STRANIERI – condizione di omosessualità e permesso di soggiorno umanitario

DISCLAIMER: Le informazioni contenute nel parere fanno riferimento alla situazione giuridica in essere alla data in cui è stato reso. Per ogni chiarimento chiedere all’autore dell’articolo.

QUESITO

Con ricorso ex art. 13 comma 8, D. lgs. N. 286/98 proposto in data 10 aprile 2006 il cittadino egiziano Mxxxx impugnava innanzi al Giudice di Pace di Mxxxx il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Mxxxx il precedente 11 febbraio 2006 notificato in pari data ed il connesso e contemporaneo ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato italiano.
Nel ricorso il sig. Mxxxx sollevava preliminarmente l’eccezione di illegittimità costituzionale in relazione all’art. 13 commi 3 e 8 del citato D. lgs. e, nel merito, rilevava l’illegittimità del decreto prefettizio e del connesso ordine di questura in quanto emessi trascurando la condizione di omosessualità dello stesso ricorrente, condizione la quale, ex art. 19 comma 1 del citato Decreto, avrebbe potuto essere fonte di persecuzione nei suoi confronti se fosse tornato nel proprio Paese d’origine (l’Egitto) e quindi motivo di divieto dell’espulsione o respingimento verso quel Paese.
Nelle more del giudizio innanzi al Giudice di Pace adito (e precisamente il successivo 8 aprile 2006, il Mxxxx veniva tratto in arresto dalla Polizia Locale del Comune di Mxxxx, in quanto risultando destinatario di un provvedimento di espulsione dall’Italia non vi aveva ottemperato, violando così l’art. 14 comma 5 ter del citato Decreto.
Quindi veniva condotto quel giorno stesso dinanzi al Tribunale penale di Mxxxx, in composizione monocratica, per rispondere in ordine al delitto in parola.
Intanto, con ordinanza pronunciata fuori udienza del 27 aprile 2006 il Giudice di Pace sospendeva il procedimento ex art. 395 c.p.c., in quanto sul punto della legittimità costituzionale dell’art. 13 commi 3e 8 del citato Decreto pendeva già giudizio costituzionale come introdotto a seguito di precedenza questione di legittimità sollevata con ordinanza n. 354 dello stesso Giudice di Pace il precedente 16 aprile 2005, e conseguentemente sospendeva l’esecutorietà del provvedimento espulsivo e connesso ordine impugnati.
Successivamente, convalidato l’arresto ed ordinata l’immediata liberazione dell’imputato (essendo per altro verso risultato incensurato e non sussistendo esigenze cautelari), il Tribunale con sentenza del 3 ottobre 2006, riconosciuti da un lato la sospensione del provvedimento espulsivo pendente il giudizio di legittimità costituzionale e dall’altro il divieto di espulsione ex art. 19 comma 1 del citato Decreto, ricorrente nella specie per l’acclarata condizione di omosessualità dell’imputato, possibile fonte di discriminazione a suo danno nell’ipotesi di suo respingimento verso il proprio Paese d’origine, mandava assolto il Mxxxx dal delitto ascrittogli.
Vorrei sapere se con la sentenza del Tribunale penale il sig. Mxxxx egiziano possa ritenersi tranquillo. Inoltre qual è l’iter da seguire per ottenere il permesso di soggiorno umanitario ?

ANALISI DEL PROBLEMA

1) In relazione alla prima parte del quesito preliminarmente va dato atto che con ordinanza 283/2006 del 3 luglio 2006, depositata in pari data, la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di Pace di Mxxxx con la propria ordinanza 354/2005 (citata nella sentenza prodotta dal Cliente) in relazione all’art. 13 comma 3 del citato d.lgs.; pertanto, sembrerebbe che, essendo decorsi i sei mesi dalla pronuncia del 3 luglio 2006, termini che, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., sono posti a carico di qualsiasi delle parti processuali per proporre al giudice istanza di fissazione di nuova udienza in punto al processo che sia stato sospeso per l’esame di una questione pregiudiziale (anche di natura costituzionale), lo stesso processo (in questo caso, il giudizio di impugnazione del provvedimento espulsivo e connesso ordine di Questura) si sarebbe estinto.

Ciò premesso, va detto che, se da un lato la sentenza di assoluzione non può valere in sé a regolarizzare la posizione del sig. Mxxxx, dall’altro lato ha riconosciuto una sua particolare situazione che gli consentirebbe, fino all’ottenimento di un qualsivoglia permesso di soggiorno (e a maggior ragione di un permesso di soggiorno umanitario), di poter agevolmente difendersi da eventuali ulteriori e malaugurati ordini di arresto.

Infatti, se è pur vero che la sentenza penale ha acclarato l’inesistenza a carico del Mxxxx del delitto di cui all’art. 14 comma 5 ter del D. lgs. 286/98 (che prevede “Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5 bis è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l’espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell’art. 13 comma 2, lett. a) e c) ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno se l’espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica”), ciò non eliminerebbe, stante la detta dichiarazione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, la possibilità che il provvedimento di espulsione riacquisti la propria esecutorietà (ma si è anche detto supra che tale possibilità è legata alla proposizione di apposita istanza di fissazione di nuova udienza nel processo, a carico di una delle parti, e ciò non sarebbe avvenuto nei termini; anzi, sulla base delle informazioni fornite dal cliente, non sarebbe avvenuto affatto).

D’altro canto la sentenza penale ha acclarato il ricorrere di una ipotesi di divieto di espulsione e/o respingimento ex art. 19 comma 1 del citato Decreto (condizione personale di omosessualità che impedisce appunto l’espulsione verso un Paese nel quale il Mxxxx sarebbe oggetto di pesante discriminazione), ipotesi che nella sostanza costituirebbe quel “giustificato motivo” di cui al principio del citato art. 14 comma 5 ter, escludendo così non solo la legittimità del provvedimento espulsivo ma anche (ove pure si ritenesse invece legittimo il detto provvedimento) l’illiceità penale della sua violazione.

2) In relazione alla seconda parte del quesito, occorre procedere precisamente alla richiesta di asilo con domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ex D.P.R. 303/2004 (Regolamento per la richiesta dello status di rifugiato). Detta richiesta introduce una procedura niente affatto semplice e che può contemplare anche il trattenimento del richiedente (nelle more della decisione dell’organo competente per concedere lo status di rifugiato) in uno dei famigerati CPT, ovvero i centri di permanenza temporanea e assistenza.

SOLUZIONE

1) Sul primo punto, si ritiene che se sotto un primo aspetto la sentenza penale di assoluzione non varrebbe ad obliterare il provvedimento espulsivo che pende in capo al Moussa, il quale provvedimento potrebbe ancora tornare ad essere eseguito (ma si ribadisce come la mancata – ?! – richiesta ex art. 295 c.p.c. di fissazione di nuova udienza nel termine di sei mesi dalla pronuncia dell’ordinanza 283/2006 della Corte Costituzionale farebbe ragionevolmente propendere per l’estinzione del giudizio di impugnazione/opposizione e, quindi, per la caducazione del provvedimento espulsivo e connesso ordine di Questura), sotto un secondo e forse più risolutivo aspetto avrebbe invece già evidenziato un forte argomento a favore del Mxxxx per escludere sia la legittimità di quel provvedimento sia di altri futuri provvedimenti emessi in spregio al ricorrere dell’ipotesi ex art. 19 comma 1 (che, prevedendo che “in nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi… di condizioni personali…”, appare esprimere un divieto inderogabile in via assoluta di espulsione e/o respingimento).

2) Sul riconoscimento dello status di rifugiato, si consegnano di seguito esaurienti indicazioni procedurali:

A) la domanda può essere presentata da quei cittadini extracomunitari che abbiano subito o temano di subire per fondati motivi persecuzioni per razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un certo gruppo sociale, loro opinioni politiche. Peraltro, si ritiene che in tale casistica possa rientrare anche la condizione personale afferente alle preferenze sessuali, atteso che per il resto la detta casistica coincide con quella dell’art. 2 della Costituzione Italiana, casistica “a struttura aperta” (cioè non tassativa ma tale da ricomprendere anche ipotesi consimili) e quindi, stanti anche le costanti indicazioni di altri fonti normative (si pensi allo stesso d.lgs. 286/98 in tema di azione contro gli atti discriminatori) che sempre prevedono nel loro ambito di applicabilità accanto a razza, religione, opinioni politiche, anche le condizioni sociali o personali, ne deriva che sarebbe verosimilmente tacciabile di incostituzionalità una previsione normativa che escludesse la possibilità di proporre domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato per colui che avesse subito o temesse fondatamente di subire persecuzioni anche “solo” per le proprie preferenze sessuali;

B) la domanda va presentata su apposito modulo richiedibile presso ogni Questura, indicandovi le persecuzioni subite e le possibili ritorsioni a cui il richiedente potrebbe essere sottoposto se rientra nel proprio Paese (meglio ancora se di tali persecuzioni e ritorsioni si può fornire documentazione); il richiedente può servirsi di un interprete che lo agevoli nella compilazione del modulo ed ha anche facoltà di compilarlo nella propria lingua;

C) una volta ricevuta la domanda, la Questura rilascia al richiedente copia della stessa e della documentazione eventualmente prodotta (art. 2 comma 2 DPR 303/2004) e trasmette detta eventuale documentazione alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato (la competenza si determina in base alla circoscrizione di pertinenza di ogni commissione territoriale, in cui è stata proposta la domanda);

D) le commissioni territoriali sono sette (Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone, Trapani);

E) se ricorre l’ipotesi di domanda presentata da parte di uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione, il questore dispone l’invio del richiedente nel centro di permanenza temporanea e assistenza; altrimenti, rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la commissione territoriale (art. 2 comma 4 DPR 303/2004);

F) in ogni caso, la Questura consegna al richiedente un opuscolo redatto dalla Commissione nazionale, in cui sono spiegate le fasi della procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato, i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in Italia, le prestazioni sanitarie e di accoglienza per il richiedente e le modalità per richiederle, l’indirizzo ed il recapito telefonico dell’ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei rifugiati e dei richiedenti asilo, le modalità di iscrizione dell’eventuale figlio minore del richiedente alla scuola dell’obbligo, l’accesso ai servizi finalizzati all’accoglienza del richiedente (ove sia sprovvisto di mezzi di sostentamento) erogati dall’ente locale, le modalità di acceso ai corsi di formazione e riqualificazione professionale (art. 2 comma 6 DPR cit.);

G) inoltre, ove non ricorrano ipotesi di trattenimento del richiedente presso un CPT, la Questura gli rilascia entro tre giorni dalla presentazione della domanda un attestato nominativo che certifica la sua qualità di richiedente ed entro venti giorni il permesso di soggiorno per richiesta d’asilo (ex art. 11 comma lett. a) DPR 394/99, Regolamento d’Attuazione del T.U. Stranieri, Decreto cit.);

H) l’eventuale trattenimento presso il centro di permanenza temporanea ed assistenza (in quanto ad esempio la domanda è stata presentata da uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione) non può essere superiore a venti giorni;

I) altrimenti, il richiedente non può essere trattenuto nel centro al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata (art. 1 bis, comma 1 primo periodo, legge 39/1990), tranne che nell’ipotesi, fra l’altro, di verifica degli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili (art. 1 bis, comma 1 lett. b, legge cit.);

J) in ipotesi, sarebbe possibile applicare al caso del sig. Mxxxx la procedura semplificata di cui all’art. 1 ter, commi 1 e 3, legge cit., che prevede, ove il richiedente sia già destinatario di un provvedimento di espulsione (ma la norma non è chiara nell’indicare se tale provvedimento debba essere esecutivo o possa anche essere per così dire “quiescente”, ovvero come nel caso del sig. Mxxxx sospeso pendente il giudizio di legittimità costituzionale), il trattenimento del richiedente presso uno dei CPT ad opera del questore, il quale al contempo ed entro due giorni dal ricevimento della domanda d’asilo trasmette la documentazione necessaria alla competente commissione territoriale, commissione che entro quindici giorni dalla ricezione di tale documentazione disporrà l’audizione del richiedente e deciderà nei successivi tre giorni;

K) se il richiedente viene inviato in un CPT, gli sarà rilasciato a cura della Questura un attestato nominativo che certifica la sua qualità di richiedente presente nel CPT (art. 3 comma 2, DPR cit.);

L) sempre nel caso di suo invio in un CPT, il richiedente verrà informato della possibilità di contattare l’ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) in ogni fase della procedura e delle principali disposizioni del DPR 303/2004 in materia di visite e di permanenza nel centro (art. 3 comma 3, DPR cit.);

M) scaduto il periodo previsto per la definizione della procedura semplificata di riconoscimento (sempre che quest’ultima non si sia conclusa), o il termine massimo “ordinario” di venti giorni, al momento dell’uscita dal centro si rilascia al richiedente un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile per singoli periodi di pari durata fino alla definizione della procedura di riconoscimento (art. 3 comma 4, DPR cit.);

N) rimandando alla consultazione dell’esauriente art. 9, DPR cit., per un approfondimento circa le modalità di permanenza nel centro, all’interessato viene comunicata tramite la Questura la convocazione per l’audizione presso la commissione territoriale competente (art. 13 comma 1, DPR cit.);

O) l’audizione può essere rinviata qualora le condizioni di salute del richiedente, adeguatamente certificate, non la rendano possibile ovvero qualora l’interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi e fondati motivi (art. 13 comma 2, DPR cit.);

P) è bene tener presente che la mancata presentazione all’audizione individuale (nel silenzio della norma, ma tale interpretazione ancorché possibile contrasterebbe con la logica, sembrerebbe anche nell’ipotesi che la mancata presentazione sia dovuta a pur giustificati motivi ostativi eventualmente attestati dal richiedente) non impedisce la decisione della commissione territoriale sulla domanda d’asilo;

Q) l’audizione del richiedente da parte della commissione territoriale avviene in seduta non pubblica (art. 14 comma 1, DPR cit.) e di essa viene redatto verbale e ne viene consegnata copia al richiedente insieme a copia della documentazione da lui prodotta;

R) nel corso dell’audizione il richiedente ha sia facoltà di esprimersi nella propria lingua (o comunque in altra lingua a lui nota) o di chiedere dalla commissione la nomina di un interprete (art. 14 comma 2, DPR cit.); ha facoltà altresì di farsi assistere da un avvocato (art. 14 comma 3, DPR cit.: misura quest’ultima che certamente fuga ogni dubbio circa l’esistenza di un diritto, quello di difesa, che è di rilevanza costituzionale !);

S) durante la procedura di riconoscimento, il richiedente può inviare sia alla commissione territoriale competente sia alla commissione nazionale memorie e documentazione (art. 14 comma 4, DPR cit.);

T) la commissione territoriale adotta la propria decisione con atto scritto e motivato entro i tre giorni feriali successivi alla data dell’audizione, nel senso di riconoscere lo status di rifugiato al richiedente, di rigettare la relativa domanda o, ancora, di rigettare quest’ultima ma, valutate le conseguenze di un rimpatrio alla luce delle Convenzioni internazionali di cui l’Italia è firmataria, contemporaneamente chiedere al questore l’applicazione dell’art. 5 comma 6 T.U. (concessione del permesso di soggiorno se ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano) (art. 15 comma 2, DPR cit.);

U) se la commissione territoriale non decide entro sei mesi dalla domanda e il ritardo non sia attribuibile al richiedente, il permesso di soggiorno per richiesta d’asilo viene rinnovato per sei mesi (tale permesso non è convertibile in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro);

V) al richiedente che veda accolta la propria domanda la commissione territoriale rilascia apposito tesserino di riconoscimento dello status di rifugiato, non valido come documento di identità, che gli verrà materialmente consegnato dalla Questura;

X) nell’ipotesi, invece, di rigetto della domanda, il richiedente dovrà lasciare il territorio dello Stato, salvo che gli sia stato concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo;

Y) il rilascio del tesserino comporta l’assunzione dei diritti e dei doveri dei cittadini italiani, tranne l’accesso a quei diritti implicanti il possesso della cittadinanza italiana (es.: partecipazione a concorsi pubblici);

Z) comporta inoltre l’assunzione del diritto ad ottenere il permesso di soggiorno biennale come rifugiato;

AA) ove ovviamente le condizioni previste per la concessione dello status di rifugiato siano confermate alle singole scadenza e non intervengano motivi ostativi per il rinnovo di detto permesso biennale, dopo sei anni di possesso dello status di rifugiato e di residenza stabile in Italia, lo straniero potrà conseguire la carta di soggiorno, che è a durata indefinita;

BB) insieme al tesserino gli verrà consegnato inoltre un documento di viaggio, che gli consentirà di recarsi all’estero e poi rientrare in Italia, documento avente validità uguale a quella del permesso di soggiorno (e che quindi dovrà essere rinnovato in contemporanea al rinnovo del detto permesso).

Milano, 14/02/2007

Avv. Michele Spadaro

~ di michelespadaro su 1 Aprile 2008.

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