E’ illegittimo il provvedimento di rifiuto adottato dalla Questura, su una domanda di rinnovo di permesso di soggiorno, motivato dalla circostanza che il richiedente avrebbe percepito un reddito imponibile ai fini contributivi in maniera discontinua e sempre insufficiente.
Sentenza: TAR Lombardia, Sezione Quarta, Sentenza n. 1860 del 16 luglio 2013
E’ orientamento consolidato, quello secondo il quale deve darsi prevalenza alla situazione sostanziale piuttosto che al dato formale, di talché gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione presso l’INPS non devono assurgere a fattore scriminante, essendo peraltro pacifico, che all’eventuale omesso versamento dei contributi previdenziali non sempre fa riscontro l’inesistenza o la fittizietà del rapporto di lavoro e, quindi, l’indisponibilità di un reddito adeguato da fonti lecite.
Il ricorrente, in Italia dal 1999 ed incensurato, ha dimostrato di essere in possesso di un reddito continuativo ed adeguato al suo sostentamento, smentendo espressamente quanto affermato nel provvedimento impugnato, in ordine all’asserita mancanza di redditi.