TITOLI DI CREDITO - Protesto illegittimo di un assegno bancario e diritto al risarcimento del danno
Cass. civ., sez. III, sent. 30.03.2005 n. 6732
L’imprenditore che abbia illegittimamente subito il protesto di un assegno bancario ha diritto al risarcimento, da parte della banca, dei danni non patrimoniali conseguenti alla lesione della sua reputazione professionale; la giurisprudenza evolutiva della Corte di Cassazione, in tema di lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., ha incluso nella categoria dei danni non patrimoniali anche i danni che derivano dalla violazione e lesione di posizioni soggettive protette, di rango costituzionale o ordinario, sulla base di precisi riferimenti normativi. Ne deriva una eterogeneità di situazioni che rendono difficile una classificazione categoriale generale, seppure non si può prescindere dal fatto che la tutela del danno non patrimoniale è comunque risarcitoria a titolo pieno, come accade per il danno patrimoniale. Se, pertanto, si parte dall’idea che la lesione di ogni diritto normativamente previsto impone un risarcimento, allora, anche nell’ipotesi di diritto alla reputazione dell’imprenditore, persona fisica (ma la tutela è estensibile alla persona giuridica) come danno non patrimoniale fondato sul rispetto della dignità sociale e professionale del medesimo (artt. 2, 3, 41 Cost., tra di loro correlati, in relazione alla libertà di produzione ma in condizioni di rispetto della propria immagine ed attività professionale) il danneggiante sarà tenuto al risarcimento del danno non patrimoniale.
Avv. Michele Spadaro

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