STRANIERI – Rimpatrio volontario – commento sulle modifiche introdotte dal DL 89-2011

•28 gennaio 2012 • Lascia un commento

I. modifiche apportate al TU Immigrazione

Art. 5 – Permesso di soggiorno
· Comma 6 – Rifiuto o revoca del permesso di soggiorno
Viene rimarcato, sotto il profilo normativo, che il permesso di soggiorno per motivi umanitari è
rilasciato dal Questore secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione (nello
specifico, quelle dettate dall’art. 11, comma 1, lettera c-ter).

Art. 10-bis – Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato
· Comma 2 – Ambito di applicabilità del reato di clandestinità
Viene prevista, nei confronti del cittadino straniero identificato in uscita dal territorio nazionale
durante i controlli della polizia di frontiera, la non applicabilità del reato di clandestinità.
Lo spirito di tale norma è quello di incentivare l’esodo volontario dello straniero irregolarmente
presente sul territorio nazionale, al quale, ove identificato in uscita durante i controlli della polizia di
frontiera, non sarà contestato il reato di soggiorno illegale.
In tale frangente, non si adotta neanche un provvedimento di espulsione e, qualora per ipotesi
tale provvedimento sia stato già adottato, ma non ancora eseguito, non si provvederà a darne
esecuzione coattiva (cfr. vedasi art. 13, comma 2-ter).

Art. 13 – Espulsione amministrativa
· Comma 2 – Requisiti per l’emanazione del provvedimento espulsivo
Il provvedimento espulsivo non costituisce più un atto vincolato per il Prefetto, ma viene adottato,
caso per caso, in base alla condizione particolare dello straniero.
Fra i requisiti, che giustificano l’adozione del provvedimento espulsivo, viene espressamente
inclusa, a differenza del passato, anche l’ipotesi del rifiuto del permesso di soggiorno (rinnovo del
permesso di soggiorno chiesto nei termini e poi rigettato).
Inoltre, si rimarca per via normativa anche l’ipotesi in cui lo straniero si trattenga oltre il periodo di 3
mesi, previsto per i soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio.
· Comma 2-ter – Ipotesi di mancata attivazione del provvedimento espulsivo
Tale nuova norma consente allo straniero irregolare che transita in uscita dall’ufficio di polizia di
frontiera – e in possesso di passaporto valido – di lasciare volontariamente il territorio italiano senza
essere espulso. Qualora, però, lo straniero in questione risulti essere destinatario di un
provvedimento espulsivo, non ne verrà data esecuzione coattiva, fermo restando l’inserimento
sulla banca dati SIS.
In sede di commento, da parte dei più importanti operatori del settore, tale disposizione sarebbe
stata introdotta al fine di agevolare il percorso dello straniero, qualora assegnatario di una quota
da decreto-flussi.
· Comma 4 – Espulsione coattiva immediata (ovvero rimpatrio immediato)
Il provvedimento di espulsione viene eseguito con la modalità coattiva dell’accompagnamento
alla frontiera, per mezzo della forza pubblica, nelle seguenti ipotesi:
a) qualora sia stato adottato per ragioni legate all’ordine pubblico, alla pubblica sicurezza,
alla sicurezza nazionale, alla prevenzione del terrorismo;
b) quando sussiste il rischio di fuga (cfr. vedasi il successivo comma 4-bis);
c) qualora la domanda di permesso di soggiorno sia stata respinta, in quanto manifestamente
infondata o fraudolenta,
d) qualora, senza giustificato motivo, lo straniero non abbia rispettato il termine concessogli
per la partenza volontaria;
e) qualora lo straniero non abbia rispettato una o più delle misure di garanzia disposte dal
Questore per evitare il rischio di fuga, in sede o di partenza volontaria o di alternativa al
trattenimento nel CIE;
f) nelle ipotesi di espulsioni giudiziali;
g) nell’ipotesi di mancata richiesta del termine per la partenza volontaria.
· Comma 4-bis – Rischio di fuga
Si configura il rischio di fuga nelle seguenti ipotesi:
a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;
b) mancanza di un alloggio stabile;
c) aver fornito in passato false generalità;
d) non aver ottemperato a precedenti provvedimenti impartiti dall’Autorità, ivi compreso il
divieto di reingresso;
e) aver violato le prescrizioni connesse alla partenza volontaria e alle misure meno coercitive
rispetto al trattenimento nel CIE.
· Commi 5, 5.1 e 5.2 – Partenza volontaria (ovvero rimpatrio volontario ovvero rimpatrio
assistito)
In tutte le ipotesi, per le quali non si debba procedere all’espulsione coattiva immediata con
accompagnamento alla frontiera, lo straniero potrà avvalersi della modalità della partenza
volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito.
Il procedimento è ad istanza di parte e soggiace alla valutazione del Prefetto.
Lo straniero, destinatario di un provvedimento di espulsione e semprechè non si verta in una delle
ipotesi di accompagnamento coattivo alla frontiera, deve chiedere al Prefetto la concessione di
un termine tra 7 e 30 giorni (prorogabile, se necessario in presenza di specifiche condizioni quali la
durata del soggiorno, il processo di scolarizzazione di minori ovvero di altri legami familiari e sociali)
per il rimpatrio volontario e l’eventuale inserimento in un programma di rimpatrio assistito.
Tutto ciò a condizione che lo straniero si faccia carico di chiederlo espressamente, posto che, in
caso contrario, scatta la modalità dell’esecuzione coattiva (vedasi art. 13, comma 4, lettera g).
Il Prefetto, allorché ritenga meritevole la richiesta di parte, formalizza l’accesso alla partenza
volontaria all’interno del provvedimento di espulsione.
Acquisita la prova dell’avvenuto rimpatrio, il Questore avvisa il Giudice di pace perché venga
dichiarato estinto il procedimento penale in relazione al reato di soggiorno illegale (ovvero il reato
di clandestinità ex art. 10-bis).
Al fine di assicurare l’effettività del provvedimento di allontanamento volontario, qualora concesso
dal Prefetto, sono stabilite alcune prescrizioni a presidio del processo.
In primis lo straniero deve dimostrare, al Questore, la disponibilità di risorse da fonti lecite pari a tre
volte l’importo mensile dell’assegno sociale.
Inoltre, al Questore è data la possibilità di disporre di una serie di misure prescrittive, soggette tutte
alla convalida del Giudice di pace competente per territorio. Dette misure sono:
a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio di polizia.
Sotto il profilo procedurale, le misure di cui sopra vengono adottate attraverso un provvedimento
del Questore, da notificarsi allo straniero, con l’avvertenza a quest’ultimo della facoltà di avvalersi,
in proprio o a mezzo difensore, della possibilità di presentare deduzioni al Giudice di pace.
Quest’ultimo, entro le 48 ore successive, può convalidare le misure adottate dal Questore, ovvero
modificarle o revocarle.
ATTENZIONE: a differenza dei decreti di convalida dei provvedimenti di accompagnamento alla
frontiera o dei provvedimenti di trattenimento nel CIE, a fronte dei quali è espressamente previsto
per legge l’istituto dell’impugnativa dinanzi alla Corte di cassazione, nulla di tutto ciò vien detto
per i decreti di convalida delle misure poste a presidio della partenza volontaria. Si avrebbe motivo
di ritenere che, pur nel silenzio della norma, non si possa prescindere dal dettato normativo
contenuto nell’art. 111 della Costituzione, ragion per cui l’unica interpretazione costituzionalmente
accettabile sembrerebbe essere quella che garantisca la possibilità, in tali casi, di presentare
ricorso per Cassazione.
La violazione, anche solo di una delle misure disposte dal Questore (e convalidate in seguito dal
Giudice di pace), comporta l’irrogazione di una multa, per un importo oscillante da 3.000 a 18.000
euro, l’apertura del procedimento penale dinanzi al Giudice di pace, nonché l’attivazione
dell’accompagnamento coattivo alla frontiera (senza passare dal nulla osta dell’autorità
giudiziaria), ed altresì, se del caso, il trattenimento nel CIE e l’obbligo di ottemperare al
provvedimento di allontanamento impartito dal Questore.
· Comma 14 – Divieto di reingresso
Il divieto di reingresso, per il soggetto espulso, opera per un periodo oscillante tra i 3 e i 5 anni (al
posto del precedente range di 5-10 anni), potendo essere di durata superiore nei soli casi di
espulsione disposta per motivi di pericolosità (trattasi di quelli richiamati dalla lettera a) del comma
4).
Sia per l’ipotesi della fascia 3-5 anni che per il limite superiore, deve esserci a monte un giudizio
valutativo che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti al singolo caso.
In caso di rimpatrio volontario, il divieto di reingresso decorre dal termine assegnato e lo straniero
può chiederne la revoca, a patto che dimostri di aver rispettato il termine concessogli per
l’allontanamento dal territorio nazionale.
A fronte dell’istanza di revoca, prodotta dallo straniero, sussiste una valutazione, da parte delle
autorità italiane, cui spetta il giudizio finale in ordine all’accoglimento o meno della domanda.

Art. 14 – Esecuzione dell’espulsione
· Comma 1 – Presupposti del trattenimento nel CIE
In corrispondenza ad un provvedimento di respingimento o di espulsione da eseguirsi mediante
accompagnamento immediato alla frontiera, si può dar luogo al trattenimento nel CIE, oltre che
nei casi in cui già oggi è consentito (necessità di prestare soccorso, di effettuare accertamenti
supplementari sull’identità o sulla nazionalità dello straniero o di acquisire i documenti di viaggio, la
disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo), qualora si verta nell’ipotesi del rischio di fuga (vedasi
art. 13, comma 4-bis).
· Comma 1-bis – Misure alternative al trattenimento nel CIE
Viene consentito al Questore di sostituire il trattenimento nel CIE, con misure meno coercitive, nei
confronti di stranieri che debbono essere immediatamente espulsi o respinti, a condizione, però,
che questi ultimi siano in possesso di un valido documento di espatrio e che non rientrino nelle
categorie di pericolosità per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o sicurezza nazionale, o di
prevenzione del terrorismo.
Dette misure sono:
a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio di polizia.
Sotto il profilo procedurale, le misure di cui sopra vengono adottate attraverso un provvedimento
del Questore, da notificarsi allo straniero, con l’avvertenza a quest’ultimo della facoltà di avvalersi,
in proprio o a mezzo difensore, della possibilità di presentare deduzioni al Giudice di pace.
Quest’ultimo, entro le 48 ore successive, può convalidare le misure adottate dal Questore, ovvero
modificarle o revocarle.
ATTENZIONE: a differenza dei decreti di convalida dei provvedimenti di accompagnamento alla
frontiera o dei provvedimenti di trattenimento nel CIE, a fronte dei quali è espressamente previsto
per legge l’istituto dell’impugnativa dinanzi alla Corte di cassazione, nulla di tutto ciò vien detto
per i decreti di convalida delle misure poste a presidio dell’alternativa al trattenimento nel CIE. Si
avrebbe motivo di ritenere che, pur nel silenzio della norma, non si possa prescindere dal dettato
normativo contenuto nell’art. 111 della Costituzione, ragion per cui l’unica interpretazione
costituzionalmente accettabile sembrerebbe essere quella che garantisca la possibilità, in tali casi,
di presentare ricorso per Cassazione.
La violazione, anche solo di una delle misure disposte dal Questore (e convalidate in seguito dal
Giudice di pace), comporta l’irrogazione di una multa, per un importo oscillante da 3.000 a 18.000
euro, l’apertura del procedimento penale dinanzi al Giudice di pace, nonché l’attivazione
dell’accompagnamento coattivo alla frontiera (senza passare dal nulla osta dell’autorità
giudiziaria), ed altresì, se del caso, il trattenimento nel CIE e l’obbligo di ottemperare al
provvedimento di allontanamento impartito dal Questore.
· Comma 5 – Durata del trattenimento nel CIE
Il trattenimento nel CIE ha la durata iniziale di 30 giorni, ma può essere prorogato dal Giudice di
pace di ulteriori periodi di 60 giorni ciascuno, fino a un massimo di 18 mesi (in luogo dei previgenti 6
mesi), qualora non sia possibile procedere all’allontanamento a causa della mancata
cooperazione al rimpatrio da parte dello straniero interessato o di ritardi nell’ottenimento della
necessaria documentazione dai Paesi terzi.
· Comma 5-bis – Ordine di allontanamento del Questore
Quando il trattenimento non sia possibile o non sia più consentito, il Questore ordina allo straniero
di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni (in luogo dei previgenti 5 giorni).
L’ordine di allontanamento del Questore, oltre a riportare le conseguenze sanzionatorie in caso di
inosservanza, può essere accompagnato, anche su richiesta dell’interessato, dalla
documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo
Paese in Italia nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia
possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio per raggiungere gli uffici
diplomatici.
· Comma 5-ter – Conseguenze sanzionatorie all’inosservanza dell’ordine di allontanamento
del Questore
La violazione per inottemperanza all’ordine di allontanamento del Questore, salvo che sussista il
giustificato motivo, comporta:
 in prima battuta:
 l’irrogazione di una multa:
 da 10.000 a 20.000 euro in caso di respingimento o espulsione coattiva, o di
sottrazione ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito;
 da 6.000 a 15.000 euro in caso di espulsione con partenza volontaria;
 a seguire:
 apertura del procedimento penale innanzi al Giudice di pace;
 adozione di un nuovo provvedimento di espulsione ad opera del Prefetto;
 nuovo accompagnamento coattivo alla frontiera seguito, se del caso, da un nuovo
trattenimento nel CIE e da un nuovo ordine di lasciare il territorio nazionale impartito
dal Questore.
ATTENZIONE: rispetto alla versione precedente, si è provveduto ad eliminare la previsione della
reclusione in carcere, sostituendola con l’irrogazione della pena pecuniaria della multa.
· Comma 5-quater – Conseguenze sanzionatorie all’inosservanza dell’ordine di
allontanamento del Questore disposto ai sensi del comma 5-ter.
Idem come da commento al comma 5-ter, con l’unica differenza che, per quanto riguarda la
multa da irrogarsi, l’entità dell’importo oscilla in un range da 15.000 a 30.000 euro.
ATTENZIONE: rispetto alla versione precedente, si è provveduto, da una parte, ad includere
l’esimente del “giustificato motivo” e, dall’altra, ad eliminare la previsione della reclusione in
carcere, sostituendola con l’irrogazione della pena pecuniaria della multa.
· Comma 5-quater.1 – Valutazione della condotta dello straniero destinatario dell’ordine di
allontanamento del Questore
Tale disposizione intende fornire all’organo giudicante un ulteriore criterio, al fine di vagliare la
sussistenza dell’esimente del “giustificato motivo”, ovvero porlo in condizione di accertare la
cooperazione resa dallo straniero ai fini dell’esecuzione dell’espulsione.
· Comma 5-quinquies – Organo giudicante competente sui procedimenti penali attinenti al
reato di inottemperanza agli ordini di allontanamento del Questore
Il procedimento penale, per i reati di inottemperanza agli ordini di allontanamento del Questore,
passa dalla previgente competenza del Tribunale ordinario, in composizione monocratica,
all’attuale competenza del Giudice di pace.
· Commi 5-sexies e 5-septies – Disposizioni attinenti al procedimento penale presso il Giudice
di pace
Al pari di quanto previsto per il procedimento penale attinente al reato di immigrazione
clandestina, si stabilisce che, ai fini dell’esecuzione dell’espulsione dello straniero denunciato per
violazione dell’ordine di allontanamento del Questore, non è richiesto il nulla osta del Giudice di
pace. Quest’ultimo, a sua volta, acquisita la notizia dell’avvenuta espulsione (amministrativa),
pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
· Comma 7 – Riproposizione del trattenimento nel CIE
Viene previsto che, in caso di indebito allontanamento dello straniero irregolare dal CIE, venga
adottato un nuovo provedimento di trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo
provvedimento è computato nel termine massimo per il trattenimento stesso, indicato in 18 mesi.

Art. 14-ter – Programmi di rimpatrio assistito
Viene introdotta l’attivazione di programmi di rimpatrio volontario ed assistito.
In caso di ammissione ad uno dei predetti programmi, la Prefettura ne dà comunicazione alla
Questura e, nel contempo a beneficio dello straniero, rimangono sospesi i seguenti provvedimenti:
 respingimento;
 espulsione, purché adottata per motivi diversi dalla pericolosità;
 ordine di allontanamento del Questore in caso di trattenimento nel CIE impraticabile;
 misure disposte dal Questore a presidio della partenza volontaria o dell’alternativa al
trattenimento nel CIE
Inoltre, l’effettuazione del rimpatrio assistito, al pari di quanto già visto per l’allontanamento
volontario portato ad esecuzione, comporta l’estinzione del procedimento penale relativo al reato
di soggiorno illegale (ovvero del reato di clandestinità ex art. 10-bis).
Viceversa, il sottrarsi al programma di rimpatrio assistito, comporta l’attivazione
dell’accompagnamento coattivo alla frontiera (senza passare dal nulla osta dell’autorità
giudiziaria), ed altresì, se del caso, il trattenimento nel CIE e l’obbligo di ottemperare al
provvedimento di allontanamento impartito dal Questore, nonché, da ultimo, la riattivazione del
procedimento penale dinanzi al Giudice di pace per il reato di clandestinità.
Non possono usufruire dei programmi di rimpatrio assistito gli stranieri:
 che ne hanno beneficiato in passato;
 attinti da un provvedimento di espulsione disposto per motivi di pericolosità;
 che non abbiano rispettato il termine stabilito per la partenza volontaria;
 attinti da un provvedimento di espulsione giudiziale;
 che non abbiano ottemperato a precedenti provvedimenti impartiti dall’Autorità, ivi
compreso il divieto di reingresso;
 che abbiano violato le prescrizioni disposte dal Questore, connesse alla partenza
volontaria;
 che siano destinatari di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto
europeo o della Corte penale internazionale.

Art. 16 – Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione
· Comma 1 – Ambito di applicazione
Viene estesa l’applicabilità, delle disposizioni in materia di espulsione giudiziale a titolo di
sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai reati di inottemperanza agli ordini di
allontanamento dal territorio nazionale disposti dal Questore.

Art. 19 – Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili
· Comma 2-bis – Categorie vulnerabili
Il respingimento o l’esecuzione dell’espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei
minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero
delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità
compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.

Art. 32 – Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età
· Comma 1-bis – Permesso di soggiorno
A seguito della modifica introdotta dalla legge di conversione, ora il permesso di soggiorno può
essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro o di lavoro subordinato o autonomo,
al compimento della maggiore età, ai minori stranieri extracomunitari non accompagnati
affidati o sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri, ovvero ai
minori stranieri non accompagnati, che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a 2
anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato, che
abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri.

II. modifiche apportate al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30

Art. 6 – Diritto di soggiorno fino a tre mesi
· Comma 2 – visto d’ingresso
è stato soppresso il richiamo all’obbligo del visto d’ingresso, ai fini del soggiorno fino a tre mesi.

Art. 9 – Formalità amministrative
· Comma 3, bis – requisiti soggiorno superiore ai tre mesi
E’ stata inserita, nella procedura di verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle
risorse economiche sufficienti a garantire il soggiorno oltre i tre mesi, anche la valutazione della
situazione complessiva dell’interessato, quale ulteriore elemento da tenere in debita
considerazione
· Comma 5, lettera a – visto d’ingresso ed iscrizione anagrafica
è stato soppresso il richiamo all’obbligo del visto d’ingresso ai fini dell’iscrizione anagrafica per i
familiari del cittadino UE

Art. 10 – Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro dell’Unione europea
· Comma 3, lettera a – visto di ingresso e carta di soggiorno
è stato soppresso il richiamo all’obbligo del visto d’ingresso ai fini del rilascio della carta di
soggiorno di durata superiore a tre mesi per i familiari del cittadino UE non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro. La direttiva europea richiede infatti soltanto un passaporto
in corso di validità.

Art. 13 – Mantenimento del diritto di soggiorno
· Comma 2 – verifica delle condizioni
I cittadini dell’Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno finche’ soddisfano
le condizioni fissate negli stessi articoli. La verifica della sussistenza di tali condizioni non puo’
essere effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle
condizioni medesime. Non sono quindi consentite verifiche sistematiche.

Art. 19 – Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno permanente
· Comma 4 – attestazione della titolarità
La qualita’ di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente puo’
essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente, fermo restando
– questa la modifca – che il possesso del relativo documento non costituisce condizione per
l’esercizio di un diritto. Ciò in conformità alla direttiva europea secondo la quale il possesso di
un’attestazione d’iscrizione anagrafica ovvero di un qualsiasi documento di soggiorno (carta di soggiorno, carta di soggiorno permanente ovvero ricevuta della domanda di carta di
soggiorno di familiare) non è un prerequisito per l’esercizio di un diritto o per il completamento
di una formalità amministrativa, potendo la qualità del beneficiario essere attestata con
qualsiasi mezzo di prova.

Art. 20 – Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico
· Comma 2 – motivi di sicurezza dello stato
L’allontanamento per motivi di sicurezza dello stato avviene (non più anche, ma solo) quando
“la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all’articolo 18 della legge
22 maggio 1975, n. 152” (persone operanti in attività caratterizzate da finalità sovversive),
oppure quando vi siano “fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello
Stato possa, in qualche modo, agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche
internazionali”. Nell’adozione del provvedimento di allontanamento sono valutate anche le
eventuali condanne per i delitti contro la personalità dello Stato.
· comma 3 – minaccia alla persona o all’incolumità pubblica
è sostituito il primo periodo, qualificando come «sufficientemente grave» la minaccia che deve
essere arrecata ai diritti fondamentali della persona o all’incolumità pubblica, per far sussistere i
«motivi imperativi di pubblica sicurezza», che giustificano l’allontanamento del cittadino UE o
dei suoi familiari
· Comma 4 – allontanamenti e minaccia per l’ordine pubblico
La minaccia per l’ordine pubblico deve essere non più concreta ed attuale ma “concreta,
effettiva e sufficientemente grave”.
· comma 9 – competenza del Prefetto
viene meno la competenza del Ministro dell’interno per l’adozione dei provvedimenti di
allontanamento per motivi di ordine pubblico, che sono demandati al prefetto
· comma 11 – urgenza esecuzione allontanamento
in materia di esecuzione dell’allontanamento, tutti i tipi di allontanamento forzato (motivi di
sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di
pubblica sicurezza) sono immediatamente eseguibili dal questore quando “si ravvisi, caso per
caso, l’urgenza dell’allontanamento”, in relazione all’incompatibilità dell’ulteriore permanenza
dell’interessato sul territorio nazionale rispetto al mantenimento della civile e sicura convivenza.

Art. 21 – Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno
(cosiddetto “allontanamento semplice”)
· Comma 1 – cause per l’allontanamento dovuto a cessazione delle condizioni
L’ eventuale ricorso al sistema di assistenza sociale non è considerato, automaticamente,
come causa di allontanamento, ma va valutato caso per caso
· Comma 4 – sanzioni
La disposizione previgente prevedeva, nei confronti del cittadino UE o suo familiare
inottemperante al provvedimento di allontanamento e rinvenuto sul territorio nazionale, l’arresto da 1 a 6 mesi e l’ammenda da 200 a 2.000 euro. Ora, la nuova disposizione prevede
che, in luogo della contravvenzione, si applichi, a cura del Prefetto, un (nuovo)
provvedimento di allontanamento, stavolta coattivo e per motivi di ordine pubblico,
immediatamente eseguibile dal Questore.

Art. 23,bis – Applicabilita’ ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di
cittadini italiani
la direttiva europea prevede che gli Stati membri possano chiedere – al fine di accertare se
l’interessato costituisce un pericolo per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza – informazioni
sui precedenti penali del cittadino UE al Paese di provenienza: la procedura di consultazione
non può avere carattere sistematico e lo Stato membro consultato deve rispondere entro due
mesi. Nonostante il carattere facoltativo della disposizione dell’Unione europea, è stata
introdotta una specifica disciplina (articolo 23-bis), che prevede il termine di due mesi,
nell’ipotesi in cui sia lo Stato italiano ad essere interpellato. La norma è stata completata
precisando che non è consentito il ricorso sistematico a tale consultazione ma solo in casi
specifici e per concrete esigenze.

Art. 183-ter norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
Vengono estese le modalità di esecuzione dell’allontanamento del cittadino UE come misura
di sicurezza anche ai suoi familiari non europei.

STRANIERI – Conversione permessi di studio in lavoro – l’allargamento del Ministero

•28 gennaio 2012 • Lascia un commento

Il Ministero dell’interno modifica una propria circolare del 2006 ed estende la facoltà di convertire i permessi da studio in lavoro ai sensi dell’art. 14 d.P.R. 394/99.

Il comma 5 dell’art. 14 del d.P.R. 394/1999 stabilisce che “le quote d’ingresso definite nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4, del testo unico, per l’anno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età. La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.”

Con circolare del 2006 il Ministero dell’interno aveva chiarito che la conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato – con il conteggio della relativa quota nel decreto flussi dell’anno successivo a quello della richiesta – può essere consentita unicamente agli studenti che, a prescindere dalla partecipazione a Master o a Dottorati di ricerca, abbiano conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica.

Con circolare dell’11 marzo u.s. il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Viminale ha stabilito che si possa concedere la conversione del permesso di soggiorno agli stranieri che abbiano conseguito presso le Università italiane uno dei seguenti titolo accademici:

• Laurea (3 anni, 180 crediti formativi universitari);

• Laurea specialistica/magistrale (300 crediti, comprensivi dei 180 crediti universitari della Laurea o 180 CFU della Laurea oltre ai 120 CFU per la Laurea magistrale);

• Diploma di specializzazione (minimo 2 anni);

• Dottorato di ricerca (minimo 3 anni);

• Master Universitario di I livello (durata minimo 1 anno-60 crediti),cui si accede con la Laurea;

• Master Universitario di II livello (minimo 60 crediti universitari) cui si accede con il diploma di laurea, ex legge n. 341/90 o con la laurea specialistica o con la laurea magistrale.

STRANIERI – Non è legittima la delibera comunale che innalza i requisiti minimi per il rilascio del certificato di idoneità alloggiativa agli stranieri

•28 gennaio 2012 • Lascia un commento

Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, Ordinanza del 12 gennaio 2012, n. 87

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA

Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio [...]
A scioglimenti della riserva all’assunta all’udienza del 22.07.2011, ha emesso la seguente
ORDINANZA
sul reclamo ai sensi degli artt. 44, comma VI, D. L.vo n. 286/1998, 737 e segg. c.p.c. [...] proposto con ricorso per reclamo… da:
- COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE [...]
avverso
l’ordinanza, pronunciata in data 27/31.05.2011 dal Giudice designato del Tribunale di Vicenza che – pronunziando sul ricorso ex artt. 44 D. L.vo n. 286/98 e 4 D. L.vo n. 215/2003, proposto in data 31.08.2010 avverso il COMUNE [...]
avente ad oggetto la richiesta che l’adito Tribunale, accertato e dichiarato… il carattere discriminatorio delle deliberazioni della Giunta Comunale di Montecchio Maggiore n. 233 del 29/9/2009 e n. 347 del 6/7/2009, nonchè degli atti conseguenti e successivi, ordinasse, per l’effetto, all’Amministrazione resistente la modifica e/o abrogazione delle delibere citate, nonchè l’annullamento di tutti i verbali di accertamento di violazione amministrativa a quelle conseguenti… e condannando l’Amministrazione al risarcimento del danno… per ciascuno dei ricorrenti… così provvedeva:
1) accerta e dichiarava il carattere di discriminazione indiretta nei confronti dei ricorrenti … delle Deliberazioni della Giunta Comunale…, nonchè degli atti conseguenti e successivi e di cui ai verbali di accertamento di violazioni amministrative per sovraffollamento degli alloggi, redatti dalla Polizia Locale del “Consorzio dei Castelli” nei confronti degli stessi ricorrenti;
2) ordinanva al Comune di Montecchio Maggiore la cessazione nei confronti dei ricorrenti persone fisiche della condotta discriminatoria e la rimozione dei suoi effetti, con divieto di porre in essere analoghi atti e/o comportamenti per il futuro;
[...]
OSSERVA
Con il ricorso introduttivo, i ricorrenti… odierni reclamato, avevano proposto, deducendone il carattere discriminatorio, azione civile contro la discriminazione… avverso le deliberazioni… della Giunta Comunale del Comune di Montecchio Maggiore – aventi rispettivamente ad oggetto l’introduzione di “Nuovi parametri minimi di idoneità degli alloggi in uso a cittadini extracomunitari” e la conferma del contenuto della prima deliberazione per il rilascio di certificati di idoneità igienico sanitaria degli alloggi, ai fini di istanze di ricongiungimento familiare ex art. 28 e ss. D. L.vo n. 286/98, di rilascio di permesso di soggiorno e suo rinnovo, della stipula di contratto di soggiorno per motivi di lavoro e relativo rinnovo, di rilascio di carta di soggiorno e per coesione familiare [...].
… ritiene il Collegio che debba essere respinto il reclamo principale dell’Ente al pari… del reclamo incidentale. [...]
… il Collegio ritiene di dover disattendere tutte le questioni pregiudiziali riproposte dal reclamante, essendo nel loro nucleo essenziale e fondante condivisibili i motivi già diffusamente esposti dal primo Giudice [...].
Al riguardo si osserva quanto segue.
Con il secondo motivo delle censure “preliminari”, il Comune ripropone l’eccezione di violazione dei principi in tema di ricorso plurisoggettivo, assumendo che i singoli ricorrenti sarebbero portatori di situazioni soggettive disomogenee quanto ad interesse e presupposti per la richiesta tutela giudiziale, ritenendosi ciascuna parte privata lesa a vario titolo per effetto dei contestati provvedimenti. Si tratterebbe dunque, in tesi del reclamante, di rapporti giuridici tra loro distinti, che in quanto tali non consentirebbero la proposizione uno actu dell’azione.
Diversamente dall’assunto del reclamante, il Collegio ritiene di condividere l’orientamento fatto proprio dall’ordinanza impugnata.
Posto che le parti ricorrenti non fanno valere con il medesimo atto… interessi tra loro divergenti e confliggenti… non è ravvisabile… alcuna violazione del principio evocato, essendo ciascuna parte ricorrente portatrice di interessi coincidenti e paralleli, che, in ipotesi di esito favorevole del rimedio esperito, potranno tutti beneficiare di analoghi vantaggi.
Nella fattispecie, le posizioni delle parti ricorrenti, pur tra loro autonome, non solo non risultano in conflitto, ma, al contrario, convergono verso un unico favorevole risultato, rappresentato dall’invocata misura di cessazione dell’ipotizzata condotta discriminatoria, avente una causa comune.
Invero, la doglianza dei ricorrenti, nell’introdurre l’azione… avverso quelle deliberazioni amministrative, individua n esse la comune fonte dell’evento discriminatorio, assumendo che la disciplina regolamentare di portata generale finisca, in concreto, per provocare un identico effetto di discriminazione per soggetti che versano nell’identica condizione soggettiva, in quanto cittadini extracomunitari… residenti nel territorio del Comune convenuto.
[...]
Neppure il terzo motivo dele censure “preliminari” è accoglibile.
Parte reclamante formula un’eccezione di inammissibilità dell’azione per difetto di interesse ad agire, deducendo essenzialmente che non sussisterebbe nella fattispecie una lesione diretta ed attuale in capo ai ricorrenti, in ragione del carattere generale ed astratto della disciplina regolamentare dagli stessi avversata.
Richiama al riguardo anche il dato normativo dell’art. 44 del D. L.vo n. 286/98, che legittimerebbe il ricorso all’azione civile contro la discriminazione allorquando il comportamento di un privato o di una pubblica amministrazione produce una discriminazione (nel senso di inverare e realizzare in concreto la stessa), a fronte della quale fattispecie, su istanza di parte, il Giudice adito può ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole.
Con ciò intendendosi, nell’esegesi prospettata dall’Ente reclamante, che la discriminazione si sia già in concreto prodotta e consumata, tanto che vi sarebbe un comportamento pregiudizievole – e non già una lesione potenziale – da rimuovere e/o far cessare.
La complessiva censura appare infondata e non in grado di scalfire il condivisibile principio interpretativo tracciato dal primo Giudice, avverso cui non muove alcuna critica condivisibile.
E finisce per prospettare, in via subordinata, una censura… di non coerenza alla Carta costituzionale del disposto normativo, non avvedendosi che la norma di cui al combinato disposto di cui agli artt. 43 e 44 del D. L.vo n. 286/1998 è essa stessa piuttosto coerente strumento per impedire e, se del caso, rimuovere quelle situazioni discriminatorie (diseguale trattamento di situazioni eguali o simili; eguale trattamento di situazioni diseguali o dissimili) che risultino in patente violazione del principio di uguaglianza, valore fondamentale ed inviolabile della disciplina costituzionale.
Sviluppa il primo Giudice… argomentazioni che, essendo totalmente condivisibili, si vengono qui di seguito a trascrivere:
“A confutazione della proposta eccezione preliminare va precisato che, in tema di atti di discriminazione posti in essere dalla P.A., per la configurabilità dell’interesse ad agire in capo alla singola persona fisica non si richiede necessariamente che si sia già verificato, con caratteri di attualità e concretezza, l’effetto lesivo nella sfera individuale dei singoli ricorrenti privati, in quanto, in subiecta materia, caratterizzata dall’ampiezza dell’ambito della protezione rispetto alla condotta ingiusta, l’operatività della tutela giudiziale viene a svolgersi con riferimento a situazioni soggettive anche solo potenzialmente lese.
Il carattere anticipatorio della tutela discriminatorio, del resto, emerge sia dal contenuto testuale dell’art. 43 D. L.vo n. 286/1998, secondo cui costituisce discriminazione “ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l’effetto… di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”, sia dal richiamo alla definizione datane dal legislatore dell’Unione Europea (direttiva 2000/78 del 27/11/2000), ove si afferma l’effetto discriminatorio di “disposizioni, criteri, atti, patti o comportamenti” aventi semplice attitudine (come il verbo “possono…” dell’art. 2, comma 1°, lett. B suggerisce).
Di conseguenza, non può dubitarsi che l’ambito di operatività della tutela giudiziale in caso di comportamenti anche della P.A. aventi valenza discriminatoria viene a svolgersi in via anticipata e preventiva rispetto alla realizzazione della lesione del diritto soggettivo, dato che la soglia di aggressione al bene della vita considerato, in ipotesi di provvedimento dell’Autorità Amministrativa destinato a colpire soggetti indeterminati, si realizza in un momento anteriore alla definitiva lesione del diritto soggettivo vantato dalle singole persone”.
Del resto, osserva ulteriormente il Collegio, se la disposizione di cui all’art. 43 D. L.vo n. 286/1998 è (come è) norma a contenuto essenzialmente sostanziale, ossia che delinea l’istituto ed enuclea concetto e definizioni di atti e fatti a valenza discriminatoria, ponendo in coerenza un determinato precetto imperativo, e se il successivo art. 44 è invece (come è) norma a contenuto essenzialmente procedurale, dettando modalità e forme dell’azione di tutela contro la discriminazione delineata all’art. 43, sarebbe stato incoerente il legislatore a legittimare l’ammissibilità del ricorso solo contro le discriminazioni giù consumate, invece escludendola (come pretenderebbe l’esegesi del reclamante) avverso i comportamenti in sè recanti oggettiva attitudine a produrle.
Nè potrebbe ritenersi assistita dal requisito di non manifesta infondatezza, necessario per rimettere alla Consulta l’asserito dubbio di costituzionalità, una disposizione quale quella dell’art. 43 D. L.vo n. 286/1998, laddove interpretata nel senso che, facendo riferimento anche allo “scopo” discriminatorio, legittimi un’azione giudiziale anche con riferimento ad una lesione meramente potenziale.
L’arretramento della soglia di tutela rinviene invece una sua ratio, perfettamente conforme ai valori e principi fondamentali dell’ordinamento giuridico-costituzionale, nell’esigenza di prevenire, per quanto possibile, che una compromissione tanto grave, come quella del principio di uguaglianza e di non discriminazione, venga appunto anche in fatto a realizzarsi.
Le considerazioni che precedono possono integrarsi con due ulteriori argomenti.
In primo luogo, ove il carattere e l’intento discriminatori vengano recepiti nella trama normativa di una disciplina amministrativa, posta da una deliberazione a carattere regolamentare, generale ed astratto, è ben opinabile che la lesione possa dirsi solo potenziale, dal momento gli atti successivi (quali ad esempio controlli e contestazioni di violazione della stessa…), essendo meramente applicativi di quella normativa, rimangono attuativi di una discriminazione già “istituzionalizzata” nell’ordinamento locale.
Il carattere della discrimiazione può qualificarsi indiretto, come nella fattispecie già sancito dal primo Giudice, ma giamma la lesione potrebbe dirsi soltanto potenziale.
In secondo luogo,… deve pure osservarsi che: “Nel caso di specie, poi, l’interesse ad agire dei medesimi ricorrenti trova ampia giustificazione nel fatto che i summenzionati soggetti (persone fisiche) si sono visti tutti contestare il sovraffollamento rispetto ai criteri dimensionali stabiliti dalla impugnata Deliberazione della G.C., anche se per diverse tipologie procedimentali (ricongiungimento familiare, contratto di soggiorno, ospitalità ecc….), con evidenti profili di concretezza e attualità del pregiudizio conseguente agli atti e ai comportamenti denunciati come discriminatori”.
Considerazioni, queste ultime, a cui confutazione l’odierno reclamante neppure introduce specifici argomenti dic ensura.
Anche tale motivo di gravame va in definitiva disatteso.
Con il quarto motivo delle censure “preliminari”, il reclamante ripropone l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune e di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Ente “Consorzio dei Castelli”, per avere i ricorrenti chiesto l’accertamento del carattere discriminatorio anche dei verbali di accertamento di violazione elevati dalla Polizia Locale del “Consorzio dei Castelli”.
Anche per tale versante può condividersi l’approdo decisorio del primo Giudice che – pur senza pervenire all’annullamento dei verbali di accertamento di violazione amministrativa della Polizia Locale (ovvero alla modifica e/o annullamento delle delibere “impugnate”)… ha evidenziato:
a) che, pur se l’attività di accerrtamento delle violazioni amministrative contestate a carico dei ricorrenti/persone fisiche è stata compiuta dalla polizia locale del “Consorzio dei Castelli”, e pur se la stessa attività è riferibile esclusivamente a tale ente pubblico, competente all’emissione della successiva ordinanza ingiunzione di pagamento delle sanzioni comminate agli interessati, e titolare della potestà decisionale in merito alle eventuali contestazioni, è pur sempre il Comune convenuto;
- che l’Amministrazione, se è rimasta estranea all’espletata attività accertativa, effettuata da soggetto distinto e dotato di autonomia, è l’unico soggetto portatore del potere decisionale in ordine alle violazioni amministrative accertate dall’organo di polizia locale;
- che, d’altronde, l’attività di accertamento della polizia locale diretta alla verifica delle eventuali situazioni di sovraffollamento è meramente esecutiva e attuative delle regole e dei principi stabiliti nelle delibere per cui è causa, nelle quali trova, quindi, l’imprescindibile presupposto e la fonte della potestà ispettiva.
Da tali premesse argomentative facendone discendere la condivisibile conclusione che, nella fattispecie, la potestà decisionale del Tribunale adito sussiste anche con riferimento ai verbali, elevati a carico dei ricorrenti, di accertamento della violazione dei nuovi parametri abitativi adottati dal Comune con le deliberazioni in oggetto.
Venendo al merito della vicenda sottoposta alla cognizione del Tribunale con l’azione civile contro la discriminazione ex art. 44 D. L.vo n. 286/1998, il Comune reclamante contesta che le deliberazioni de quibus della Giunta Municipale, e la loro ratio, avessero o dissimulassero il paventato carattere o intento discriminatorio.
In sintesi, così argomenta le proprie censure avverso l’ordinanza:
- la disciplina dell’individuazione dei requisiti minimi di idoneità degli alloggi risponde a specifiche esigenze di tutela della salute pubblica, mirando ad assicurare le condizioni minime di vivibilità degli spazi ad uso abitativo, nel perseguimento dell’interesse pubblico a poter scongiurare possibili situazioni di degrado e/o di pregiudizio alle condizioni di vita dei cittadini;
- i limiti minimi inderogabili di riferimento erano stati originariamente fissati dal Decreto del Ministro della Sanità 5/7/1975 (come modificato dal Decreto del Ministro della Sanità 9/6/1999), art. 2;
- con le deliberazioni amministrative “impugnate” il Comune, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, introduceva nuovi parametri dimensionali al fine di dettare una disciplina in grado di garantire standards relazionali e di spazio vitale maggiormente in linea alle attuali esigenze abitative rispetto alla disciplina, alquanto datata e meno attenta alle esigenze di tutela della dignità umana e della salute pubblica per l’evoluzione del contesto storico, sociale e culturale, contenuta nel Decreto Ministeriale del 5/7/1975;
- in particolare, in tale attività regolamentare si era ispirato, per la verifica dei requisiti di idoneità abitativa degli alloggi, ai contenuti normativi della Legge Regionale Veneto 2.4.1996 n. 10 (“Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”), art. 9;
- la disponibilità di un alloggio idoneo rientrante nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, del resto, è prevista dal T.U. Immigrazione per vari istituti, quali il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9), il contratto di soggiorno per lavoro subordinato tra il datore di lavoro italiano e il prestatore di lavoro cittadino straniero (art. 5 bis) e (prima della novella di cui all’art. 1, comma 19, della Legge n. 94/2009, sul punto modificativa dell’art. 29 citato T.U.) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare;
- il venir meno del riferimento alla normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica nell’art. 29 D. L.vo n. 286/1998, a seguito della novella del 2009, non ne aveva peraltro fatto venir meno la rilevanza, essendone tuttora confermato il richiamo per gli altri procedimenti, diversi dal ricongiungimento familiare, ad istanza dei cittadini extracomunitari;
- la deliberazione n. 347 del 9/12/2009, confermativa – anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 19, Legge n. 94/2009 – del contenuto della deliberazione n. 233 del 6/7/2009 (“Nuovi parametri minimi di idoneità degli alloggi in uso a cittadini extracomunitari”), per il rilascio di certificati di idoneità igienico sanitaria degli alloggi, a qualsiasi titolo richiesti dal D. L.vo n. 286/1998, e quindi anche ai fini delle istanze di ricongiungimento familiare ex art. 28 e ss. T.U. Immigrazione, rispondeva alla ratio di ricondurre ad un’unica fattispecie normativa, oltre che alla necessaria uniformità ed omogeneità delle procedure istruttorie, il procedimento per il rilascio delle certificazioni di idoneità degli alloggi valevole per ogni istituto giuridico da attivare ad istanza dei cittadini stranieri (permesso di soggiorno e suo rinnovo, stipula del contratto di soggiorno per lavoro e suo rinnovo, carta di soggiorno, ricongiungimento familiare e coesione familiare);
- sussisteva altresì un’esigenza di sostanziale “superamento” dei contenuti minimi previsti dall’ormai “vetusto” Decreto Ministeriale del 5/7/1975, per effetto dell’evoluzione normativa medio tempore intervenuta sia a livello regionale che comunale (anche nel Comune di Montecchio M.), funzionale all’assegnazione di maggiori spazi ad uso abitativo, nel rispetto dei nuovi standards relazionali e di spazio vitale, nonchè l’esigenza di scongiurare situazioni di disparità di trattamento, proprio nell’interesse dei soggetti che debbano dimostrare l’esistenza di una situazione di idoneità alloggiativa;
- sarebbero erronee o comunque non decisive le valutazioni in merito agli elementi in tesi del primo Giudice sintomatici del carattere discriminatorio della disciplina e della condotta dell’Amministrazione municipale (introduzione di criteri dimensionali più restrittivi per l’idoneità dell’alloggio rispetto alla, nemmeno indicata, disciplina “previgente”; discostamento della disciplina comunale rispetto a quella della legge regionale per le ipotesi con numero di persone superiore ad otto, nesso logico-cronologico ed ideologico tra la nuova disciplina introdotta ed i programmi elettorali dell’amministrazione in carica; elusione della circolare del Ministero dell’Interno n. 7170 del 18.11.2009, che aveva raccomandato ai Comuni di attenersi ai parametri indicati nel Decreto Ministeriale del 5/7/1975, anche per evitare disparità di disciplina tra i vari Comuni);
- il Comune, pur non essendovi obbligato dalle norme vigenti, avrebbe per di più introdotto una deroga ai requisiti minimi di idoneità dell’alloggio ordinariamente previsti dalle deliberazioni in oggetto, a favore delle esigenze di ricongiungimento familiare dei cittadini extracomunitari, in casi di presenza nel medesimo nucleo familiare, in eccedenza rispetto al numero di persone previsto in tabella, di situazioni particolari (quali portatori di handicap grave certificati, badante assunta per assistenza di persona bisognevole certificata, un solo figlio minore infraquattordicenne).
I sopra sintetizzati argomenti non convincono il Collegio, non risultando affatto idonei ad escludere la denunziata finalità discriminatoria a base delle discipline e dei comportamenti amministrativi per cui è scrutinio.
Già il primo Giudice, poi venendo ad enucleare… gli atti, i comportamento, e comunque gli elementi sintomatici dell’intendimento ed effetto discriminatorio in danno dei cittadini extracomunitari correlati alle deliberazioni “impugnate”, aveva avuto modo di osservare:
“… L’Amministrazione resistente, infatti, al di là dei dichiarati proponimenti – neutrali e privi di contenuto discriminatorio, ma addirittura apparentemente diretti a incentivare e agevolare l’integrazione con i cittadini extracomunitari – rinvenibili negli Atti di cui si discute e in particolare nella Deliberazione n. 347/2009, nelle dichiarate intenzioni a salvaguardare il rispetto dei principi della convivenza, integrazione e vivibilità, intesa quest’ultima come tutela della qualità della vita, e a favorire il processo d’integrazione degli extracomunitari, viene in definitiva a introdurre nuovi e ben più restrittivi criteri dimensionali (rispetto a quelli vigenti ed applicati nel passato, anche recente) in relazione al numero di persone che possono abitare negli alloggi per l’ottenimento delle certificazioni di idoneità delle abitazioni, che, in concreto, appaiono incoerenti con le proclamate finalità e finiscono nella concretezza delle conseguenze per realizzare una disparità di trattamento tra i cittadini stranieri e quelli nazionali, rendendo, comunque, più gravoso per gli stranieri (per lo più cittadini extracomunitari) l’accesso all’abitazione, bene questo tutelato anche da norme di rango costituzionale, con evidente carattere discriminatorio…”.
Tali rilievi risultano ancora più pregnanti se si pone mente alla elementare considerazione che, come sottolineato dai reclamati nella memoria di costituzione e come già prospettato col ricorso introduttivo, quello all’abitazione costituisce uno dei diritti fondamentali della persona umana (e della famiglia), oggetto di copertura e tutela nella Costituzione italiana oltre che in varie fonti di rango sovranazionale ed internazionali (sia nell’ordinanza gravata, che negli atti difensivi dei ricorrenti soggetti extracomunitari e sindacali, viene ripresa un’ampia panoramica delle fonti e dei principi in materia espressi dalla giurisprudenza interna – costituzionale – e sovranazionale, a cui in questa sede ci si può richiamare).
Quello all’abitazione invero non solo costituisce diritto inviolabile, funzionale alle esigenze di vita in senso stretto (si potrebbe quasi dire, in una prospettiva di garanzie minime della persona, di sopravvivenza) del singolo e del suo nucleo familiare, ma rappresenta al tempo stesso l’imprescindibile e naturale condizione per l’esercizio di altri fondamentali diritti di carattere sociale e di civiltà, quali, tra gli altri, il diritto al lavoro e, quanto ai soggetti extracomunitari, la stessa possibilità di legittima permanenza nel territorio nazionale (italiano), tanto individualmente quanto assieme al nucleo familiare, originario ovvero, per effetto dell’istituto del ricongiungimento e in consonanza al principio di tutela della coesione familiare, successivamente allargato (nei limiti consentiti dall’ordinamento giuridico, che è in primo luogo costituzionale).
Intervenire in via amministrativa, seppur in modo indiretto, sulla disciplina volta a dare in concreto attuazione e contenuto a quel diritto rimane pertanto opera estremamente delicata, in quanto l’attività amministrativa finisce per incidere su valori della persona fondamentali ed inviolabili, che trovano riconoscimento a prescindere dallo ius positivo (art. 2 Cost., “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”) e che certo non possono essere legittimamente condizionati dai mutevoli orientamenti amministrativi dell’una o dell’altra comunità locale, la cui potestà disciplinare rimane ovviamente soggetta al principio della gerarchia delle fonti giuridiche.
Del resto, è principio ormai consolidato nella giurisprudenza costituzionale che i diritti inviolabili dell’uomo debbano essere, e non possano che essere, riconosciuti a tutti, e quindi ovviamente non soltanto ai cittadini italiani.
Poste queste necessarie, quanto sintetiche, premesse, il Collegio intende evidenziare le contraddizioni nell’argomentare dell’Ente reclamante, peraltro già in ampia misura stigmatizzate dal Giudice di prime cure [...].
In primo luogo, ad avviso del Collegio, emerge un essenziale frantendimento che compromette la legittimità, sotto il profilo che qui rileva, di quelle deliberazioni.
Gli atti amministrativi “impugnati” elevano invero i requisiti di idoneità concernenti i parametri della superficie utile degli alloggi, essenzialmente ispirandosi alla disciplina di cui all’art. 9 della Legge Regionale 2.4.1996 n. 10 (ed anzi irrigidendola quanto ai casi di presenza nell’alloggio di un numero di persone pari o superiore a 8 [...]), al grado e alla dignità di parametri minimi di idoneità (degli alloggi).
Ma, a ben vedere, i criteri dettati dal legislatore regionale non potrebbero definirsi “minimi”, bensì [...] “massimi”, o quantomeno espressione di un obiettivo tendenziale della normativa regionale, esegesi convalidata pure dall’inciso “ove possibile” di cui al comma 3 dell’art. 9 e da una lettura combinata con il successivo capoverso, che consente ampie e non tassative deroghe ai parametri di superficie utile (solo timidamente recepite dal Comune con riferimento, per i ricongiungimenti familiari, ai casi di presenza di handicappati gravi).
La non integrale assimilabilità dei due istituti – rispondenti ad esigenze non perfettamente sovrapponibili – peraltro è intuitiva se solo si pone mente al fatto che, mentre in ambito di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è l’ente concedente che deve farsi carico di rinvenire e mettere a disposizione dell’assegnatario un alloggio munito di predeterminati parametri abitativi, nella diversa ipotesi di alloggio di cui il soggetto extracomunitario debba dimostrare il possesso – quale condizione per accedere ad un permesso di soggiorno o al suo rinnovo – è proprio lo straniero ad essere gravato (ove non risulti assegnatario di immobile di edilizia residenziale pubblica) dell’onere di munirsi di una certa tipologia di immobile (e… “… è notoria la difficoltà di reperimento di abitazioni di una adeguata superficie anche in relazione alla situazione economica e personale dei soggetti che, provenendo da Stati stranieri, giungono in Italia per reperire un lavoro e dotarsi di mezzi di sussistenza”).
Inoltre, il Comune di Montecchio Maggiore, mantenendo il riferimento (diretto o indiretto) alla normativa regionale (di cui oltretutto recepisce, come detto, un’esegesi da un angolo visuale assai discutibile) alle procedure prodromiche al rilascio e/o al rinnovo dei permessi di soggiorno ex art. 29 del D. L.vo n. 286/1998, nonostante la novella del 2009 abbia abrogato qualsivoglia rinvio alla edilizia residenziale pubblica regionale, ed estendendo l’obbligo di rispetto dei parametri minimi di idoneità degli alloggi anche alla comunicazione di ospitalità ex art. 7 D. L.vo n. 286/2998, si è di fatto arrogato un ruolo – che non gli compete – di “legislatore”, travalicando di fatto i limiti imposti dall’ordinamento giuridico, che è primariamente quello di matrice e conformità costituzionale, con la chiara intenzione di erigere la disposizione locale a “misura” del diritto in virtù di una malintesa applicazione del principio di autonomia degli enti intermedi.
È evidente al riguardo come, toccando formalmente ed apparentemente istituti e competenze di rango amministrativo (quali la disciplina comunale in materia edilizia), in realtà si venga ad incidere, con il nemmeno tanto malcelato obiettivo di ridurne l’impatto sul territorio comunale, sulla materia dell’immigrazione, che la Costituzione (art. 117, comma 2 lett. b) riserva all’ambito di legislazione esclusiva dello Stato.
In tale prospettiva, l’ostentata indifferenza alla circolare del Ministero dell’Interno n. 7170 del 18.11.2009, già valorizzata dal Giudice di prime cure come uno degli elementi sintomatici dello scopo discriminatorio presupposto dagli atti di amministrazione attiva adottati (e contestati dai ricorrenti), costituisce anch’essa, ad avviso del Collegio, significativa spia dei connotati di discriminazione indiretta di quelle deliberazioni.
In definitiva, alla luce delle considerazioni integrative che precedono, unitamente alle altre ragioni già diffusamente esposte dal Giudice di prime cure, il Collegio ritiene, nel merito, di condividere appieno l’approdo valutativo espresso… dall’ordinanza reclamata… : “Una valutazione congiunta degli elementi a disposizione – sufficienti ad orientare il giudizio senza necessità di acquisire ulteriori elementi probatori – consente di ritenere, pertanto, che il complessivo comportamento realizzato dall’Amministrazione resistente attraverso l’adozione delle impugnate Deliberazioni e degli atti conseguenti, culminati nei controlli a tappeto eseguiti solo in relazione agli alloggi degli extracomunitari e nella redazione dei relativi verbali accertativi di violazioni amministrative per sovraffollamento dei locali, abbia integrato gli estremi della discriminazione in danno dei ricorrenti (persone fisiche) e della intera categoria di cittadini extracomunitari presenti nel territorio montecchiano, in contrasto con i principi fondamentali della Carta Costituzionale e con le altre fonti giuridiche nazionali e sovranazionali citate, immediatamente esecutive nell’ordinamento interno”.
La principale censura di merito dell’atto di reclamo del Comune va dunque disattesa.
Ma va pure respinto il motivo introdotto in via subordinata di merito.
Parte reclamante chiede, in ipotesi di conferma della condotta discriminatoria della P.A., “la specificazione degli eventuali elementi discriminatori della disciplina comunale oggetto di giudizio, al fine di consentire l’eventuale rimzione dei relativi effetti, con efficacia erga omnes, trattandosi di disciplina generale, applicabile ad una pluralità indistinta di fattispecie”.
La richiesta appare dilatoria e pretestuosa.
L’Amministrazione è istituziionalmente depositaria di una discrezionalità amministrativa… alla quale non potrebbe certo in toto surrogarsi l’autorità giudiziaria, chiamata solo ad ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e ad adottare i provvedimenti necessari, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.
Pur senza incidere in via abrogative… sulle deliberazioni, l’ordinanza qui confermata ne ha sancito l’illiceità civile per la connotazione e il carattere di discriminazione indiretta ravvisati a base delle stesse.
È allora precisa responsabilità – e dovere – dell’Amministrazione rinvenire, oltre il perimetro della tracciata illegittimità, le alternative soluzioni deliberative e regolamentari, nonchè le condotte materiali attuative (per es., direttive per una più equilibrata attività di controllo per gli organi di accertamento, non contrassegnata da pregiudizi etnici), per ripristinare, una volta accertata e sancita in sede giudiziaria la pregressa illiceità, una linea di condotta conforme ai principi base dell’ordinamento legale-costituzionale.
Eventuali violazioni dei compiti e delle responsabilità amministrative, riproduttive per es. dei medesimi, ovvero di analoghi, profili di discriminazione già stigmatizzati nell’ordinanza, potrebbero sì ovviamente tradursi in conseguenze, e anche in possibili sanzioni secondo legge.
Ma su tali versanti il Tribunale non potrebbe esprimere giudizi (e tanto meno consigli) ex ante.
Sempre nel merito, parte reclamante si duole dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno (non patrimoniale), in difetto, in sua tesi, di un fatto penalmente rilevante, in presenza del carattere generale della disciplina comunale, rivolta ad una pluralità indistinta di destinatari, e in mancanza di una discriminazione “specifica” in danno dei ricorrenti, oltre che di qualsivoglia allegazione di elementi e/o riscontri probatori dell’asserito pregiudizio.
A fronte di tali doglianze, è del tutto irrilevante, osserva il Collegio, che il fatto oggetto dell’azione di tutela contro la discriminazione non assuma rilevanza penale, nonchè il fatto che la discriminazione sia di tipo indiretto.
È notorio che, rispetto all’epoca dell’originaria formulazione nel codice civile dell’art. 2059, nel tempo la legislazione ordinaria è andata incrementando i casi di ristoro del danno non patrimoniale anche in ipotesi di lesione di interessi non determinata da fatto-reato.
Tra le nuove fattispecie introdotte dal legislatore vi è appunto quello dell’adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi, ex art. 44, comma 7, T. U. Immigrazione.
In tal casi, è stato osservato, il legislatore ordinario seleziona, privilegiandoli rispetto ad altri, gli interessi che ritiene (anche in una prospettiva storica) meritevoli di tutela rafforzata in ambito non patrimoniale pur se la lesione non derivi dalla commissione di reato e l’interesse in oggetto non risulti (ma tale ultima connotazione non è propria dell’interesse che impone di vietare le discriminazioni, espressione dell’art. 3 Cost.) costituzionalmente qualificato.
Al riguardo il Giudice di prime cure, nel motivare il riconoscimento del danno non patrimoniale (inteso come comprensivo del danno morale in senso stretto), ha rilevato, con congrua e ragionevole argomentazione, “… del resto, i ricorrenti (persone fisiche) sono stati direttamente lesi dagli effetti pregiudizievoli discendenti dalla condotta discriminatoria realizzata dal Comune di Montecchio Maggiore, risultando destinatari degli accertamenti eseguiti dalla Polizia Locale, finalizzati al riscontro di situazioni di sovraffollamento alloggiativo”.
Tali rilievi appaiono al Collegio condivisibili, al pari dell’entità del danno liquidato (€ 500,00 per ciascun soggetto), ovviamente stabilita in via puramente equitativa in ragione del carattere non patrimoniale del pregiudizio, apparendo la relativa delibazione ispirata a criteri di prudente ed equilibrato apprezzamento.
[...]
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
I) rigetta il reclamo principale ed il reclamo incidentale di cui in epigrafe e, per l’effetto, conferma integralmente l’ordinanza reclamata;
II) condanna il reclamante Comune di Montecchio Maggiore a rifondere ai ricorrenti, ora reclamati, … le ulteriori spese processuali di fase [...].

Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, addì 28 luglio 2011.

STRANIERI – Emersione colf/badanti: se il datore di lavoro non informa il lavoratore della convocazione, la procedura di regolarizzazione va riaperta

•27 gennaio 2012 • Lascia un commento

Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, Ordinanza del 30 novembre 2011

 

TRIBUNALE DI PARMA

SEZIONE LAVORO

Nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. n. 1195/2011 RG. promosso da:
F. A. – (Avv. Michele Spadaro);
contro
G.V. – contumace
nonchè contro
PREFETTURA DI PARMA, UTG, in persona del Prefetto pro tempore – contumace;
e contro
QUESTURA DI PARMA – contumace;

A scioglimento della riserva formulata all’udienza del 29/11/2011, il Giudice del Lavoro …, letti gli atti di causa e vista la documentazione allegata agli stessi ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 03/1 0/20 11, la ricorrente indicata in epigrafe, ha chiesto che “1′Ill.mo Sig. Giudice Adito, esaminati gli atti, valutata l’urgenza e assunte, ove ritenuto strettamente necessario, sommarie informazioni:
IN VIA PRELIMINARE CAUTELARE
1) sospenda, con decreto inaudita altera parte, o, nella denegata e non creduta ipotesi, previa audizione delle parti, con ordinanza, l’archiviazione del procedimento di regolarizzazione relativo alla domanda n. PR3301323238, archiviazione disposta dalla Prefettura UTG di Parma con provvedimento del 12/10/2010;
NEL MERITO
2) dichiari il diritto della ricorrente alla conclusione del procedimento amministrativo con o senza dichiarazione di costituzione del rapporto di lavoro tra la ricorrente medesima e il resistente sig. V. G.;
3) per l’effetto, ordini al sul – Prefettura UTG di Parma di disporre nuova convocazione ai sensi e per gli effetti del detto procedimento ex art. 1 ter, legge 102109, indirizzandola tanto al datore di lavoro sig. V. G., quanta alla lavoratrice sig.ra F. A.;
4) sempre per l’effetto, ordini al sig. V. G. di adoperarsi per compiere tutte le attività necessarie ex comma 7 dell’art.  1-ter citato, per la conclusione del detto procedimento, osservando taluno dei seguenti comportamenti:
a) presentarsi alla nuova disponenda convocazione presso gli uffici del sul – Prefettura UTG di Parma, sottoscrivendo il contratto di soggiorno,
oppure
b) presentarsi alla nuova disponenda convocazione presso gli uffici del sul – Prefettura UTG di Parma, dichiarando il proprio cessato interesse ad ottenere la emersione/regolarizzazione del rapporto di lavoro con la lavoratrice F. A.,
oppure
c) non presentarsi ma comunque far pervenire presso gli uffici del sul – Prefettura UTG di Parma tempestivamente per la data della nuova disponenda convocazione una dichiarazione di cessazione del proprio interesse ad ottenere la emersione/regolarizzazione del rapporto di lavoro con la lavoratrice F. A.;
5) sempre per l’effetto, ordini sin d’ora alla Questura di Parma o alla Questura di Milano (a seconda che si ritenga competente la Questura del luogo di lavoro o quella del luogo di residenza della lavoratrice) di rilasciare alla sig.ra F. A. un idoneo permesso di soggiorno del tipo “per motivi di lavoro” (in caso di sottoscrizione del contratto di soggiorno), ovvero “per attesa occupazione” (in caso di cessazione dell’interesse del datore di lavoro alla emersione/regolarizzazione, cessazione espressa per per facta concludentia);
IN OGNI CASO
6) fissati contestualmente l’udienza di comparizione delle parti e il termine per la notilica dell’emanando provvedimento ai resistenti, confermi in tale udienza i provvedimenti eventualmente già emessi, ovvero li integri oppure ne emetta come sopra richiesti.
[...]“.
A sostegno dello spiegato ricorso, la ricorrente ha esposto:
- di aver svolto da febbraio 2009 a ottobre 2010 le mansioni di lavoro domestico di sostegno al bisogno’familiare in favore del sig. V. G., [...], in assenza di una formale regolarizzazione di tale rapporto di lavoro presso i competenti organi previdenziali e assistenziali;
- che, all’uopo, in data 24/09/2009 il sig. G., giusta la possibilità offerta dalla legge 102/09, ivi art. 1 ter, ostendeva domanda di emersione del detto rapporto di lavoro, ossia di regolarizzazione della posizione del lavoratore straniero: a tal fine utilizzava la procedura informatica ministeriale dichiarando l’esistenza del detto rapporto di lavoro [...] e corrispondendo l’importo di Euro 500,00 [...], così come previsto dalla legge;
- che il sig. G. veniva convocato dallo Sportello Unico Immigrazione – Prefettura UTG di Parma sia il 30/06/2010 sia una seconda volta il 03/08/2010, tuttavia non si presentava in nessuna delle due occasioni nè giustificava la propria assenza [...] nè le comunicava di aver ricevuto le due convocazioni [...];
- che, pur sollecitato dal predetto ufficio prefettizio ai sensi dell’art. 10 bis, legge 241/90 con successiva comunicazione del 18/08/2010, il sig. G. non forniva osservazioni e documentazione alcune, nel prescritto termine di 10 giomi, onde avversare la preannunciata archiviazione della domanda di emersione/regolarizzazione [...], nè la informava di aver ricevuto quella comunicazione [...];
- che, stante la reiterata assenza del sig. G., il sul – Prefettura UTG di Parma archiviava la domanda di emersione n. PR3301323238 in data 12/10/2010, con provvedimento notificato all’istante G. il successivo 28/12/2010 [...];
- che il sig. G. non si premurava di informarla di aver ricevuto il provvedimento di archiviazione, nè di ricorrere nei termini di legge avverso il provvedimento dinanzi al TAR o in via straordinaria al Capo dello Stato [...];
- di aver potuto apprendere dell’esito della detta domanda di emersione/regolarizzazione solo grazie al fattivo intervento del proprio legale, al quale si è rivolta infine, preoccupata per l’ampio lasso di tempo trascorso dalla presentazione della domanda medesima senza aver mai ricevuto notizie dal sig. G. [...].
Il ricorso, ad avviso del Tribunale, è meritevole di accoglimento nei limiti che di seguito si vanno ad esporre.
Ritiene questo Giudice preliminare rammentare che i presupposti richiesti dal legislatore per una delibazione ai sensi dell’art. 700 c.p.c. sono il c.d. fumus boni iuris e il periculum in mora: la norma, infatti, presuppone, affinchè possa essere emesso il provvedimento cautelare, non solo che risulti la verosimiglianza o la probabilità della fondatezza del diritto fatto valere ma anche che il diritto invocato sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile durante il tempo necessario a farlo valere in un giudizio ordinario, essendo volta la procedura ad impedire che la futura pronuncia del giudice possa risultare pregiudicata dal tempo necessario per ottenerla; occorre, cioè, la coesistenza dei citati presupposti, di talchè la carenza di uno dei-due osta al rilascio del provvedimento invocato.
Orbene, quanto al fumus boni iuris e, cioè, quanto al diritto invocato dalla ricorrente di essere assunta dal sig. G. V. (mediante una pronuncia giudiziale che tenga il posto del contratto di soggiorno non concluso) o comunque di ottenere la conclusione del procedimento amministrativo e/o il completamento della procedura amministrativa di regolarizzazione della sua posizione lavorativa (con riapertura della stessa), è doveroso – prima di affermarne la sussistenza – richiamare la normativa applicabile al caso di specie e la lettura che della stessa è stata data in sede di circolari amministrative.
Si tratta dell’art. 1-ter, legge 102/09; tale norma, intitolata “dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie” attribuisce ai datori di lavoro – che, alla data del 30 giugno 2009 occupino irregolarmente alle proprie dipendenze, almeno da tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno stato membro dell’unione europea o lavoratori extracomunitari – la possibilità di regolarizzare il rapporto di lavoro.
Per far ciò, il datore di lavoro dovrà, entro un determinato termine (dal 1 al 30 settembre 2009), presentare una dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro, anche detta <di emersione>.
Tale dichiarazione dovrà essere indirizzata all’Inps se il lavoratore è italiano o è cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea mediante apposito modulo, mentre andrà indirizzata allo Sportello Unico per l’Immigrazione di cui all’art. 22 T.U. di cui al d.lgs. 25.7.98 n. 286, se il lavoratore è extracomunitario con il rispetto di determinate modalità informatiche.
In quest’ultimo caso – che qui ci interessa, atteso che F. A. è cittadina extracomunitaria – la dichiarazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una serie di indicazioni: ad es. i dati identificativi del datore di lavoro; le generalità e nazionalità del lavoratore extracomunitario, i dati identificativi del passaporto o di altro documento valido per l’espatrio; l’indicazione della tipologia e delle modalità di impiego; l’attestazione – per le domande relative a lavoratori impiegati nel lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare – della disponibilità di un determinato reddito; l’assunzione dell’impegno a corrispondere una retribuzione minima (non inferiore a quella prevista nel contratto collettivo nazionale di rilerimento) e, nel caso di lavoro domestico, che l’orario di lavoro non fosse inferiore a 20 ore settimanali; la proposta del contratto di soggiorno di cui all’art. 5 bis T.U. d.lgs. 25.7.98 n. 286, gli estremi della ricevuta di pagamento contributo forfettario (art. 1 ter c. 4).
Prima ancora di presentare la detta dichiarazione, infatti, il datore di lavoro è tenuto a pagare un contributo forfettario di 500 Euro per ciascun lavoratore (art. 1 ter c. 3).
L’iter procedurale contempla un ulteriore stadio, rappresentato dalla verifica dell’ammissibilità di tale domanda che doveva essere compiuta dallo sportello unico per l’immigrazione e dall’acquisizione del parere della questura in merito alla insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (prima parte c. 7 citato art. 1 ter).
Eseguiti tali incombenti, lo Sportello Unico per l’Immigrazione convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno, previa esibizione dell’avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3.
Il contratto di soggiorno è quello dettato all’art. 5 bis d.lgs. 286/98 [a mente del quale : < il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato tra un datore di lavoro italiano ... e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene: a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore ...; b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall'art. 22 presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa ...>] ed è lo strumento che prelude al rilascio del permesso di soggiorno; all’art. 5 c. 3 bis D Lgs. 286/98 si legge infatti che “il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno di cui all’art. 5 bis … la durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno …”.
Orbene, la normativa di cui all’art. 1 ter L. l02/09 ha previsto che nell’ipotesi in cui, convocate le parti per la stipula del contratto di soggiorno, queste non si presentino senza giustificato motivo, il procedimento di regolarizzazione debba essere archiviato (ultima parte c. 7 art. 1 ter).
L’archiviazione del procedimento o il rigetto della dichiarazione (o la mancata presentazione della dichiarazione nel termine prescritto dalla legge) comporta la cessazione della sospensione di cui al comma 8 dell’art. 1 ter : trattasi della sospensione dei procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per violazione delle norme relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, e all’impiego di lavoratori.
La legge prevede anche che, nelle more della definizione del procedimento di emersione, lo straniero non possa essere espulso (tranne che in alcune specifiche ipotesi) e che, una volta che sia stato sottoscritto il contratto di soggiorno e vi sia stato il rilascio del permesso di soggiorno, si determini l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 8.
In definitiva, la legge – in particolare la norma di cui all’art. 1 ter L. l02/09 – si è occupata espressamente del solo caso in cui, convocate le parti, manchi “la presentazione di entrambe le parti senza giustificato motivo”.
Nulla invece ha detto circa la situazione in cui sia solo una delle parti a non presentarsi o quella in cui una delle parti non sappia della convocazione.
Sono state poi due circolari del Ministero dell’Interno a fomire chiarimenti in ordine al verificarsi di queste situazioni.
Dapprima la circolare 6466 del 29.10.09 ha affrontato il caso in cui il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione voglia, successivamente all’istanza, rinunciare all’istanza ed ha chiarito che “il datore di lavoro è tenuto a completare la procedura di emersione, perfezionando la volontà di pervenire alla regolarizzazione del lavoratore extracomunitario occupato alle sue dipendenze, manifestata con il versamento del contributo forfettario di 500 euro e con la presentazione della dichiarazione di emersione, firmando presso lo Sportello Unico competente il contratto di soggiorno contestualmente al lavoratore extracomunitario… Solo dopo aver perfezionato quanto sopra, il datore di lavoro potrà eventualmente porre fine al rapporto di lavoro … Pertanto la rinuncia alla dichiarazione di emersione, intervenuta nel corso della procedura, comporterà l’archiviazione del procedimento di emersione e la cessazione della sospensione dei procedimenti sanzionatori prevista dall’art. 1 ter c. 8 e 9 I. 102/09. In tal caso, comunque, il datore di lavoro dovrà essere convocato affinchè tale rinuncia venga formalizzata, con le conseguenze sanzionatorie previste dalle norme vigenti …”.
Poi, di seguito, la circolare 7950 del 7.12.2010 ha preso in esame la situazione in cui vi sia un’interruzione del rapporto di lavoro al di fuori delle ipotesi previste dalla circolare n. 6466 (id est rinuncia da parte del datore di lavoro) avvenute prima della conclusione della procedura presso lo Sportello.
Ha precisato che “anche in tali ipotesi il datore di lavoro, che ha presentato la domanda di emersione, dovrà essere convocato insieme al lavoratore presso codesti Sportelli Unici, al fine di formalizzare la rinuncia al rapporto di lavoro, specificando i motivi che hanno causato l’interruzione dello stesso rapporto, e sottoscrivere comunque – contestualmente al lavoratore straniero – il contratto di soggiorno per il periodo relativo all’effettivo impiego del lavoratore. Solo a seguito di tale adempimento, si perfezionerà la conseguente estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla norma …”.
Ne1 corpo delle circolari si aggiunge che il datore di lavoro dovrà provvedere al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali all’Inps, a favore del lavoratore straniero per l’intero periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro.
Ai lavoratori interessati sarà consentito, quindi, richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Ancora, si precisa che, nel caso in cui, a seguito della convocazione, soltanto il datore di lavoro si rechi regolarmente presso codesti Sportelli Unici, questi dovrà confermare di avere assolto all’obbligo di informare il lavoratore sulla necessità di presentarsi alla convocazione presso lo Sportello Unico per completare la procedura di emersione, fomendo indicazioni sul motivi della mancata presentazione, qualora ne abbia notizia. In tale ipotesi, si procederà per il datore di lavoro agli adempimenti sopra descritti (sottoscrizione del contratto di soggiorno, assunzione del lavoratore e cessazione del rapporto di lavoro), con conseguente estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi.
Orbene, da tale excursus normativo, indispensabile per la comprensione degli odiemi fatti di causa, è dato desumere in maniera certa i seguenti dati.
Il primo.
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione – dopo la presentazione da parte del datore di lavoro della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 1 ter 1. 102/09, e una volta superato il vaglio dell’ammissibilità della dichiarazione stessa ed acquisito il parere della questura circa l’insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario (cfr c. 7 prima parte) – convoca le parti perché sia stipulato il contratto di soggiorno, e lo fa avvisando il datore di lavoro della data in cui dovrà, insieme al lavoratore, comparire dinanzi allo Sportello Unico. La lettera di convocazione, cioé, viene inviata solo al datore di lavoro, il quale, a sua volta, deve avvisare il lavoratore del giorno fissato per la convocazione.
Che questa sia la procedura, è desumibile dal fatto che è il datore di lavoro a presentare, utilizzando un modulo informatico, la domanda di emersione (e, quindi, l’interlocutore diretto dell’ente è il datore di lavoro), nonché dal rilievo che in detta domanda “informatica” (per così dire, standard) devono essere contenuti “i dati identificativi del datore di lavoro” (cfr lett a) c. 4 art. 1 ter) e “l’indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario” (cfr lett b) c. 4 art. 1 ter), ovverosia per il primo, oltre alle generalità, anche tutto ciò che serva per reperirlo, quale ad esempio residenza e indirizzo, e per il secondo solo generalità e nazionalità.
Peraltro, sul punto dissipa ogni dubbio la circolare n. 7950 del 7.12.2010 laddove, occupandosi del caso in cui si rechi presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione soltanto il datore di lavoro, ha chiarito che è obbligo del datore di lavoro informare e avvisare il lavoratore della data di convocazione presso lo Sportello. Si legge “… questi dovrà confermare di aver assolto alI’obbligo di informare il lavoratore sulla necessità di presentarsi alla convocazione presso lo Sportello Unico per completare la procedura di emersione …”.
Tanto detto equivale a dire che a fronte dell’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore della convocazione presso lo Sportello Unico, vi è il diritto del lavoratore di venire a conoscenza di tale data e di esserne perciò avvisato.
Il secondo.
La procedura di emersione di cui all’art. 1 ter 1. 102/09 involge la posizione irregolare di due soggetti, da un lato il datore di lavoro, dall’altro il lavoratore, e garantisce, nel periodo in cui si svolge, la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale e relative all’impiego dei lavoratori (cfr c. 8 art. 1 ter: “dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi tutti i procedimenti penali e amministrativi…”); procedimenti che rivivranno in caso di rigetto o di archiviazione della procedura o di mancata presentazione della dichiarazione di emersione. Nel periodo in cui vige la procedura vi è anche il divieto di espellere lo straniero (cfr c. 10 art. 1 ter), mentre l’estinzione dei reati e degli illeciti di cui alla legge 102/09 discenderà solo dal completamento della procedura di regolarizzazione attraverso la sottoscrizione del contratto di soggiorno, la comunicazione all’Inps e il rilascio del permesso di soggiorno (cfr. c. 11 art 1 ter).
Tanto comporta che la partecipazione di entrambe le parti alla procedura detta sia indispensabile e, soprattutto, che chiare e, ove necessarie, distinte appaiono le posizioni del datore di lavoro e del lavoratore, attese le non indifferenti implicazioni che tale procedura riversa su entrambi i protagonisti.
Ma tanto comporta, soprattutto, che la procedura di regolarizzazione debba essere completata: vi é un diritto delle parti a veder comunque completata la procedura iniziata con la presentazione della dichiarazione di emersione, fatto salvo il verificarsi di ogni peculiare evento diverso dalla prosecuzione del rapporto di lavoro.
Si spiega così che il legislatore abbia voluto prevedere l’archiviazione della procedura (con tutto ciò – come già detto – che ne consegue) per la sola ipotesi in cui nessuna delle due parti si presenti alla convocazione senza preoccuparsi di darne giustificato motivo (cfr ultima parte c. 7 art. 1 ter) : in tal caso è manifesto il disinteresse di entrambe le parti alla conclusione della procedura.
Si spiega, così, che il Ministero dell’Interno, in sede di circolari, abbia preso in esame le posizioni di ciascuna delle parti anche alla luce del comportamento tenuto dall’altra parte.
Ha detto, infatti, se il datore di 1avoro, dopo aver presentato la domanda, voglia rinunciare all’istanza, sarà comunque tenuto a completare la procedura di emersione, perfezionando la volontà di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario (già manifestata con la presentazione della domanda e con il pagamento del contributo) firmando presso lo Sportello il contratto di soggiorno contestualmente al lavoratore extracomunitario in relazione e per il periodo di effettivo impiego del lavoratore.
Solo dopo aver perfezionato tali adempimenti, il datore di lavoro potrà porre fine al rapporto di lavoro; la rinuncia alla dichiarazione di emersione – che comporterà l’archiviazione del procedimento con la cessazione della sospensione dei procedimenti sanzionatori – dovrà essere formalizzata dal datore, il quale dovrà versare i contributi a favore del lavoratore, mentre quest’ultimo potrà chiedere i1 rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
In altri termini, una volta che il datore di lavoro ha deciso di presentare la domanda di sussistenza di un rapporto di lavoro con un extracomunitario ad esempio, dovrà sempre – anche quando decida di rinunciare all’istanza – garantire al lavoratore la stipula del contratto di soggiorno almeno per quella parte di rapporto di lavoro che il datore di lavoro ha già dichiarato sussistere nel corpo della dichiarazione. In tal modo cadranno sul datore di lavoro le conseguenze della archiviazione della procedura (cfr cessazione della sospensione dei procedimenti) mentre il lavoratore potrà, almeno per il periodo pregresso, chiedere il rilascio del permesso di soggiorno: la sua posizione irregolare, almeno per quel segmento, sarà in qualche modo sanata.
Si spiega così che il Ministero abbia affrontato anche l’ipotesi in cui si interrompa il rapporto di lavoro anche per motivi diversi dalla rinuncia all’istanza di emersione da parte del datore di lavoro. Anche in questo caso, specificati i motivi che hanno causato l’interruzione, deve essere sottoscritto comunque il contratto di soggiorno dal datore di lavoro e dal lavoratore per il periodo relativo all’effettivo impiego del lavoratore, e solo a seguito di tale adempimento si avrà la conseguente estinzione dei reati e degli illeciti.
Si spiega che il Ministero abbia previsto anche la situazione in cui il datore di lavoro si presenti il giorno della convocazione presso lo Sportello unico e altrettanto non faccia il lavoratore: in tal caso per il datore di lavoro, sul quale incomberà l’onere di dimostrare di aver avvisato della convocazione il lavoratore, si procederà agli adempimenti detti (ovverosia sottoscrizione del contratto di soggiorno, assunzione del lavoratore e cessazione del rapporto di lavoro) con conseguente estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi.
Orbene, sulla premessa che quelli sin qui detti siano i punti fermi della procedura di regolarizzazione in esame, si tratta di farne concreta applicazione al caso in oggetto.
Effettivamente, nel caso in esame non risulta che la sig.ra F. A. sia stata avvertita dal sig. G. V. delle date fissate dall’ufficio Sportello Immigrazione per la stipula del contratto di soggiorno e per il rilascio del permesso di soggiorno.
La documentazione versata al fascicolo da contezza solo del fatto che il sig. G. V. (che aveva presentato domanda di regolarizzazione della posizione lavorativa della sig.ra F. A. versando il contributo di Euro 500,00) sia stato regolarmente convocato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione sia il 30/06/2010 sia una seconda volta il 03/08/2010, e che, in considerazione della sua assenza (e di quella della lavoratrice), sia stato anche, ma invano, sollecitato a rendere osservazioni al riguardo.
Depone in tal senso la lettura del provvedimento del 12 ottobre 2010 [...] con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione, dando atto di quanta sopra rilevato, ha disposto l’archiviazione dell’istanza di emersione per cui è causa.
A fronte di tanto, e in presenza di una espressa doglianza con cui la lavoratrice F. A. ha lamentato di non saper nulla di quelle convocazioni, in atti non vi é alcunchè che consenta al contrario di dire che il sig. G. V. invece, abbia informato l’extracomunitaria delle date fissate dall’ufficio Sportello Immigrazione per la stipula del contratto di soggiorno (con tutte le relative conseguenze).
Peraltro, il comportamento processuale del sig. G. V. – che non ha inteso costituirsi nella presente procedura d’urgenza – rende tale denunciata circostanza incontestata.
Quindi, sia pure nei limiti della sommarietà della cognizione di tale procedura d’urgenza, è provato che il sig. G. V. non ha assolto all’obbligo di avvisare la lavoratrice con conseguente violazione delle prerogative e diritti di quest’ultima.
È dato incontrovertibile che la procedura di regolarizzazione sia stata archiviata (melius rigettata la domanda di emersione) senza che una delle parti – la lavoratrice – fosse a conoscenza delle convocazioni presso lo Sportello.
Non può dirsi allora vi sia stata una scelta libera e consapevole della sig.ra F. A., di modo che non possono gravare su di lei, sic et simpliciter, le conseguenze della archiviazione e/o rigetto della procedura (cessazione della sospensione dei procedimenti amministrativi e penali, cessazione del divieto di espulsione).
Gli atti al vaglio del Giudice consentono, inoltre, di acclarare che il datore di lavoro, oltre a non aver avvisato la cittadina extracomunitaria, non ha completato – come impostogli dalla legge e dalle circolari proprio a tutela delle ragioni del lavoratore – la procedura amministrativa mediante la sottoscrizione del contratto di soggiorno almeno per il periodo di effettivo impiego, impedendo, di tal guisa, che alla sig.ra F. A.. fosse rilasciato, almeno, il permesso di soggiorno per attesa occupazione.
In definitiva, ritiene il Giudice che, poichè irrinunciabile è l’interesse del lavoratore a vedersi riconoscere le forme di regolarizzazione lavorativa e di permanenza sul territorio italiano, innegabile il diritto a conoscere la data fissata per la stipula del contratto di soggiorno; ineludibile il diritto a veder completata la procedura amministrativa di regolarizzazione mediante la stipula del detto contratto, sussista nel caso di specie il c.d. fumus boni iuris.
La disamina delle conseguenze che, in astratto, scaturiscono dal rigetto o dall’archiviazione di una qualsivoglia procedura di emersione e di quelle che, in concreto, interessano la ricorrente (possibile decreto di espulsione, ripresa di procedimenti amministrativi e penali già iniziati e poi sospesi o instaurazione di nuovi) pone in luce e rende più che palese l’irreparabilità del pregiudizio su di lei incombente, sicchè vi sono i requisiti per ritenere sussistente il c.d. periculum in mora.
Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte e nei limiti delle stesse il ricorso va accolto, e va dichiarato il diritto della sig.ra F. A. di ottenere la completa regolarizzazione amministrativa di cui all’art. 1 ter 1. 102/09 in relazione alla procedura avviata dal sig. G. V. con la presentazione della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare in data 24.9.2010.
[...]
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e – previa sospensione dell’efficacia del provvedimento del 12/10/2010 dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Parma di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata da G. V. in data 24.9.09 in favore di A. F. – dichiara il diritto di A. F. ad ottenere il completamento della procedura di regolarizzazione del suo rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 1-ter 1. 102/09.
Ordina al datore di lavoro di adoperarsi perché, secondo le indicazioni di cui in parte motiva, siano compiute tutte le attività a tal fine necessarie previste dal comma 7 art. 1-ter, così come letto anche alla luce delle circolari del Ministero dell’Interno n. 6466 del 29.10.09 e 7950 del 7.12.2009.
[...]
Così deciso in Parma, 30 novembre 2011.
IL GIUDICE DEL LAVORO

STRANIERI – Se il giudice non spiega perchè lo straniero è pericoloso socialmente, non può convalidare l’espulsione

•27 gennaio 2012 • Lascia un commento

Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, Ordinanza del 18 novembre 2011, n. 24389

 

CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI CIVILE

ORDINANZA N. 24389

18 NOVEMBRE 2011

È stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 270 bis c.p.).

FATTO
M.M.B.M. cittadino extracomunitario, con atto notificato il 20 maggio 2010 al Prefetto e al Questore di Benevento, ha chiesto a questa Corte di cassare il provvedimento del locale Giudice di pace, che ha respinto il suo ricorso avverso il decreto del primo, che disponeva la sua espulsione dal
territorio nazionale per essersi trattenuto illegalmente in Italia, dopo essere stato scarcerato nel nostro paese, all’esito di una pena detentiva irrogata per associazione a delinquere per finalità di terrorismo (art. 270 bis c.p), convalidando con lo stesso atto l’ordine del secondo di trattenimento presso il Centro di identificazione ed espulsione di Ponte Galeria in Roma, sino all’esito del procedimento in corso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, che aveva raccomandato di sospendere l’esecuzione dell’atto espulsivo.
Il giudice di pace ha ritenuto esservi i presupposti degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non avendo il ricorrente dimostrato di essere in regola con il permesso di soggiorno e in possesso di passaporto con visto di ingresso in Italia, per cui il Prefetto non poteva che disporre l’espulsione, essendo lo straniero privo di titolo legittimante la sua presenza in Italia. Il principio di legalità ha imposto al Prefetto l’espulsione, escludendo che il provvedimento cautelare emesso in sede sopranazionale dalla Corte dei diritti dell’uomo, su ricorso dello stesso M. contro l’Italia, potesse impedire l’esecuzione dell’espulsione, per la quale correttamente il questore aveva disposto l’accompagnamento presso un C.I.E., per gli accertamenti necessari a dar luogo all’accompagnamento alle frontiere.
I motivi di ricorso sono quattro: 1) violazione dell’art. 111 Cost. e 132 c.p.c., perché il decreto impugnato non riporta le generalità delle parti ed è totalmente immotivato. La mancanza dei motivi nel caso dà luogo a nullità del decreto oggetto di ricorso (si cita: Cass. n. 19068 del 2007); 2) violazione dell’art. 111 Cost. in rapporto agli artt. 99, 101 e 112 c.p.c., avendo il giudice di pace giustificato l’espulsione per non essere il ricorrente in possesso di passaporto e visto di ingresso in territorio nazionale, nel quale è però entrato regolarmente nel 2005, tradotto dall’Austria a seguito dell’ordine di carcerazione a suo carico per il reato di associazione terroristica, per cui era stato condannato. Solo formale appare nel caso la decisione nella parte in cui collega alla mancanza di permesso di soggiorno, la correttezza pretesa dell’espulsione; 3) violazione dell’art. 112. Cost. E dell’art. 13 comma 8 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, perché invece di accogliere o respingere il ricorso come statuisce la legge, ha convalidato il decreto di espulsione, pur essendo la convalida prevista solo per il trattenimento presso un C.I.E. 4) Violazione dell’art. 111 Cost. in riferimento all’art. 295 c.p.c. e alla legge n. 130 del 2 agosto 2008 di ratifica del Trattato di Lisbona, cui il giudice italiano deve adeguarsi, così come ai principi espressi a Strasburgo nella lettura dei giudici sopranazionali della Convenzione dei diritti dell’uomo. Nel caso esisteva già un intervento cautelare
del giudice sopranazionale, in base al quale il giudice interno non poteva che sospendere cautelarmente ogni procedura in corso dinanzi ad esso, in ragione dei procedimenti sopranazionali relativi agli stessi atti relativi a stranieri. Dinanzi alla Corte di Strasburgo vi era la procedura n. 9961 del 2010, M. c. Italia, per cui la sospensiva della Corte europea avrebbe imposto un provvedimento analogo di sospensione della espulsione, fino all’esito del giudizio sopranazionale.

DIRITTO
Il giudice di pace, con il decreto in calce al verbale di udienza del 3 maggio 2010, ha motivato correttamente il rigetto del ricorso contro la espulsione perché, indipendentemente dalle modalità di ingresso del M. in Italia, all’atto della scarcerazione egli era privo di permesso di soggiorno, per cui ben poteva essere destinatario di un provvedimento di espulsione.
Il primo motivo di ricorso è quindi manifestamente infondato e da rigettare, sussistendo la motivazione del decreto impugnato in questa sede, con conseguente rigetto del secondo motivo che chiede la cassazione del provvedimento di merito solo perché sarebbe formale la motivazione di esso, che rileva comunque circostanze vere e ostative alla permanenza in Italia dello straniero come la mancanza del permesso di soggiorno o del passaporto e del visto di ingresso; altrettanto è a dire per il terzo motivo di ricorso anche esso manifestamente infondato in quanto appare solo formale la censura del mancato uso dell’espressione accoglie o respinge il ricorso, cui fa espresso riferimento anche l’art. 13 della L. 286 del 1998, dal momento che la convalida del provvedimento di accompagnamento presso il C.I.E. del ricorrente, espressamente decisa dal giudice adito, implica il rigetto del ricorso contro l’espulsione. In sostanza, il trattenimento disposto dal questore comporta certamente una sorta di sospensione che conforma le scelte delle autorità amministrative di adeguarsi alla misura cautelare della Corte di Strasburgo, di cui non viene precisata la natura e il contenuto nel ricorso stesso che, per tale profilo, appare non autosufficiente e deve dichiararsi inammissibile. In sostanza, nella fattispecie, non è stata adottata una espulsione collegata alla particolare pericolosità dello straniero di cui all’art. 13, secondo comma, lett. c del Lgs. n. 286 del 1998 (su cui cfr. Cass. n. 17585 del 2010) ma solo un atto amministrativo vincolato che ha espulso lo straniero extracomunitario, perché non in possesso della documentazione che gli consente di fermarsi e trattenersi in Italia ed, entro tali limiti, il decreto del giudice di pace che rigetta tale ricorso, contro il provvedimento del Prefetto, convalidando quello consequenziale del Questore di accompagnamento presso un Centro di Identificazione e di espulsione non può che ritenersi motivato e conforme a legge, per cui la richiesta della sua cassazione non può che essere rigettata.
In conclusione, il relatore opina che il primo, secondo e terzo motivo del ricorso siano manifestamente infondati e debbano rigettarsi, mentre il quarto deve dichiararsi inammissibile; chiede pertanto al Presidente della sesta sezione di questa Corte di fissare l’adunanza in camera di consiglio per la decisione ai sensi dell’art. 375 n. 1, c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il collegio, esaminati la relazione e gli scritti difensivi in atti, non condivide gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta, con particolare riferimento all’affermata natura dell’espulsione ritenuta disposta solo per la irregolare presenza in Italia del M.
[...]
Il ricorso deve essere accolto perché dagli atti di causa è emerso che il ricorrente non è stato espulso
in via amministrativa perché irregolarmente presente in territorio italiano, ma in quanto ritenuto “persona pericolosa per la pubblica sicurezza in quanto condannato per reati di terrorismo internazionale”, come dimostra pure il provvedimento cautelare rivolto alle autorità amministrative della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo.
L’assoluta mancanza di ogni motivazione del provvedimento impugnato in ordine a tale profilo dell’espulsione, disposta ai sensi dell’art. 13, secondo comma, lett. c) del D.Lgs. n. 286 del 1998 comporta l’omesso controllo dal giudice di pace della sussistenza dei presupposti di fatto dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose indicate dall’art. 1 della legge 27.12.1956 n. 1423, come sostituito dall’art. 2 della legge 3.8.1988 n. 327 (cfr. Nello stesso senso Cass. sez. 6 ord. 27 luglio 2010 n. 17585 con l’analitica indicazione di tali presupposti).
La mancanza di tali elementi di individuazione della pericolosità dello straniero nella motivazione del provvedimento impugnato, impone l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso perché manifestamente fondati, pur essendovi nel decreto del giudice le generalità del ricorrente, a differenza di quanto denunciato con il primo motivo di impugnazione.
Il terzo motivo di ricorso resta assorbito dall’accoglimento dei primi due, così come quello della pregiudizialità delle pronunce della Corte di Strasburgo nella presente causa, con riferimento ai provvedimenti cautelari adottati in quella sede destinati alle autorità amministrative addette al controllo degli stranieri.
In conclusione il ricorso deve essere accolto perché manifestamente fondato nei suoi primi due motivi e il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio della causa al giudice di pace di Benevento in persona di diverso giudicante, perché provveda anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, che, per la soccombenza, devono porsi a carico degli intimati in questa sede.

P.Q.M.
Accoglie i primi due motivi del ricorso poiché dichiara assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al giudice di pace di Benevento in persona di diverso giudicante anche per le spese della presente fase di legittimità.

E’ cassato con rinvio il decreto del Giudice di pace che ha respinto il ricorso avverso il
provvedimento di espulsione. Atteso che tale atto è stato emesso non con riferimento alla
condizione di irregolarità dello straniero, ma bensì con riguardo alla sua pericolosità sociale,
collegata alla condanna per il reato di associazione a delinquere con finalità di terrorismo, lo stesso
avrebbe dovuto espressamente motivare circa l’appartenenza dello straniero ad una delle categorie
di pericolosità sociale previste dall’ordinamento.

STRANIERI – Illegittimo il diniego di conversione da pds studio a pds lavoro autonomo per la mancanza oggi di un reddito: bisogna valutare le concrete possibilità di un reddito in futuro

•27 gennaio 2012 • Lascia un commento

TAR Piemonte, Sezione Seconda, Sentenza del 13 dicembre 2011, n. 1292

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

[...]
per l’annullamento

del provvedimento Prot. 38537/11, inerente alla pratica n. P-TO/L/Q/2011/104331, emesso dalla Prefettura – Sportello Unico per l’Immigrazione – di Torino in data 28.06.2011, notificato alla ricorrente successivamente al 13.07.2011, avente ad oggetto un diniego di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.
[...]
Con il ricorso si chiede l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento Prot. 38537/11, inerente alla pratica n. v-TO/L/Q/2011/104331, emesso dalla Prefettura – Sportello Unico per l’immigrazione – di Torino in data 28.06.2011, notificato alla ricorrente successivamente al 13.07.2011, avente ad oggetto il diniego di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.
Si lamenta:
1 – Eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed erroneità della motivazione.
2 – Violazione di legge, con riferimento all’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed erroneità della motivazione.
[...]
Il ricorso è fondato.
La ricorrente ha fatto ingresso nel territorio dello Stato nel 2003. Dopo essersi iscritta alla facoltà di medicina veterinaria presso l’Università di Torino otteneva un permesso di soggiorno per motivi di studio. Tale permesso veniva periodicamente rinnovato permettendo alla ricorrente di terminare con ottimi risultati il proprio corso di studi, conseguendo il diploma di laurea in data 7 aprile 2010.
Il successivo 17 giugno 2010 la medesima superava l’esame di Stato per l’iscrizione all’albo dei veterinari, nel quale veniva formalmente iscritta il 15.03.2011 in occasione del giuramento professionale. In possesso di un titolo accademico autorizzante lo svolgimento della libera professione, la dott.ssa avanzava richiesta di conversione del proprio permesso di soggiorno per motivi di studio in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – in data 25.03.2011.
Il 15.04.2011 veniva fissato un primo incontro in Prefettura per consentire alla ricorrente di produrre la documentazione necessaria al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Conformemente all’art. 26 comma 3 T.U. e alle disposizioni contenute nella Circolare del Ministero dell’Interno n. 490 del 30.01.2009 veniva richiesto alla ricorrente copia del permesso di soggiorno in corso di validità, la dimostrazione di un reddito di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione sanitaria, la certificazione di idonea sistemazione alloggiativa ed infine la documentazione prevista dalla norma per lo svolgimento dell’attività prescelta.
All’incontro la dott.ssa presentava presso l’Ufficio competente il contratto di collaborazione stipulato con il Centro di Referenza Veterinario (VRC), in base al quale la ricorrente avrebbe esercitato attività di guardia medica domiciliare. Tale prestazione sarebbe stata resa dalla professionista nel contesto di un rapporto che non avrebbe avuto in alcun modo carattere di lavoro subordinato e che avrebbe comportato l’esecuzione dell’attività attraverso una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro. Per lo svolgimento di tale attività veniva previsto un compenso pari al 40% lordo dell’imponibile di ogni fattura di prestazione del servizio, il cui corrispettivo annuo stimato era pari a 10.000 euro.
[...]
Il 16.06.2011 la ricorrente riceveva un primo preavviso di rigetto dell’istanza proposta, con il quale lo Sportello Unico avvisava la medesima della “mancata produzione della documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti necessari per la concessione della conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a motivi di lavoro autonomo”.
Con tale motivazione, l’amministrazione informava dunque la richiedente del parere negativo espresso dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Torino relativamente alla sua domanda.
Appena sette giorni dopo la notifica del primo provvedimento, la riceveva un secondo preavviso di rigetto (notificato in data 23.06.2011), con il quale lo Sportello Unico comunicava la “non accoglibilità dell’istanza per mancata dimostrazione di un reddito di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria”.
Così, in risposta a quest’ultimo preavviso di rigetto, il 29.06.2011 la dott.ssa provvedeva al deposito – e all’invio mediante raccomandata – delle osservazioni richieste in ordine alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, unitamente alla copia del contratto di collaborazione già precedentemente presentato allo Sportello Unico.
Tali osservazioni non venivano accolte dal medesimo Sportello Unico, che in data 28.06.2011, disattendendo il termine di sospensione endoprocedimentale previsto dall’art. 10 bis della legge 241/90 per la presentazione di documenti o memorie, adottava il provvedimento di rigetto dell’istanza di conversione citata, notificato successivamente al 13.07.2011.
Secondo tale provvedimento la dott.ssa “non ha dato dimostrazione di un reddito di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e non è stata prodotta copia del contratto di locazione relativo all’alloggio indicato alla domanda”.
Merita accoglimento la censura di eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed erroneità della motivazione.
L’art. 26 comma 3 del D. Lg.vo n. 286 del 1998 dispone che “i lavoratori non appartenenti all’Unione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato un’attività non occasionale di lavoro autonomo devono dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria”.
I criteri imposti al fine della conversione di un titolo di soggiorno per motivi di studio in un permesso di soggiorno per lavoro autonomo sono previsti e disciplinati dall’art. 39 c. 9 D.P.R. del 31 agosto 1999 n. 394, il quale dispone che “oltre a quanto previsto dall’articolo 14, lo straniero già presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale, può richiedere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A tal fine lo Sportello Unico, su richiesta dell’interessato, previa verifica della disponibilità delle quote d’ingresso per lavoro autonomo, determinate a norma dell’art. 3 co. 4 TU, rilascia la certificazione di cui all’art. 6 T.U. sulla base della documentazione di cui ai commi 1 …” ovvero qualora dimostri di disporre di una somma in Italia non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all’assegno sociale (art. 39 c. 3).
Decisivo diviene dunque il riferimento ad un criterio “economico”: lo straniero che intende svolgere lavoro autonomo deve dimostrare di possedere un reddito annuo, proveniente da fonti lecite superiore a euro 8.500,00.
La ricorrente non ha mai svolto attività lavorativa durante tutto il periodo del proprio corso di studi, vivendo del contributo economico della propria famiglia, che periodicamente le inviava una somma di denaro strettamente necessaria per le proprie esigenze. Solo in seguito al conseguimento della laurea e alla successiva abilitazione presso l’ordine dei veterinari, la ricorrente riusciva a stipulare un contratto di collaborazione per lo svolgimento di attività autonoma di guardia medica domiciliare.
L’esercizio di tale attività, svolta in collaborazione con i professionisti del Centro di Referenza Veterinario, le avrebbe garantito un compenso pari al 40% lordo dell’imponibile di ogni fattura di prestazione dei Servizi di Guardia medica Veterinaria ed il cui corrispettivo annuo stimato sarebbe pari a 10.000 euro.
Nonostante la tempestiva produzione del suddetto contratto di collaborazione, la Prefettura inviava un preavviso di rigetto motivato dalla mancata dimostrazione di un reddito di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
Osserva il Collegio che, ai fini del rinnovo (o conversione) del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, la pregressa disponibilità di sufficienti mezzi di sostentamento, rappresenta un termine di raffronto utile e ragionevole di per sé non sufficiente a definire il procedimento, dovendo invece inserirsi in un “paniere” di elementi rilevanti, tra i quali in primo luogo le concrete prospettive lavorative (e dunque anche reddituali) dello straniero richiedente, ma anche la durata della sua permanenza in Italia e il grado di inserimento sociale, documentato ad esempio dal percorso lavorativo o di studi pregresso; per cui mentre il rinnovo é in via generale condizionato alla disponibilità reddituale, quando si tratta di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro esso é subordinato all’esistenza di un elemento (il contratto) idoneo a dimostrare non tanto la disponibilità, quanto la capacità reddituale. Viene in tal modo privilegiato un profilo rivolto al futuro, piuttosto che un elemento riguardante il periodo già decorso.
Deve, dunque, ritenersi che la conversione di un permesso di soggiorno da studio a lavoro autonomo (proprio per le caratteristiche intrinseche della libera professione) consegue ad una valutazione prognostica favorevole circa l’inserimento della persona nel mondo del lavoro e la conseguente titolarità di un reddito sufficiente per il proprio sostentamento, dimostrazione che sarà possibile soltanto al momento della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di attività.
A maggior ragione un neo libero professionista, che ha goduto sino alla abilitazione professionale del sostegno economico della famiglia, poiché studente, difficilmente può fornire indicazioni certe ed esatte sui benefici economici che la sua collaborazione produrrà, se non attraverso un prospetto economico atteso per il futuro stimato su criteri oggettivi e comparati.
La Prefettura illogicamente ha assunto a parametro inderogabile la soglia rigida e statica del reddito minimo richiesto, omettendo di valutare adeguatamente, in sede prognostica per il futuro, le circostanze obiettive rappresentate e documentate.
Merita, altresì, accoglimento il secondo motivo di censura con il quale si lamenta la violazione di legge, con riferimento all’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed erroneità della motivazione.
La comunicazione dei motivi del preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis permette al privato di predisporre apporti utili a prospettare fatti prima ignorati o mal valutati, dà impulso alla rimozione – ove possibile – dei fattori ostativi all’accoglimento della istanza, in sostanza spinge verso il completamento della cornice istruttoria nella quale si andrà ad inserire il provvedimento finale. Soprattutto l’art. 10 bis della l. n. 241/90 “interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei 10 giorni”. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni sarà poi data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
Nella fattispecie la ricorrente ha ricevuto un primo preavviso di rigetto in data 16.06.2011, il quale veniva sommariamente motivato dall’assenza di “documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti necessari per la concessione della conversione del permesso di soggiorno”, senza specificare l’identità di tali documenti e soprattutto senza spiegare alla destinataria i motivi dell’inidoneità della documentazione precedentemente fornita.
Senza attendere il termine di sospensione endoprocedimentale imposto dalla norma in esame, il 23.06.2011, dunque ad una settimana di distanza dalla prima notifica, lo Sportello Unico provvedeva ad inviare il secondo preavviso di rigetto. Il provvedimento veniva diversamente motivato dalla sola assenza di un “reddito di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria”.
Entro i dieci giorni successivi alla notifica del secondo preavviso di rigetto la dott.ssa provvedeva tempestivamente a comunicare allo Sportello Unico per l’Immigrazione le osservazioni conformemente al dettato di cui all’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990.
Tali osservazioni illegittimamente non venivano prese in considerazione dalla P.A. che appena cinque giorni dopo la notifica del secondo preavviso di rigetto, provvedeva a redigere il provvedimento finale di rigetto dell’istanza di conversione, notificato poi all’interessata successivamente al 13.07.2011, poiché ad avviso della Prefettura la dott.ssa “non ha dato dimostrazione di un reddito di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e non è stata prodotta copia del contratto di locazione relativo all’alloggio indicato alla domanda”.
Il provvedimento finale di diniego di conversione del titolo di soggiorno è illegittimo anche perché adottato in violazione del termine di sospensione endoprocedimentale previsto dall’art. 10 bis per la produzione di eventuali osservazioni da parte del richiedente; infatti la regola procedimentale dell’art. 10 bis della l. 242 cit. che valorizza il momento del contraddittorio tra privato e P.A. ed incide sul contenuto dell’atto finale indicando un contenuto necessario della motivazione, risulta violata quando non vengono illustrate, nella motivazione del provvedimento finale, le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni rese dalla parte interessata, non potendosi neppure in evidenza porre rimedio alla violazione con integrazione in via postuma in sede processuale.
Il ricorso va, pertanto, accolto e l’atto impugnato va, conseguentemente annullato, facendo obbligo all’Amministrazione resistente di definire il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno in osservanza dei principi sopra affermati.
In considerazione della novità delle questioni trattate, sussistono i giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso di cui in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato facendo obbligo all’Amministrazione resistente di definire il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno in osservanza dei principi affermati in motivazione.
[...]
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 [...]

EMERSIONE COLF/BADANTI – Emersione colf/badanti: lo straniero ha diritto al permesso per attesa occupazione se il datore di lavoro non si presenta alla convocazione (e non lo informa)

•27 gennaio 2012 • Lascia un commento

TAR Piemonte, Sezione Seconda, Sentenza del 17 dicembre 2011, n. 1315
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

[...]
per l’annullamento

del provvedimento emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione istituito presso la Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo – di Torino in data 15.07.2011, avente ad oggetto l’archiviazione dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata, ai sensi dell’art. 1 ter L. 102/2009, dalla signora Spina Paola a favore del ricorrente.
[...]
Con ricorso notificato il 5.10.2011 il sig. , cittadino marocchino, ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento con il quale, il 15.07.2011, lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Torino aveva disposto l’archiviazione dell’istanza di emersione presentata in suo favore dalla sig.ra Spina Paola per “mancata presentazione, senza giustificato motivo, delle parti, nonostante convocazione per la sottoscrizione del Contratto di Soggiorno”.
Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha lamentato violazione di legge, con riferimento all’art. 1 ter l.n. 102/2009, assumendo di non aver ricevuto alcuna comunicazione della data della convocazione presso lo SUI né dall’Amministrazione, né dalla sua datrice di lavoro che si era presentata da sola all’Ufficio dichiarando di non voler perfezionare la procedura di emersione.
[...]
Il ricorso è fondato e deve essere accolto: come evidenziato dalla giurisprudenza, “l’accoglimento della sanatoria è legato alla sussistenza dei presupposti positivi, quali l’esistenza di un rapporto di collaborazione domestica in essere da almeno tre mesi alla data del 30.6.2009 e che non si era interrotto alla data di presentazione della domanda prevista nel mesi di settembre del 2009, e alla mancanza di elementi ostativi indicati al comma 13 dell’art. 1 ter D.L. 789. Quando tutti gli elementi soprindicati sono presenti, la sanatoria non può essere lasciata alla discrezione del datore di lavoro che potrebbe non aver più interesse a perfezionare il contratto di soggiorno poiché tra la data di presentazione della domanda e quella di convocazione in Prefettura potrebbe essere successo qualcosa che rende inutile o, comunque, non più proficuo il rapporto di lavoro. In un caso del genere la procedura di regolarizzazione deve andare in porto dovendosi intendere l’archiviazione come un provvedimento che attesta il difetto di interesse di entrambe le parti. Diversamente si darà atto del perfezionarsi della procedura di regolarizzazione e del tempo di durata del contratto di lavoro ed al lavoratore extracomunitario verrà concesso un permesso per attesa occupazione ex art. 22, comma 11, T.U.Imm.” (TAR Lombardia, Milano, Sezione IV, 13.12.2010, n. 7528/2010)
L’atto impugnato, nel quale l’Amministrazione ha disposto l’archiviazione della pratica per “mancata presentazione delle parti”, senza aver provveduto a notificare per tempo l’avviso di convocazione anche al lavoratore, non consentendogli, così, di conoscere lo stato della pratica e, soprattutto, di manifestare il proprio interesse alla sua definizione, va, pertanto, annullato per violazione dell’art. 1 ter l.n. 102/2009, affinché l’Amministrazione possa approfondire a livello di istruttoria il reale andamento del rapporto di lavoro per poi determinarsi rispetto alla sanatoria, a seconda che siano stati integrati o meno i presupposti positivi e negativi cui la stessa è subordinata.
[...]
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 [...]

STRANIERI – Illegittima la revoca del nulla osta al lavoro, senza previo avviso dell’avvio del procedimento

•27 gennaio 2012 • Lascia un commento

TAR Lombardia, Sezione Quarta, Sentenza del 1° dicembre 2011, n. 3024

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

[...]
per l’annullamento, previa sospensione,

del provvedimento Prot. n. P_VA/L/Q/2007/105921 area IV – S.U.I., notificato il 16.3.2010, con il quale la Prefettura di Varese, Ufficio Territoriale del Governo, Sportello Unico per l’immigrazione, ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato domestico P_VA/L/Q/2007/105921 emesso in favore della ricorrente il 09.03.2009;
[...]
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, in qualità di datore di lavoro di impugnava il provvedimento indicato in epigrafe che aveva revocato il nulla osta a suo tempo concesso all’assunzione del lavoratore extracomunitario perché aveva verificato che il provvedimento era stato rilasciato in esubero rispetto alle quote di ingresso stabilite per l’anno 2007 in quanto per la Provincia di Varese era prevista la possibilità di assunzione di 40 cittadini provenienti dal Bangladesh.
Il ricorso si fonda su tre motivi.
Il primo denuncia la violazione degli artt. 21 quinquies e 21 octies L. 241\90 poiché non vi era nessuna ragioni di interesse pubblico per adottare un provvedimento di autotutela dal momento che l’errore nel valutare la nazionalità del lavoratore era stato commesso dall’amministrazione e non era previsto alcun indennizzo per la revoca disposta.
Non era stato dato inoltre all’interessata l’avviso dell’avvio del procedimento di autotutela impedendole una proficua partecipazione procedimentale.
Non si è tenuto conto infine dell’affidamento che si era ingenerato nella ricorrente per effetto del lungo lasso di tempo trascorso e l’instaurazione di un rapporto fiduciario con il dipendente.
Il secondo motivo lamenta una carenza di motivazione del provvedimento poiché esso va riferimento ad un errore di digitazione con il mouse del computer al momento della presentazione della domanda per via telematica, poi, però, sanato con la produzione dei documenti che correttamente indicavano l’esatta nazionalità del lavoratore da assumere.
L’errore era quindi da attribuirsi più ad una carenza di istruttoria che non ad un mero errore materiale della ricorrente.
Il terzo motivo contesta il superamento del termine per la conclusione del procedimento di rilascio del nulla osta in violazione dell’art. 2 L. 241\90.
[...]
Il ricorso è fondato.
Il primo motivo di ricorso deve essere accolto e ciò consente di ritenere assorbiti gli altri motivi di ricorso.
Non può condividersi il richiamo contenuto nello stesso agli artt. 21 quinquies e 21 octies L. 241\90 poiché in realtà si tratta non di una revoca del provvedimento in senso tecnico e cioè per motivi di opportunità, ma di un annullamento di ufficio per motivi di legittimità e quanto al mancato avviso dell’avvio del procedimento la norma violata è l’art. 7 L. 241\90 e non l’art. 21 octies della stessa legge.
Di conseguenza ogni riferimento alla mancata previsione di un indennizzo contenuto nel motivo di ricorso è fuori contesto.
Ma se si esaminano nella sostanza le doglianze avanzate dalla ricorrente, emerge l’illegittimità del provvedimento sia per motivi di natura procedimentale che sostanziale.
Sotto il primo profilo non è stato dato l’avviso dell’avvio del procedimento di autotutela che essendo volto all’emanazione di un provvedimento discrezionale non può essere omesso non applicandosi in queste circostanze il secondo comma dell’art. 21 octies che consente di non annullare il provvedimento sia perché non siamo di fronte ad un’attività vincolata, sia perché l’amministrazione non ha dato prova che l’esito del procedimento non poteva essere diverso da quello indicato nel provvedimento impugnato.
Per quanto attiene al contenuto del provvedimento l’amministrazione non ha effettuato alcuna comparazione tra l’interesse pubblico a correggere l’errore commesso nell’applicazione della disciplina dei flussi con l’affidamento che si era ormai ingenerato nella ricorrente che, dopo aver atteso tre anni, era riuscita finalmente a stipulare con il lavoratore extracomunitario un rapporto di lavoro domestico che presuppone anche un rapporto di intuitus personae che non consente una facile rimpiazzo con altro lavoratore.
Il privilegiare il formale rispetto delle quote di ingresso a fronte di un interesse del privato quale quello sopra indicato soprattutto considerando che l’errore era stato cagionato in misura preponderante dall’incuria istruttoria dell’amministrazione, non sembra costituire un corretto utilizzo di quella discrezionalità che è propria dei provvedimenti di autotutela e che deve fare un appropriato uso del bilanciamento tra contrastanti interessi.
Il superamento per un’unità della quota di flusso dei cittadini provenienti dal Bangladesh in una situazione caratterizzata dalla presenza di un ampio numero di extracomunitari presenti in modo irregolare non sembra essere paragonabile quanto ad intensità dell’interesse pubblico ai disagi cui la ricorrente deve andare incontro per effetto dell’annullamento del nulla osta dopo oltre un anno dall’instaurazione del rapporto di lavoro.
Il provvedimento merita pertanto di essere annullato.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
[...]
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 [...]

STRANIERI – Illegittimo diniego rinnovo del permesso di soggiorno, se lo straniero è in Italia da diciotto anni

•27 gennaio 2012 • Lascia un commento

TAR Lombardia, Sezione Quarta, Sentenza del 1° dicembre 2011, n. 3011

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

[...]
per l’annullamento, previa sospensione,

[...]
FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui gli era stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno in considerazione della commissione di un reato in tema di stupefacenti e della mancanza di uno stabile reddito.
Il ricorrente era giunto in Italia nel 1993 all’età di cinque anni per ricongiungimento familiare e da allora è sempre vissuto nel nostro paese ed attualmente lavora con il padre gestendo un piccolo negozio per il commercio di prodotti alimentari, dopo aver lavorato all’esito del conseguimento del diploma di scuola media superiore presso una ditta che poneva in opera climatizzatori.
Nel 2008 il ricorrente veniva condannato per un reato in materia di stupefacenti ad una pena che per effetto della riduzione operata dalla Corte di Appello di Milano veniva sospesa condizionalmente e con il beneficio della non menzione.
Il ricorso si fonda su due motivi il primo dei quali lamenta una violazione delle norme in tema di concessione del permesso di soggiorno dovuta ad un errore nella valutazione dei presupposti poiché non era vero che il ricorrente non aveva conseguito negli anni 2008, 2009 e 2010 redditi sufficienti per il proprio mantenimento poiché poteva documentare un reddito superiore all’assegno sociale per tutti gli anni in questione tenuto conto oltretutto che lo stesso vive ancora in famiglia.
Il secondo motivo censura il mancato bilanciamento nel giudizio di pericolosità tra la gravità del reato commesso e le altre circostanze che la legge impone di valutare nel caso di persone che siano venute in Italia a seguito di ricongiungimento familiare.
[...]
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente ha documentato la percezione di redditi sufficienti per il proprio mantenimento durante tutti gli anni presi in esame nel provvedimento ed inoltre ha dimostrato che sta attualmente gestendo con il padre un’attività commerciale che inizialmente sembrava inattiva solo perché, in mancanza di un valido rinnovo del permesso di soggiorno non era possibile procedere all’iscrizione al registro delle imprese.
Rimane da valutare il giudizio di pericolosità che l’amministrazione esercita in concreto ma con motivazione che merita le critiche formulate con il secondo motivo di ricorso poiché vi è il riferimento a formule di stile e non vi è alcuna valutazione né della condotta processuale del ricorrente e del livello di gravità del reato, né del Il ricorso si fonda su due motivi il primo dei quali lamenta una violazione delle norme in tema di concessione del permesso di soggiorno dovuta ad un errore nella valutazione dei presupposti poiché non era vero che il ricorrente non aveva conseguito negli anni 2008, 2009 e 2010 redditi sufficienti per il proprio mantenimento poiché poteva documentare un reddito superiore all’assegno sociale per tutti gli anni in questione tenuto conto oltretutto che lo stesso vive ancora in famiglia.
Peraltro il reato si pone come unico episodio negativo durante tutto il periodo di permanenza e il ricorrente porta avanti attualmente con il padre un’attività commerciale che offre un reddito sufficiente a garantire il mantenimento dell’intero nucleo familiare.
Il provvedimento deve pertanto essere annullato dovendo l’amministrazione procedere ad una nuova valutazione dei presupposti per la concessione del permesso tenendo conto anche degli elementi emersi in sede di ricorso e della motivazione della sentenza circa le modalità con cui va effettuato il giudizio di pericolosità sociale.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
[...]
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 [...]

STRANIERI – Illegittimo il diniego di rinnovo motivato con la falsità della documentazione sul rapporto di lavoro

•27 gennaio 2012 • Lascia un commento

TAR Lombardia, Sezione Quarta, Sentenza del 1° dicembre 2011, n. 3006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

[...]
per l’annullamento, previa sospensione,

del decreto n. 32597/2010. Imm. emesso in data 24.3.2011.dal Questore della Provincia di Milano, notificato al ricorrente in data 29.7.2011, portante rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno 74571AN,rilasciato dalla Questura di Milano il 1-7-2008 con scadenza 30.06.2010;
[...]
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe che aveva respinto l’istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro subordinato ritenendo che la documentazione relativa al rapporto di lavoro fosse non veritiera tanto da comportare una denuncia dello straniero per il reato di cui all’art. 5,comma 8 bis, D.lgs. 286\98.
Nell’unico motivo di ricorso si censura la circostanza che la presentazione della documentazione poi sequestrata sia stata ritenuta un reato poiché essa era frutto di una truffa posta in essere nei confronti del ricorrente che aveva effettivamente lavorato presso un’impresa edile non conoscendo esattamente la reale denominazione del soggetto giuridico per cui operava e non avendo ricevuto tutta la retribuzione al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
In virtù di tale situazione la richiesta di rinnovo era stata modificata in permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Successivamente veniva assunto da una cooperativa e pertanto l’amministrazione non ha tenuto conto del fatto sopravenuto.
[...]
La presentazione della documentazione di un datore di lavoro che risulta inesistente o coinvolto in pratiche di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina non è di per sé indicativa di un coinvolgimento del lavoratore extracomunitario in tali pratiche.
Avviene spesso che datori di lavoro senza scrupoli approfittino della situazione di bisogno di questo tipo di lavoratori facendoli lavorare in nero e fornendogli poi a richiesta documentazione di soggetti fittizi allo scopo di documentare presso la Questura l’esistenza di un rapporto di lavoro evitando così in genere di versare i contributi previdenziali.
Peraltro il ricorrente nella sua denuncia-querela ha fornito degli elementi concreti che potevano condurre ad identificare i soggetti con cui aveva avuto contatti.
Per tali ragioni la circostanza di aver presentato documentazione relativa ad un falso datore di lavoro non è di per sé ostativa alla concessione di un rinnovo quando poi sia seguita dalla sottoscrizione di un nuovo contratto di soggiorno che attesta l’esistenza di una regolare attività lavorativa come nel caso di specie è stato documentato dal ricorrente attraverso la produzione del contratto e delle buste paga ricevute in questi mesi.
Il provvedimento deve essere pertanto annullato per consentire all’amministrazione di svolgere i nuovi accertamenti relativamente al nuovo datore di lavoro.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
[...]
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 [...]

 
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