Anche se sussistono compensi dati ai praticanti dello studio, essi non indicano una “autonoma organizzazione”, necessaria per ritenere applicabile l’IRAP al professionista titolare dello studio.
Sentenza: Cassazione civile , sez. VI-T, sentenza 23.07.2013 n° 17920
Al fine di ritenere applicabile l’IRAP, bisogna approfondire se i praticanti svolgono una effettiva funzione di personale dipendente.
Tale verifica verosimilmente non può dare esito positivo, in quanto il praticante non abilitato alla professione, non può rappresentanre un elemento organizzativo dello studio rilevante sotto l’aspetto fiscale: egli infatti non partecipa a formare il reddito di lavoro autonomo del titolare dello studio, ma sta soltando compiendo un iter di formazione.
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