LEGGE 12 giugno 1955, n. 512
Modificazioni alle disposizioni riguardanti il "Fondo previdenza sottufficiali ed appuntati" della Guardia di finanza.
Vigente al: 3-6-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA;
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il “Fondo previdenza sottufficiali ed appuntati”, istituito presso
il Comando generale della Guardia di finanza in forza dell’art. 23 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, assume la denominazione di “Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza”.
Tutte le disposizioni in vigore per il “Fondo previdenza
sottufficiali ed appuntati” sono estese al “Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza” con le modifiche di cui agli articoli seguenti.
Art. 2.
Al Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri
della Guardia di finanza” sono iscritti d’ufficio i sottufficiali e gli appuntati nonche’ i finanzieri che abbiano compiuto il dodicesimo anno di servizio. Ai finanzieri iscritti al Fondo sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per i sottufficiali e gli appuntati.
Art. 3.
Il contributo a favore del Fondo previsto dalle disposizioni in vigore e’ elevato dall’uno a due per cento dell’importo lordo dello stipendio o della paga nominali ((, considerati in ragione dell’ottanta per cento)).
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1961, N. 1326))
Art. 5.
L’ammontare massimo individuale dei prestiti da concedere ai
sottufficiali, appuntati e finanzieri, soggetti a ritenuta, e’ determinato al principio di ciascun esercizio finanziario dal Consiglio di amministrazione del Fondo con deliberazione da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.
Art. 6.
Il terzo comma dell’art. 28 del regio decreto-legge 5 luglio 1934,
n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, e’ abrogato.
Art. 7.
Il precedente art. 3 ha effetto dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 12 giugno 1955
GRONCHI
SCELBA – TREMELLONI
GAVA – DE PIETRO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO