CIRCOLAZIONE STRADALE – se nella foto della polizia locale si vede solo la targa dell’auto non è valida la contravvenzione per circolazione in zona a traffico limitato

Caso: In data 21/09/07 il sig. Z., proprietario di autovettura, avrebbe violato l’art. 7 comma 14 C.d.S. in quanto, alla guida di tale veicolo, avrebbe circolato in Milano in Zona a Traffico Limitato, come sarebbe stato rilevato da apparecchio modello K53300.

Tesi difensiva: L’utilizzo dell’apparecchio modello K53300 è stato autorizzato con D.P.R. 22 giugno 1999 n. 250, al fine peculiare di rilevare i “dati riguardanti il luogo, il tempo e l’identificazione dei veicoli che accedono al centro storico o nelle zone a traffico limitato…” (art. 3 comma 1°, DPR cit.). La circolazione in Z.T.L. è sanzionata “… solamente in presenza di violazione documentata con immagini…” (art. 3, comma 2°, DPR cit.).

Ebbene, la ratio del DPR autorizzatorio dell’utilizzo dell’apparecchio modello K53300 è quella di consentire la rilevazione delle infrazioni al divieto di circolazione in Z.T.L. anche in tempo successivo alla commissione dell’infrazione stessa, purchè tale successiva rilevazione individui sia il tempo sia il luogo sia il mezzo veicolare con cui l’infrazione sia stata commessa, e ciò senza che né alcuno di tali tre elementi (tempo, luogo, mezzo) possa mancare (infatti, l’art. 3 comma 1° DPR cit. prescrive di rilevare i “dati riguardanti il tempo, il luogo e l’identificazione dei veicoli…”, ove la congiunzione e sta a indicare la necessaria compresenza della rilevazione dei tre elementi; in caso contrario, ove cioè la rilevazione di ciascuno dei tre elementi fosse facoltativa rispetto a quella degli altri, sarebbe stata utilizzata l’avversativa o o comunque sarebbe stata espressamente chiarita la natura facoltativa della compresenza dei tre elementi), né alcuno di tali elementi possa essere rilevato in modo insufficiente e/o equivoco (infatti, l’art. 3 comma 2° DPR cit. prescrive che la sanzione sia comminata “solamente in presenza di violazione documentata con immagini”).

Nel caso di specie attraverso il rilievo fotografico è possibile leggere solo una targa ma:
* né l’ora (o comunque il momento del giorno, cioè mattina, pomeriggio, sera o notte)
* né il luogo
* né il particolare modello di autovettura recante quella targa,
possono essere identificati attraverso il detto rilievo fotografico, sicchè non è affatto dimostrato né dimostrabile che la vettura mediante la quale sarebbe stata commessa la violazione fosse la stessa di proprietà del ricorrente (tutt’al più, la targa potrebbe essere stata clonata).

Né si può ritenere sufficiente a validare l’impugnato Verbale il solo accertamento della targa, poiché manca addirittura la rilevazione documentata con immagini di tutti i tre elementi (tempo, luogo, mezzo veicolare), necessaria ai sensi dell’art. 3 DPR cit. per consentire di sanzionare la conseguente violazione del divieto di circolazione in Z.T.L., ciò che in definitiva non permette di ritenere accertabile tale violazione in tempo successivo alla sua solo pretesa commissione (sul punto, si veda Cass. Civ., sez. II, 03/04/07, n. 8244, in Giust. Civ. Mass. 2007, 4: “In materia di circolazione stradale, la contestazione relativa alla violazione del divieto di circolazione in zona a traffico limitato, accertata a mezzo di appositi dispositivi posizionati ai varchi di accesso, può essere effettuata anche non immediatamente, purchè se ne documenti l’esistenza con immagini”).

Giudice di pace di Milano, sent. 06.08.2008, n. 19478

Come risulta dalla documentazione fotografica prodotta sia dalla parte sia dal Comune, non essendo visibile il tipo di auto che ha commesso la violazione, la violazione contestata deve essere ritenuta incerta e quindi meritevole di annullamento.

In effetti, dalla foto allegata alla documentazione prodotta dalle parti, è visibile solo la targa dell’auto in fondo nero e non è assolutamente individuabile il tipo di auto che ha commesso l’infrazione.

Considerato che, come da notizie di stampa, risultano in circolazione auto con targhe clonate questo Giudice ritiene perlomeno dubbia l’infrazione rilevata.

Inoltre il Comune di Milano, non presente all’udienza, mostra di non aver interesse all’esito della contestazione.

Tenuto conto di quanto sopra, il verbale di accertamento di infrazione opposto deve essere ritenuto illegittimo in quanto non è stata adeguatamente provata la violazione contestata.

Avv. Michele Spadaro
www. studiolegalespadaro.it
www.permessodisoggiorno.net

~ di michelespadaro su 31 gennaio 2010.

3 Risposte to “CIRCOLAZIONE STRADALE – se nella foto della polizia locale si vede solo la targa dell’auto non è valida la contravvenzione per circolazione in zona a traffico limitato”

  1. ho letto quanto sopra e visto che oggi mi trovo nella stessa situazione, approfitterò di ciò per fare ricorso. grazie

  2. Che requisiti di “tempo” hanno gli apparecchi per ZTL? In particolare l’indicazione oraria è parte integrante ed irrinunciabile della foto? L’ora indicata a quale riferimento si riferisce, UTC, altro?

    Le segnalazioni delle porte ZTL devono essere IDENTICHE o possono variare da porta a porta?

  3. Beh, certo, l’ora ci deve essere. E il sistema di rilevazione è comune a tutte le porte ZTL.

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