ASSICURAZIONI – Coassicurazione: clausola di delega, limitazione di responsabilità, prescrizione
Cass. civ., sez. III, sent. 28.01.2005 n. 1754
In materia di coassicurazione la “clausola di delega”, con la quale i coassicuratori conferiscono ad uno solo di essi l’incarico di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo, pure quando preveda che la denuncia di sinistro sia fatta al solo delegato, non interferisce con la limitazione di responsabilità di ciascun coassicuratore alla quota di sinistro sottoscritta, e non comporta, in mancanza del conferimento del potere di rappresentanza in ordine a tutte le comunicazioni contrattuali, che la prescrizione del diritto all’indennizzo nei confronti del coassicuratore delegante possa essere interrotta da atti rivolti al solo delegato, quali la costituzione in mora o la evocazione in giudizio di quest’ultimo.
Con questa sentenza la Suprema corte aderisce ad uno dei due orientamenti giurisprudenziali sul punto (si vedano anche Cass. 22.5.1992, n. 6147; Cass. 22.6.2001, n. 8605; Cass. 9.6.2003, n. 9194; Cass. 12.12.1997, n. 12610). L’altro orientamento prevede che la clausola di delega abilita il delegato a ricevere l’atto, con il quale l’assicurato dà notizia del verificarsi dell’evento coperto dalla garanzia e chiede il pagamento dell’indennità, con la conseguenza che l’atto medesimo interrompe la prescrizione anche con riferimento alla quota di indennizzo a carico dei coassicuratori deleganti (si veda Cass. 28.8.2000, n. 11228).
Avv. Michele Spadaro www.studiolegalespadaro.it www.parerilegali.net
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