------------------------
4. Prodotti e sottoprodotti di semi Proteina grezza, se
oleosi, frutti oleosi superiore al 10%. Sostanze
grasse grezze, se
superiori al 5%
Fibra grezza
-------------------------------------------------------------------
5. Semi di leguminose
-------------------------------------------------------------------
6. Prodotti e sottoprodotti Proteina grezza, se
dei semi di leguminose superiore al 10%
Fibra grezza
-------------------------------------------------------------------
7. Tuberi, radici
-------------------------------------------------------------------
8. Prodotti e sottoprodotti Amido. Fibra grezza.
di tuberi, radici Ceneri insolubili in HC1,
se superiori al 3,5%
-------------------------------------------------------------------
9. Altri prodotti e sottoprodotti Fibra grezza, se
dell’industria di trasformazione superiore al 15%.Zuccheri
della barbabietola da zucchero totali espressi in
saccarosio. Ceneri
insolubili in HCl, se
superiori al 3.5%
-------------------------------------------------------------------
10. Altri semi e frutti, loro Proteina grezza
prodotti e sottoprodotti Fibra grezza
Sostanze grasse grezze,
se superiori al 10%
-------------------------------------------------------------------
11. Foraggi e foraggi grossolani Proteina grezza, se
superiore al 10%
Fibra grezza
-------------------------------------------------------------------
12. Altri vegetali, loro prodotti Proteina grezza, se
e sottoprodotti superiore al 10%
Fibra grezza
-------------------------------------------------------------------
13. Prodotti e sottoprodotti Fibra grezza, se
dell’industria di trasformazione superiore al 15%
della canna da zucchero Zuccheri totali espressi
in saccarosio
-------------------------------------------------------------------
14. Prodotti e sottoprodotti Proteina grezza
lattiero-caseari Umidita’ se superiore
al 5%
Lattosio se superiore
al 10%
-------------------------------------------------------------------
15. Prodotti di animali terrestri Proteina grezza, se
superiore al 10%
Sostanze grasse grezze,
se superiori al 5%
Umidita’ se superiore
all’8%
-------------------------------------------------------------------
16. Pesci, altri animali marini, Proteina grezza, se
loro prodotti e sottoprodotti superiore al 10%
Sostanze grasse grezze,
se superiori al 5%
Umidita’ se superiore
all’8%
-------------------------------------------------------------------
17. Minerali Sostanze minerali
pertinenti
-------------------------------------------------------------------
18. Vari Proteina grezza, se
superiore al 10%
Fibra grezza. Sostanze
grasse, grezze se
superiori al 10%
Amido, se superiore
al 30%
Zuccheri totali, espressi
in saccarosio, se
superiori al 10%))
————–
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.M. 21 luglio 1989, n. 316 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che l’allegato II della legge 15 febbraio 1963, n. 281 e’ cosi’ modificato:
“Allegato II – Parte A – MANGIMI SEMPLICI
Dopo il punto 2.3.3. sono aggiunti i seguenti due punti:
--------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 ---------------------------------------------------------------------
2.3.4.1. Germe di granturco Prodotto ottenuto Proteina greggia
(lavorazione a dalla lavorazione Grassi greggi
umido) a umido del gran- Cellulosa greggia
turco (amiderie di Ceneri gregge
granturco) Umidita’
2.3.4.2. Scarti e rotture Sottoprodotto ot- Proteina greggia
di granturco tenuto dalla puli- Grassi greggi
tura e vagliatura Cellulosa greggia
del granturco Ceneri gregge
Umidita’
---------------------------------------------------------------------
Il testo del punto 2.4.3. “pula vergine di riso” e’ sostituito dal seguente:
--------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 ---------------------------------------------------------------------
2.4.3. Pula vergine di Sottoprodotto ot- Proteina greggia
riso tenuto dalla prima Cellulosa greggia
pulitura del riso Grassi greggi
greggio senza im- Umidita’
piego di carbonato Ceneri gregge
di calcio. Esso e’ Ceneri insolubili
costituito da pel- HCl
pellicole argentee,
da particelle dello
strato aleuronico,
dalla mandorla fari-
nosa e dai germi.
--------------------------------------------------------------------- Dopo il punto 2.4.3. e' aggiunto il punto 2.4.3. bis: --------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 ---------------------------------------------------------------------
2.4.3.bis Pula vergine di Sottoprodotto ot- Proteina greggia
riso a basso te- tenuto dalla prima Cellulosa greggia
nore di carbona- pulitura del riso. Grassi greggi to di calcio Esso e’ costituito Carbonato di cal-
da pellicole argen- cio
tee, da particelle Umidita’
dello strato aleuro- Ceneri greggie
nico, dalla mandorla Ceneri insolubili
farinosa e dai germi; in HCl
contiene una percen-
tuale ridotta di car-
bonato di calcio de-
rivante dal processo
di pulitura del riso.
---------------------------------------------------------------------
Dopo il punto 2.5.22. sono aggiunti i seguenti tre punti:
--------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 ---------------------------------------------------------------------
2.5.23.1. Malto destrina Prodotto ottenuto Equivalente in
per idrolisi en – destrosio (e-
zimatica di amidi spresso in glu-
e/o fecole cosio)
Ceneri gregge
Umidita’
2.5.23.2. Sciroppo di glu- Prodotto ottenuto Equivalente in
cosio disidrata- dalla disidrata- destrosio (e-
to o atomizzato zione dello sci- spresso in glu-
roppo di gluco- cosio)
sio Ceneri gregge
Umidita’
2.5.23.3. Sciroppo di glu- Soluzione acquosa Destrosio
cosio depurata e concen- Ceneri gregge
trata di saccaridi Umidita’
alimentari ottenu-
ti da amidi e/o
fecole
---------------------------------------------------------------------
Il testo dei punti 4.6. “idrogeno fosfato di calcio (fosfato
bicalcico)” e 4.9. “Bis – (diidrogeno fosfato) di calcio (fosfato
monocalcico)” e’ sostituito dal seguente:
--------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 ---------------------------------------------------------------------
4.6. Idrogenofosfato di Prodotto costi- Fosforo totale
calcio (fosfato bi- tuito da idroge- Cloruri espres-
calcico) nofosfato di cal- si in NaCl
cio (fosfato bi- Calcio
calcico) tecnica-
mente puro
4.9. Bis-(diidrogenofo- Prodotto costi- Fosforo totale
sfato) di calcio tuito da bis- Calcio
(fosfato monocal- (diidrogenofosfa-
cico) to) di calcio (fo-
sfato monocalcico)
tecnicamente puro
--------------------------------------------------------------------- Prodotto 2.5.7.: la dizione "Amido di riso gonfiato" riportata nella colonna 2, e' sostituita da "Amido di riso pregelatinizzato".
Prodotto 2.5.11.: la dizione “Amido di frumento gonfiato” riportata nella colonna 2, e’ sostituita da “Amido di frumento pregelatinizzato”.
Prodotto 2.5.12.: la dizione “Amido di frumento pregelatinizzato” riportata nella colonna 2, e’ sostituita da “Amido di frumento pregelatinizzato, parzialmente idrolizzato”.
Prodotto 2.9.2. Grasso vegetale, olio vegetale: nella colonna 2 e’ aggiunta la seguente nota “la denominazione deve essere accompagnata dall’indicazione della specie vegetale dalla quale e’ stato ottenuto il prodotto”.
Prodotto 3.2.8. Grasso animale: nella colonna 2 e’ aggiunta la seguente nota “la denominazione deve essere accompagnata dall’indicazione della specie animale dalla quale e’ stato ottenuto il prodotto”.
Prodotto 4.1. Carbonato di calcio: la descrizione riportata nella colonna 3 e’ cosi’ sostituita “Carbonato di calcio precipitato, rocce calciche macinate, calcare granulato, gusci macinati di ostriche e di mitili”.
La dizione “sostanze grasse gregge”, piu’ volte riportata nella colonna 4 e’ sostituita con “grassi greggi””.
ALLEGATO III
((DENOMINAZIONI E INDICAZIONI OBBLIGATORIE
A. MATERIE PRIME PER MANGIMI
1) L’espressione “materia prima per mangimi” o “mangime semplice”;
2) la denominazione di tale materia prima;
3) per le materie prime per mangimi di cui all’elenco riportato nella parte “A” capo II dell’Allegato II, le indicazioni di cui alla colonna 4 dell’elenco stesso;
4) per le materie prime per mangimi non previste nell’elenco di cui al precedente punto 3), le indicazioni di cui alla parte ‘B’, colonna 2, dell’Allegato II previste per le categorie di appartenenza;
5) ove previste, le indicazioni di cui alla parte A capo 1 dell’allegato, II,
6) il quantitativo netto espresso in unita’ di massa, per i prodotti solidi, e in unita’ di massa o di volume, per i prodotti liquidi;
7) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui precedenti punti da 1) a 6); 8) sugli imballaggi, sui recipienti, sulle etichette o sui documenti d’accompagnamento possono essere fornite ulteriori informazioni in applicazione del comma 8 dell’art. 3 del presente decreto e con le modalita’ previste;
9) per quantitativi di materie prime per mangimi inferiori o pari a 10 kg e destinati all’utilizzatore finale, le indicazioni di cui ai precedenti punti da 1) a 8) possono essere fornite all’acquirente mediante adeguato avviso esposto nel punto vendita; 10) le indicazioni riportate ai precedenti punti 3) e 4) e nell’allegato II parte A capo I punto IV lettere b) e c), non sono richieste se:
a) prima di ciascuna transazione l’acquirente ha rinunciato per iscritto a tali informazioni;
b) fatte salve le disposizioni del Decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 e successive modificazioni, sono immesse in circolazione materie prime per mangimi di origine animale o vegetale, fresche o conservate, sottoposte o no a trattamento fisico semplice, in quantitativi inferiori o pari a 10 kg, destinate ad animali da compagnia e consegnate direttamente all’utilizzatore finale da parte di un venditore con sede nel territorio nazionale.
11) Le indicazioni riportate ai precedenti punti da 1) a 7), non sono richieste se, fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 e successive modificazioni, si tratta di prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, sottoposti o no a trattamento fisico semplice e non trattati con additivi, ad eccezione dei conservanti, ceduti da un agricoltore-produttore ad un allevatore-utilizzatore, entrambi residenti nel territorio nazionale;
12) Le indicazioni di cui ai precedenti punti da 3) a 6), e all’allegato II, parte ‘A’ “capo I” non sono richieste se sono immessi in circolazione sottoprodotti di origine vegetale o animale ottenuti con un procedimento di trasformazione agroindustriale, con un tenore d’acqua, superiore al 50%.
13) In deroga al precedente punto 1), le materie prime per mangimi di cui al comma 5 dell’art. 3 del presente decreto devono essere etichettate come “materie prime per mangimi destinate a stabilimenti riconosciuti per la produzione di mangimi composti”.
14) Le materie prime per mangimi costituite da proteine derivate da tessuti di mammiferi debbono essere etichettate con la seguente indicazione : “Questa materia prima per mangimi e’ costituita da proteine derivate da tessuti di mammiferi, di cui e’ vietata la somministrazione ai ruminanti”.
Questa disposizione non si applica a:
a) latte e prodotti lattiero-caseari;
b) gelatina;
c) proteine idrolizzate con peso molecolare inferiore a 10.000 dalton:
01. ottenute da pelli ricavate da animali macellati presso un macello e’ sottoposti ad un’ispezione ante mortem effettuata da un veterinario ufficiale conformemente all’allegato I, capitolo VI del decreto legislativo 18/4/1994, n. 286, a seguito della quale siano stati dichiarati idonei alla macellazione ai fini di detto decreto;
02. prodotte mediante un processo che implichi opportuni interventi volti a ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle pelli, nonche’ la preparazione delle pelli mediante salagione, calcinazione e lavaggio intensivo seguiti da esposizione del materiale ad un pH >11 per >3 ore ad una temperatura >80 e da un trattamento termico a 140 C per 30 minuti a >3,6 bar, o mediante un processo equivalente riconosciuto dalla Commissione previa consultazione del Comitato scientifico pertinente;
03. provenienti da stabilimenti che attuano un programma di autocontrollo (HACCP).
d) difosfato di calcio ottenuto da ossa sgrassate;
e) plasma essiccato ed altri prodotti ematici.
15) Per le materie prime per mangimi di origine animale di produzione nazionale devono essere indicati gli estremi della autorizzazione di cui all’articolo 4 della Legge 281 del 1963, nonche’, se del caso, il numero ufficiale di riconoscimento previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 e successive modificazioni.
B. MANGIMI COMPOSTI
1. La denominazione del mangime secondo le definizioni dell’allegato I: “mangime completo”, “mangime complementare”, “mangime minerale”, “mangime melassato”, “mangime completo da allattamento”, “mangime complementare da allattamento”.
2. La specie o la categoria animale alla quale il mangime e’ destinato.
3. Le modalita’ di impiego, che indichino l’esatta destinazione del mangime e ne consentano un’utilizzazione adeguata.
4. Gli alimenti composti che contengono proteine derivate da tessuti di mammiferi e destinati ad animali diversi da quelli familiari debbono essere etichettati con la seguente indicazione: “Questo alimento composto contiene proteine derivate da tessuti di mammiferi, di cui e’ vietata la somministrazione ai ruminanti”. Questa disposizione non si applica agli alimenti composti che contengono le seguenti proteine derivate da tessuti di mammiferi:
a) latte e prodotti lattiero-caseari;
b) gelatina;
c) proteine idrolizzate con peso molecolare inferiore a 10.000 dalton:
01) ottenute da pelli ricavate da animali macellati presso un macello e’ sottoposti ad un’ispezione ante mortem effettuata da un veterinario ufficiale conformemente all’allegato I, capitolo VI del decreto legislativo 18/4/94 n. 286, a seguito della quale siano stati dichiarati idonei alla macellazione ai fini di detto decreto;
02) prodotte mediante un processo che implichi opportuni interventi volti a ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle pelli, nonche’ la preparazione delle pelli mediante salagione, calcinazione e lavaggio intensivo seguiti da esposizione del materiale ad un pH >11 per >3 ore ad una temperatura >80 e da un trattamento termico a 140 C per 30 minuti a >3,6 bar, o mediante un processo equivalente riconosciuto dalla Commissione previa consultazione del Comitato scientifico pertinente;
03) provenienti da stabilimenti che attuano un programma di autocontrollo (HACCP).
d) difosfato di calcio ottenuto da ossa sgrassate;
e) plasma essiccato ed altri prodotti ematici.
5. Il nome o la ragione sociale e l’indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni del presente allegato.
6. Il nome o la ragione sociale e l’indirizzo o la sede del produttore per i prodotti preparati per conto terzi o su formula del committente, salvo quanto previsto dal comma 12 dell’art. 18, della legge n. 281 del 1963.
7. Per i mangimi composti per animali diversi dagli animali familiari e’ richiesta l’elencazione delle materie prime per mangimi ivi compresi i prodotti chimico-industriali, designati con il loro nome specifico, nell’ordine decrescente della loro importanza ponderale utilizzando se previste le denominazioni riportate nell’allegato II parte A), capo II per i prodotti non contemplati nella parte A); capo II, le denominazioni dedotte conformemente ai criteri enumerati nella parte B) medesimo allegato II. L’indicazione del nome specifico delle materie prime per mangimi puo’ essere sostituita con quella delle sottoelencate categorie alle quali le materie prime per mangimi appartengono, riportate nell’ordine decrescente della loro importanza ponderale.
CATEGORIE DI MATERIE PRIME PER MANGIMI CHE POSSONO SOSTITUIRE
L’INDICAZIONE DEL NOME SPECIFICO DEL SINGOLO INGREDIENTE
NELL’ETICHETTATURA DEI MANGIMI COMPOSTI DESTINATI AGLI ANIMALI
DIVERSI
DA QUELLI FAMILIARI
===================================================================
CATEGORIA DEFINIZIONE
===================================================================
7.1. Cereali in Grani I grani interi di qualunque tipo di cereale
(compreso il grano saraceno)idipendentemente
dalla forma di presentazione, da cui non sia
stato asportato altro che il legumento o la
pula.
-------------------------------------------------------------------
7.2. Prodotti e I prodotti e i sottoprodotti del
Sottoprodotti frazionamento dei grani di cereali diversi
dei cereali dagli oli compresi nella categoria 6.15.
in grani Tali prodotti e sottoprodotti non debbono
contenere piu’ del 25% di cellulosa greggia
sulla sostanza secca.
-------------------------------------------------------------------
7.3. Semi oleosi I semi e i frutti oleosi interi,
indipendentemente dalla forma di
presentazione, da cui non sia stato
asportato altro che il legumento o la
buccia.
-------------------------------------------------------------------
7.4. Prodotti e I prodotti e i sottoprodotti del
sottoprodotti di frazionamento dei semi e dei frutti oleosi,
semi oleosi diversi dagli oli e grassi compresi nella
categoria 6.15.Tali prodotti e sottoprodotti
non debbono contenere piu’ del 25% di
cellulosa greggia sulla sostanza secca. Il
predetto valore del 25% puo’ essere superato
se e’ presente piu’ del 5% di grassi greggi
sulla sostanza secca o piu’ del 15% di
proteine gregge sulla sostanza secca.
-------------------------------------------------------------------
7.5. Prodotto Semi di leguminose interi e loro prodotti e
sottoprodotti di sottoprodotti diversi dai semi oleosi di
semi di leguminose leguminose compresi nelle categorie 6.3 e
6.4. Tali prodotti e sottoprodotti non
debbono contenere piu’ del 25% di cellulosa
greggia sulla sostanza secca.
-------------------------------------------------------------------
7.6. Prodotti e I prodotti e i sottoprodotti derivati da
sottoprodotti di tuberi e radici diversi dalla barbabietola
tuberi e radici da zucchero compresa nella categoria 6.7.
Tali prodotti e sottoprodotti non debbono
contenere piu’ del 25% di cellulosa greggia
sulla sostanza secca.
-------------------------------------------------------------------
7.7. Prodotti e I prodotti e i sottoprodotti della
sottoprodotti della barbabietola e della canna da zucchero. Tali
fabbricazione dello prodotti e sottoprodotti non debbono
zucchero contenere piu’ del 25% di cellulosa greggia
sulla sostanza secca.
-------------------------------------------------------------------
7.8. Prodotti e I prodotti e i sottoprodotti della
sottoprodotti della lavorazione della frutta. Tali prodotti e
lavorazione della sottoprodotti non debbono contenere piu’ del
frutta. 25% di cellulosa greggia sulla sostanza
secca. Il predetto valore del 25% puo’
essere superato se e’ presente piu’ del 5%
di grassi greggi sulla sostanza secca o piu’
del 15% di proteine gregge sulla sostanza
secca.
-------------------------------------------------------------------
7.9. Foraggi Parte aerea delle piante foraggere raccolte
essiccati allo stato verde ed essiccate
artificialmente o naturalmente. Tali
prodotti non devono contenere piu’ del 25%
di cellulosa greggia sulla sostanza secca.
Il predetto valore del 25% puo’ essere
superato se e presente piu’ del 15% di
proteine gregge sulla sostanza secca.
-------------------------------------------------------------------
7.10. Prodotti Gli ingredienti dei mangimi contenenti piu’
cellulosici del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza
secca, come paglie, tegumenti e pula,
diversi dai prodotti compresi nelle
categorie 6.4, 6.8 e 6.9
-------------------------------------------------------------------
7.11. Prodotti I prodotti derivati dalla lavorazione del
lattiero-caseari latte, diversi dai grassi separati del latte
compresi nella categoria 6.15
-------------------------------------------------------------------
7.12. Prodotti di Pesci e altri animali marini a sangue freddo
pesce o parti di essi, compresi i prodotti
derivati dalla loro lavorazione diversi
dall’olio di pesce separato e relativi
derivati compresi nella categoria 7.14. Sono
esclusi i prodotti contenenti piu’ dei 50%
di ceneri sulla sostanza secca compresi
nella categoria 7.13.
-------------------------------------------------------------------
7.13. Minerali Sostanze organiche o inorganiche contenenti
piu’ del 50% di ceneri sulla sostanza secca,
diverse dalle sostanze contenenti piu’ del
5% sulla sostanza secca di ceneri insolubili
nell’acido cloridrico.
-------------------------------------------------------------------
7.14. Oli e grassi Oli e grassi di origine animale o vegetale e
loro derivati
-------------------------------------------------------------------
7.15. Prodotti della Scarti ed eccedenze della panetteria e della
panetteria e della produzione di paste alimentari.
produzione di paste
alimentari
-------------------------------------------------------------------
8. Per i mangimi composti per cani e gatti e’ richiesta
l’elencazione delle materie prime per mangimi, ivi compresi i
prodotti chimico- industriali, designati con il loro nome
specifico in ordine decrescente di importanza ponderale oppure con
l’indicazione del loro tenore. L’indicazione delle materie prime
per mangimi puo’ essere sostituita con quella delle sottoelencate
categorie, alle quali le materie prime per mangimi appartengono
riportate anch’esse in ordine decrescente di importanza ponderale o con l’indicazione del loro tenore.
CATEGORIE DI MATERIE PRIME PER MANGIMI CHE POSSONO SOSTITUIRE
L’INDICAZIONE DEL NOME SPECIFICO DEL SINGOLO INGREDIENTE
NELL’ETICHETTATURA DEI MANGIMI COMPOSTI DESTINATI AI CANI E GATTI
===================================================================
CATEGORIA DEFINIZIONE
===================================================================
8.1. Carni e Tutte le parti carnose di animali terrestri
derivati a sangue caldo, macellati, fresche o
conservate mediante un opportuno trattamento
e tutti i prodotti e i sottoprodotti
provenienti dalla trasformazione del corpo o
di parti del corpo di animali terrestri a
sangue caldo.
-------------------------------------------------------------------
8.2. Latte e Tutti i prodotti lattiero-caseari conservati
derivati del latte mediante un opportuno trattamento, nonche’ i
sottoprodotti della loro lavorazione
-------------------------------------------------------------------
8.3. Uova e Tutti i prodotti a base di uova, freschi o
prodotti a base conservati mediante opportuno trattamento,
di uova nonche’ i sottoprodotti della loro lavorazione
-------------------------------------------------------------------
8.4. Oli e grassi Tutti gli oli e i grassi animali o vegetali
-------------------------------------------------------------------
8.5. Lieviti Tutti i lieviti le cui cellule siano state
uccise ed essiccate.
-------------------------------------------------------------------
8.6. Pesci e I pesci o le parti di pesci, freschi o
sottoprodotti conservati mediante un opportuno trattamento,
dei pesci nonche’ sottoprodotti della loro lavorazione.
-------------------------------------------------------------------
8.7. Cereali Tutte le specie di cereali indipendentemente
dalla loro presentazione o i prodotti
ottenuti dalla trasformazione del corpo
farinoso dei cereali
-------------------------------------------------------------------
8.8. Ortaggi Tutte le specie di ortaggi e di legumi,
freschi o conservati mediante un opportuno
trattamento
-------------------------------------------------------------------
8.9. Sottoprodotti Sottoprodotti provenienti dal trattamento dei
di origine vegetale prodotti vegetali, in particolare dei
cereali, degli ortaggi, dei legumi e dei semi
oleosi
-------------------------------------------------------------------
8.10. Estratti di Tutti i prodotti di origine vegetale le cui
proteine vegetali proteine sono state concentrate mediante un
trattamento appropriato, che contengono
almeno il 50% di proteine gregge rispetto
alla sostanza secca, eventualmente
ristrutturate (testurizzate)
-------------------------------------------------------------------
8.11. Sostanze Tutte le sostanze inorganiche adatte
minerali all’alimentazione animale
-------------------------------------------------------------------
8.12. Zuccheri Tutti i tipi i zucchero
-------------------------------------------------------------------
8.13. Frutta Tutte le varieta’ di frutta, fresche o
conservate mediante un opportuno trattamento
-------------------------------------------------------------------
8.14. Noci Tutte le polpe di frutti in guscio
-------------------------------------------------------------------
8.15. Semi Tutti i semi interi o grossolanamente
conservati
-------------------------------------------------------------------
8.16. Alghe Tutte le specie di alghe, fresche o
conservate mediante un opportuno trattamento
-------------------------------------------------------------------
8.17. Molluschi e Tutti i crostacei e i molluschi anche in
crostacei conchiglia, freschi o conservati mediante un
opportuno trattamento, nonche’ i
sottoprodotti della loro lavorazione
-------------------------------------------------------------------
8.18. Insetti Tutte le specie di insetti in tutte le fasi
del loro sviluppo
-------------------------------------------------------------------
8.19. Prodotti del Tutti i prodotti del panificio: pane,
panificio biscotti e paste
-------------------------------------------------------------------
9. Per i mangimi composti e’ altresi’ richiesta l’indicazione
obbligatoria, di componenti analitici e relativi tenori cosi’
come specificato nel seguente prospetto:
===================================================================
Mangimi Componenti analitici Categoria di animali
e relativi tenori o specie animale
(dichiarazioni obbligatorie)
=================================================================== (1) (2) (3) -------------------------------------------------------------------
Mangimi completi – Proteina greggia
– Grassi greggi Tutti gli animali,salvo
– Fibra grezza gli animali familiari
– Ceneri gregge diversi da cani e dai
gatti
– Lisina Suini
– Metionina Pollame
– Fosforo (*) Pesci, salvo i pesci
ornamentali (*)
-------------------------------------------------------------------
Mangimi – Calcio
complementari – Fosforo Tutti gli animali
– minerali – Sodio
– Magnesio Ruminanti
===================================================================
Mangimi Componenti analitici Categoria di animali
e relativi tenori o specie animale
(dichiarazioni obbligatorie)
=================================================================== (1) (2) (3) -------------------------------------------------------------------
Mangimi – Proteina greggia
Complementari – Fibra grezza
melassati – Zuccheri totali Tutti gli animali
(saccarosio)
– Ceneri gregge
– Magnesio >=0,5% Ruminanti
-------------------------------------------------------------------
Mangimi – Proteina greggia
complementari – Grassi greggi Tutti gli animali salvo
– altri – Fibra grezza gli animali familiari
– Ceneri gregge diversi dai cani e dai
Gatti
– Calcio >= 5% Animali diversi dagli
– Fosforo >= 2% animali familiari
– Magnesio >= 0,5% Ruminanti
– Lisina Suini
– Metionina Pollame
-------------------------------------------------------------------
(*) Applicabile a partire dal 1 luglio 1999.
(**) Il termine cellulosa greggia puo’ essere utilizzato in
sostituzione di quello di fibra grezza per mangimi composti preparati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
10. Il tenore di umidita’ dei mangimi composti deve essere
dichiarato nel caso in cui superi:
a) il 7% nei mangimi da allattamento e negli altri mangimi
composti aventi un tenore di prodotti lattieri superiore al
40%;
b) il 5% nei mangimi minerali non contenenti sostanze
organiche;
c) il 10% nei mangimi minerali contenenti sostanze organiche;
d) il 14% negli altri mangimi composti.
11. La data di conservazione minima che deve essere espressa con le seguenti indicazioni:
a) “da consumarsi entro”, seguita dall’indicazione del giorno, mese ed anno, per i mangimi molto deperibili dal punto di vista microbiologico;
b) “da consumarsi preferibilmente entro” seguita dall’indicazione del mese e dell’anno, per gli altri mangimi.
Qualora altre disposizioni concernenti i mangimi composti prescrivano di indicare una data di conservazione minima, si
dovra’ indicare una sola data: quella di scadenza piu’ vicina.
12. La data di produzione o il numero di riferimento della
partita. La data di produzione viene espressa con la seguente indicazione:
13. “Prodotto, (x giorni, mesi o anni) prima della data di
conservazione minima indicata”.
14. La quantita’ netta espressa in unita’ di massa per i prodotti
solidi e in unita’ di volume o di massa per i prodotti
liquidi. L’indicazione della quantita’ netta si intende
riferita allo stato della merce al momento della partenza dal magazzino del produttore.
15. Per i mangimi composti di produzione nazionale devono essere
indicati gli estremi dell’autorizzazione a produrre a scopo di
vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la
distribuzione per il consumo. Detta indicazione sara’
sostituita, nei casi previsti dalla direttiva 95/69/CE del
Consiglio del 22 dicembre 1995, dai numeri di riconoscimento o di registrazione.
16. Per i mangimi per animali familiari diversi dai cani e dai
gatti le denominazioni “mangime completo” o “mangime
complementare” possono essere sostituite dalla denominazione
di “mangime composto”; in tale caso le indicazioni
obbligatorie e facoltative sono quelle previste per i mangimi completi.
17. Per i mangimi composti costituiti da un massimo di tre materie
prime per mangimi non sono richieste le indicazioni relative
ai punti 2) e 3), qualora dette materie prime risultino chiaramente nella denominazione del mangime.
18. Per le miscele di semi interi non e’ richiesta la
dichiarazione dei tenori analitici che comunque puo’ essere
fornita in conformita’ con quanto specificato nell’allegato IV.
19. L’impiego di una delle due forme di dichiarazione delle
materie prime per mangimi (per categorie o con il nome
specifico) esclude l’altra salvo il caso in cui una materia
prima per mangimi non appartenga ad alcuna delle categorie
previste: in tal caso la materia prima per mangimi designata
con il suo nome specifico, viene citata nell’ordine di importanza ponderale rispetto alle categorie.
20. La data di conservazione minima, la quantita’ netta ed il
numero, di riferimento della partita, possono essere indicati
fuori dal riquadro di cui al comma 1, dell’art. 3 del presente
decreto; in questo caso le succitate diciture sono
accompagnate dalla segnalazione del posto in cui tali indicazioni sono riportate.
C. LE MATERIE PRIME PER MANGIMI O PER I MANGIMI COMPOSTI
CONTENENTI PREMISCELE, PREMISCELE MEDICATE O ADDITIVI:
1. Tutte le indicazioni previste alle parti A) e B) del presente
allegato secondo che si tratti di materie prime per mangimi o mangimi composti;
2. Per i mangimi composti contenenti premiscele medicate le
denominazioni di cui al punto 1. della parte B) del presente
allegato, debbono essere accompagnate dal termine “medicato”,
sono richieste inoltre indicazioni previste dal decreto
legislativo 3 marzo 1993 n. 90 e dal decreto ministeriale 16
novembre 1993 ed inoltre l’indicazione quantitativa e
qualitativa delle sostanze farmacologicamente attive contenute
per ogni Kg, le istruzioni per l’uso con l’indicazione delle
dosi di impiego e di somministrazione, la data con la quale
deve intendersi scaduto il periodo di validita’ per l’uso che
per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo, deve
essere riportata con l’espressione “da consumarsi entro” seguita dall’indicazione del giorno, mese ed anno.
3. Per i mangimi contenenti additivi sono richieste anche le
indicazioni riportate nel decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228 e successive modificazioni.)).
ALLEGATO IV
((INDICAZIONI FACOLTATIVE
1. Oltre alle indicazioni obbligatorie, di cui all’articolo 3 del presente decreto ed all’allegato III, possono essere apposte nello stesso riquadro ivi previsto, anche le indicazioni facoltative riportate nel seguente allegato:
a) Il marchio commerciale di identificazione, del responsabile delle
indicazioni e la denominazione o marca commerciale del prodotto;
b) Il nome o la ragione sociale ed indirizzo o sede sociale del produttore se questi non e’ responsabile delle indicazioni di etichettatura;
c) Per i mangimi composti destinati ad animali familiari, diversi dai cani e dai gatti, l’elencazione delle materie prime per mangimi conformemente a quanto previsto al punto 8 della parte B dell’allegato III;
d) Il numero di riferimento della partita;
e) Per le materie prime per mangimi, la data di conservazione minima;
f) Per i mangimi composti, la data di produzione da indicare conformemente a quanto previsto nell’allegato III;
g) Il Paese di produzione o di preparazione;
h) Il prezzo del prodotto;
i) Le istruzioni per l’uso ove non siano prescritte;
l) L’indicazione sullo stato fisico del mangime o sul trattamento specifico subito;
m) Per le miscele di semi interi, i tenori analitici previsti nella parte B dell’allegato III;
n) Per i mangimi composti i tenori analitici indicati nel seguente prospetto:
===================================================================
Mangimi per Componenti analitici Categoria di animali
animali e relativi tenori o specie animale
(dichiarazioni facoltative)
=================================================================== (1) (2) (3) -------------------------------------------------------------------
Mangimi – Proteina greggia
completi – Grassi greggi Animali familiari diversi
– Fibra grezza dai cani e dai gatti
– Ceneri gregge
– Lisina Animali diversi dai suini
– Metionina Animali diversi dal
pollame
– Cistina
– Treonina Tutti gli animali
– Triptofano
– Valore energetico Pollame (dichiarazione
con metodo CEE)
– Amido
– Zuccheri totali (saccarosio)
– Zuccheri totali + amido
– Calcio
– Sodio Tutti gli animali
– Fosforo (*)
– Magnesio
– Potassio
– Fosforo (**) Tutti gli animali diversi
dai pesci, salvo i pesci
ornamentali (**)
(*) applicabile fino al 30 giugno 1999
(**) applicabile a partire dal 1 luglio 1999
===================================================================
Mangimi per Componenti analitici Categoria di animali
animali e relativi tenori o specie animale
(dichiarazioni facoltative)
=================================================================== (1) (2) (3) -------------------------------------------------------------------
Mangimi – Proteina greggia
complementari – Fibra grezza Tutti gli animali
minerali – Ceneri gregge
– Grassi greggi
– Lisina
– Metionina
– Cistina
– Treonina
– Triptofano
– Magnesio Animali diversi dai
ruminanti
– Potassio Tutti gli animali
-------------------------------------------------------------------
Mangimi – Calcio
complementari – Fosforo
melassati – Sodio Tutti gli animali
– Potassio
– Magnesio >=0,5% Animali diversi dai
ruminanti
– Magnesio < 0,5% Tutti gli animali
-------------------------------------------------------------------
mangimi – Proteina greggia
complementari – Grassi greggi Animali familiari
altri – Fibra grezza diversi dai cani e
– Ceneri gregge dai gatti
– Calcio >=0,5% Animali familiari
– Calcio >=0,5% Tutti gli animali
– Fosforo >=2% Animali familiari
– Fosforo < 2% Tutti gli animali
– Magnesio >=0,5% Animali diversi dai
ruminanti
– Magnesio < 0,5%
– Sodio Tutti gli animali
– Potassio
– Valore energetico Pollame (dichiarazione
con metodo CEE)
– Lisina Animali diversi dai
suini
– Metionina Animali diversi dal
pollame
– Cistina
– Treonina Tutti gli animali
– Triptofano
– Amido
– Zuccheri totali (saccarosio)
– Zuccheri totali + amido
(**) Il termine “Cellulosa grezza” puo’ essere utilizzato, in
sostituzione di quello di “Fibra grezza” per i mangimi
composti preparati entro 12 mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
o) Per i mangimi composti e’ consentito dichiarare il tenore di umidita’ quando questo e’ pari o inferiore ai limiti riportati nell’allegato III ed il tenore in ceneri insolubili in acido cloridrico quando questo e’ inferiore o pari ai limiti riportati nell’allegato, V.
p) Per i mangimi composti per animali familiari e’ consentito mettere in rilievo la presenza o lo scarso tenore di una o piu’ materie prime per mangimi essenziali per caratterizzare tali alimenti. In tal caso il tenore minimo o massimo espresso in percentuale in peso delle materie prime per mangimi messe in evidenza deve essere chiaramente indicato o a fianco della dichiarazione relativa alla materia prima o alle materie prime per mangimi evidenziate o nell’elenco delle materie prime per mangimi ovvero, qualora si utilizzi il sistema di dichiarazione per categorie, menzionando la materia prima o le materie prime per mangimi e le rispettive percentuali in peso, a fianco della corrispondente categoria di materie prime per mangimi.
q) Ulteriori informazioni possono essere fornite, a norma del comma 8 dell’articolo 3 del presente decreto, purche’ nettamente separate da tutte le altre indicazioni previste nel presente allegato e nell’allegato III. Tali informazioni:
1) non possono precisare la presenza o il tenore di componenti
analitici diversi da quelli riportati nel presente allegato e nell’allegato III;
2) non devono indurre, l’acquirente in errore attribuendo al
mangime effetti e proprieta’ che non possiede, suggerendo che il
mangime possiede caratteristiche particolari quando tutti i
mangimi similari posseggono queste stesse caratteristiche, o in qualsiasi altro modo;
3) non devono vantare proprieta’ terapeutiche ed in particolare la capacita’ di prevenire, curare o guarire malattie;
4) devono riguardare elementi oggettivi o misurabili che possono essere comprovati.)).
ALLEGATO V
((PRODOTTI DI CUI SONO VIETATI IL COMMERCIO O LA DISTRIBUZIONE
PER IL CONSUMO
1. Non e’ consentito utilizzare per il commercio o per la distribuzione per il consumo:
a) mangimi composti con un tenore in ceneri insolubili in acido
cloridrico superiore al 3,3%, rispetto alla sostanza secca, ove si
tratti di miscele contenenti principalmente sottoprodotti del
riso, e con un tenore superiore al 2,2%, rispetto alla sostanza secca, negli altri casi;
b) il tenore del 2,2,% puo’ essere superato, a condizione che il
contenuto di ceneri insolubili in acido cloridrico sia dichiarato e riferito al peso del mangime tal quale, nel caso di:
01. mangimi composti contenenti leganti minerali autorizzati;
02. mangimi composti minerali;
03. mangimi composti costituiti per oltre il 50% da fettucce o polpa di barbabietola da zucchero;
04. mangimi composti destinati ai pesci di allevamento, con tenore di farina di pesce superiore al 15%;
c) mangimi da allattamento per vitelli di peso vivo inferiore o
pari a 70 kg, con un tenore in ferro inferiore a 30 mg per kg calcolato al tasso di umidita’ del 12%.)).
ALLEGATO VI
((DEROGHE ALLE NORME DI CONFEZIONAMENTO
1. I mangimi composti, completi e complementari, non contenenti premiscele medicate possono essere posti in commercio o distribuiti per il consumo alla rinfusa quando si tratta di:
a) prodotti scambiati tra ditte produttrici;
b) prodotti trasferiti direttamente dalle ditte produttrici alle ditte confezionatrici;
c) miscele di semi o frutti interi;
d) blocchi o rulli da leccare;
e) quantitativi di mangimi composti, di peso non superiore a 50
kg, destinati all’utilizzatore finale, sempreche’ provengano direttamente da un imballaggio o da un recipiente chiuso;
f) prodotti consegnati direttamente dalle ditte produttrici agli utilizzatori finali;
g) mangimi melassati costituiti al massimo da tre ingredienti;
h) mangimi pellettati
2. Onde evitare l’uso di contenitori non idonei a garantire la
conservazione e la qualita’ dei prodotti, per la consegna o la
distribuzione allo stato sfuso dei mangimi composti di cui alle
lettere f), g) ed h), non possono essere utilizzati sacchi o altri imballaggi di materiale alterabile.
3. I mangimi composti, completi e complementari; consegnati in
carri silos non ermeticamente chiusi e sigillati sono considerati alla rinfusa.
4. I semi, frutti, fieni, paglie, tuberi, radici, steli, foglie e
loppe di piante diverse, freschi o conservati, nonche’ i
residui della vagliatura e pulitura dei cereali, non macinati,
contenuti in imballaggi confezionati non sono soggetti agli
obblighi di cui al comma terzo e quarto dell’articolo 18; in
tal caso la denominazione della merce dovra’ risultare sui documenti di accompagnamento.)).
ALLEGATO VII
((TOLLERANZE
A) Materie prime per mangimi
1. Se da un controllo ufficiale emerge che la composizione di una materia prima per mangimi e’ differente da quella dichiarata, cosicche’ il valore della materia prima risulta ridotto, sono tollerati i seguenti valori:
1.1 Proteina grezza:
a. 2 unita’ per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%;
b. 10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20%, ma pari o superiori al 10%;
c. 2,5 unita’ per i tenori dichiarati inferiori al 50% fino al 25%;
d. 1 unita’ per i tenori dichiarati inferiori al 10%;
1.2 Zuccheri totali, zuccheri riduttori, saccarosio, lattosio e glucosio (destrosio):
a. 2 unita’ per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%;
b. 10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20% ma pari o superiori al 5%;
c. 0,5 unita’ per i tenori dichiarati inferiori al 5%
1.3 Amido e inulina:
a. 3 unita’ per i tenori dichiarati pari o superiori al 30%;
b. 10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 30%, ma pari o superiori al 10%;
c. 1 unita’ per i tenori dichiarati inferiori al 10%.
1.4 Sostanze grasse grezze:
a. 1,8 unita’ per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
b. 12% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 15% , ma pari o superiori al 5%;
c. 0,6 per i tenori dichiarati inferiori al 5%.
1.5 Fibre grezze
a. 2,1 unita’ per i tenori dichiarati pari o superiori al 14%;
b. 15% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 14%, ma pari o superiori al 6%;
c. 0,9 unita’ per il tenore dichiarato inferiore al 6%.
1.6 Umidita’ e ceneri grezze:
a. 1 unita’ per i tenori dichiarati pari o superiori al 10%,
b. 10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 10% , ma pari o superiori al 5%;
c. 0,5 unita’ per i tenori dichiarati inferiori al 5%.
1.7 Valori totali di fosforo, sodio, carbonato di calcio, calcio,
magnesio, indice di acidita’ e sostanze insolubili in etere di petrolio:
a. 1,5 unita’ per i tenori (valori) dichiarati pari o superiori al 15% o (15), a seconda dei casi;
b. 10% del tenore (valore) dichiarato per i tenori (valori)
dichiarati inferiori al 15%, ma pari o superiori al 2% o inferiori a 15 ma pari o superiori a 2, a seconda dei casi;
c. 0,2 unita’ per i tenori (valori) dichiarati inferiori al 2% o a 2, a seconda dei casi.
1.8 Ceneri insolubili in acido cloridrico e cloruri espressi in
NaCl:
a. 10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati pari o superiori al 3%;
b. 0,3 unita’ per i tenori dichiarati inferiori al 3%.
1.9 Carotene, vitamina A e xantofilla:
a. 30% del tenore dichiarato;
1.10 Metionina, lesina e basi azotate volatili:
a. 20% del tenore dichiarato;
B) Mangimi composti ad eccezione di quelli per animali familiari
1. Se il tenore accertato e’ inferiore a quello dichiarato:
1.1. Proteina greggia
a. 3 unita’ per i tenori dichiarati pari o superiori al 60%;
b. 5% per i tenori dichiarati inferiori al 60% fino al 50%;
c. 2,5 unita’ per i tenori dichiarati inferiori al 50% fino al 25%;
d. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 25% fino al 10%;
e. 1 unita’ per i tenori dichiarati inferiori al 10%
1.2. Grassi greggi,
a. 3 unita’ per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
b. 20% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%;
c. 1 unita’ per i tenori dichiarati inferiori al 5%
1.3. Zuccheri totali
a. 2 unita’ per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%;
b. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 20% fino al 10%;
c. 1 unita’ per i tenori dichiarati inferiori al 10%
1.4. Amido e zuccheri totali piu’ amido
a. 3 unita’ per i tenori dichiarati pari o superiori al 30%;
b. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 30% fino al 10%;
c. 1 unita’ per i tenori dichiarati inferiori al 10%
1.5. Sodio, potassio e magnesio
a. 1,5 unita’ per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
b. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 7,5%;
c. 0,75 unita’ per i tenori dichiarati inferiori al 7,5% fino al 5%;
d. 15% per i tenori dichiarati inferiori al 5% fino allo 0,7%;
e. 0,1 unita’ per i tenori dichiarati inferiori allo 0,7%
1.6. Fosforo totale e calcio
a. 1,2 unita’ per i tenori dichiarati pari o superiori al 16%;
b. 7,5% per i tenori dichiarati inferiori al 16% fino al 12%;
c. 0,9 unita’ per i tenori dichiarati inferiori al 12% fino al 6%; d. 15% per i tenori dichiarati inferiori al 6% fino all’1%;
e. 0,15 unita’ per i tenori dichiarati inferiori all’1%
1.7. Metionina, cistina, lisina, treonina e triptofano:
a. 30% del tenore dichiarato
1.8. Se i tenori accertati risultano superiori a quelli
dichiarati sono ammesse tolleranze triple rispetto a quelle
indicate per ogni componente analitico. Sono regolari i
mangimi per i quali i tenori riscontrati di metionina,
cistina, lisina, treonina e triptofano risultano comunque
superiori a quelli dichiarati.
2. Se il tenore accertato e’ superiore a quello dichiarato:
2.1. Umidita’:
a. 3,5 unita’ per i tenori dichiarati pari o superiori al 70%;
b. 5% per i tenori dichiarali inferiori al 70% fino al 50%;
c. 2,5 unita’ per i tenori dichiarati inferiori al 50% fino al 25%;
d. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 25% fino al 5%;
e. 0,5 unita’ per i tenori dichiarati inferiori al 5%
2.2. Ceneri gregge:
a. 1,5 unita’ per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
b. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%;
c. 0,4 unita’ per i tenori dichiarati inferiori al 5%
2.3. Ceneri insolubili in acido cloridrico:
a. 1 unita’ per i tenori dichiarati pari o superiori al 10%;
b. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 10% fino al 4%;
c. 0,4 unita’ per i tenori dichiarati inferiori al 4%
2.4. Fibra greggia:
a. 2,1 unita’ per i tenori dichiarati pari o superiori al 14%;
b. 15% per i tenori dichiarati inferiori al 14% fino al 6%;
c. 0,9 unita’ per i tenori dichiarati inferiori al 6%
2.5. Se i tenori accertati risultano inferiori a quelli
dichiarati sono ammesse tolleranze triple rispetto a quelle
indicate per ogni componente analitico. Sono regolari i
mangimi per i quali i tenori riscontrati in umidita’ e
ceneri insolubili in acido cloridrico risultano comunque
inferiori a quelli dichiarati.
C) Mangimi composti per animali familiari
1. Se il tenore accertato e’ inferiore a quello dichiarato:
1.1. Proteina greggia
a. 3,2 unita’ per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%;
b. 16% per i tenori dichiarati inferiori al 20% fino al 12,5%;
c. 2 unita’ per i tenori dichiarati inferiori al 12,5%
1.2. Grassi greggi
a. 2,5 unita’ del tenore dichiarato
1.3. Se i tenori accertati risultano superiori a quelli
dichiarati sono ammesse, rispetto a quelle indicate,
tolleranze doppie per la proteina greggia e tolleranza
uguale per i grassi greggi.
2. Se il tenore accertato e’ superiore a quello dichiarato:
2.1. Umidita’:
a. 3 unita’ per i tenori dichiarati pari o superiori al 40%;
b. 7,5% per i tenori dichiarati inferiori al 40% fino al 20%
c. 1,5 unita’ per i tenori dichiarati inferiori al 20%
2.2. Ceneri gregge
a. 1,5 unita’ del tenore dichiarato
2.3. Fibra greggia:
a. l’unita’ del tenore dichiarato
2.4. Se i tenori accertati risultano inferiori a quelli
dichiarati sono ammesse, rispetto a quelle indicate,
tolleranze triple per le ceneri gregge e la cellulosa
greggia. Sono regolari i mangimi per i quali il tenore di
umidita’ risulta comunque inferiore a quello dichiarato.
D) Disposizioni relative alla purezza botanica e chimica
1. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 17 della legge, comma 1, lettera a), le materie prime per mangimi devono essere esenti quanto lo consentano le buone pratiche di elaborazione, da impurita’ chimiche derivanti dall’impiego, nel loro processo di fabbricazione, di coadiuvanti tecnologici quali quelli contemplati dalla direttiva 70/524/CEE, a meno che per una determinata materia prima per mangimi sia stato fissato un tenore massimo specifico nella parte ‘A’.
2. Qualora non siano stati fissati atri valori nella parte ‘A’ o ‘B’ dell’allegato II, la purezza botanica dei prodotti e sottoprodotti elencati in tali parti deve raggiungere il 95%.
Si considerano impurezze botaniche:
a) le impurita’ naturali ma innocue (per esempio la paglia e i
pezzetti di paglia, i semi di altre specie coltivate o i semi delle erbe spontanee);
b) i residui innocui di altri semi o frutti oleosi provenienti da
un processo di lavorazione anteriore, purche’ la loro percentuale non superi lo 0,5%;
3. I valori indicati, relativi alla purezza botanica, si
riferiscono al peso del prodotto e del sottoprodotto in quanto tali.
4. Nei mangimi composti e’ ammessa la presenza delle suddette
impurezze botaniche in quantita’ corrispondente alla
percentuale delle materie prime per mangimi di origine vegetale
impiegata. Nei mangimi composti e’ tollerata anche la presenza,
nel limite del 2%, di materie prime per mangimi che siano
residuate negli impianti di fabbricazione a seguito di precedenti lavorazioni.)).
ALLEGATO VIII
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 3 MARZO 1993, N. 89))